CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 42135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/1/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, commessi con l'aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.pen. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza di appello per vizio di notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza. Nel ricorso si premette che il decreto di citazione in appello veniva notificato all'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., presso il difensore d'ufficio, essendo risultata impossibile la notifica presso il domicilio dichiarato in Scarlino, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. In data 14 novembre 2022, l'imputato nominava quale difensore di fiducia, in sostituzione del precedente difensore d'ufficio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, dichiarava domicilio presso la propria residenza in Scarlino, Fraz. Scalo (GR), via Matteotti n. 34. Il difensore deduceva con memoria la nullità della prima notifica e la Corte di appello disponeva la rinnovazione della stessa presso il domicilio dichiarato in [OSCURATO:PERSONA] n. 34, in tal modo prendendo atto della nuova dichiarazione nelle more intervenute. Ciononostante, la rinnovazione della notifica veniva effettuata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., senza che la stessa fosse stata preceduta dal tentativo di notifica presso il nuovo domicilio dichiarato. Il difensore deduceva nuovamente la nullità che, tuttavia, non veniva recepita dalla Corte di appello, con conseguente estensione degli effetti invalidanti anche sulla successiva sentenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione sul presupposto che, a fronte della sostanziale carenza di motivazione della sentenza di primo grado, quella di appello si fonda su una "motivazione sostitutiva", introducendo un'autonoma valutazione nel merito delle accuse e non una verifica dell'inesistente motivazione adottata dal giudice di prime cure. Ciò sarebbe avvenuto con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, rigettata senza motivazione dal Tribunale, decisione confermata dalla Corte di appello con una autonoma valutazione In ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, invece, la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare il contenuto della deposizione testimoniale, senza valutarla criticamente nel merito. Analoga doglianza, inoltre, è riprodotta anche in relazione al reato di minaccia a pubblico ufficiale contestato al capo e), difettando l'esposizione delle ragioni a sostegno della conferma della condanna, nonostante la laconicità sul punto della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge penale in relazione al reato di resistenza di cui al capo a), sul presupposto che la condotta non sarebbe stata in alcun modo diretta ad impedire il compimento di un atto d'ufficio, bensì l'imputato si sarebbe limitato a contestare l'operato del pubblico ufficiale. Le medesime considerazioni vengono riproposte anche in relazione ai reati di cui ai capi b) e c), rispetto ai quali difetterebbe qualsivoglia accertamento in ordine alla finalità della condotta posta in essere dall'imputato, essendosi esclusivamente valorizzate le manifestazioni di avversione verso i pubblici ufficiali. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Dall'esame degli atti risulta inequivocabilmente che la Corte di appello, con ordinanza del 28 novembre 2022, disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, presso il domicilio dichiarato di Scarlino, Fraz. Scalo, [OSCURATO:PERSONA] n. 34. La predetta ordinanza, unitamente al decreto di citazione, veniva notificata al difensore dell'imputato, in proprio e ai sensi delll'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., il che presupponeva un preventivo tentativo di notifica all'imputato, presso il domicilio dichiarato di cui, invece, non vi è traccia in atti. La nullità della notifica veniva tempestivamente dedotta dal difensore dell'imputato con memoria depositata per l'udlienza del 10 gennaio 2023, senza che la Corte di appello abbia preso atto del vizio in essa rappresentato. Nell'impugnata sentenza, infatti, si afferma che l'eccezione di nullità era infondata, in quanto la rinnovazione della notifica era stata correttamente tentata il 2 dicembre 2022 presso il domicilio dichiarato in Scarlino scalo, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. Invero, quest'ultimo indirizzo era quello precedentemente indicato dall'imputato e non il nuovo domicilio dichiarato (Scarlino, [OSCURATO:PERSONA] n.34) al quale, con l'ordinanza del 28 novembre 2022, la Corte di appello aveva disposto il rinnovo della notifica. In buona sostanza, la Corte di appello è incorsa in errore nel momento in cui ha preliminarmente disposto la rinnovazione della notifica presso il nuovo domicilio dichiarato e, successivamente, ha omesso di verificare che non vi è stato alcun tentativo di notifica a tale indirizzo. 3. L'accoglimento del primo motivo, oltre a determinare l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte, impone l'annullamento con rinvio affinchè si proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così dec