Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 34862/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23588/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Avviso accertamento rettifica rendita catastale terreno con pala eolica –Procedura Docfa -intimata – -avverso la sente nza n. 598 / 03 / 20 2 1 depositata d alla C TR Calabria il 24/02/2021e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi E2I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale relativa ad un terreno su cui era stata collocata una pala eolica.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’Agenzia era pervenuta alla valutazione in rettifica senza esplicitare nel suo sviluppo logico e matematico il criterio utilizzato, rappresentato dal costo di costruzione rettificato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.

La E2I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo stato l’avviso di accertamento emesso nell’ambito di una procedura D OCFA , l’obbligo di motivazione doveva ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile.

1.1. Il motivo è fondato.

Rappresenta un orientamento consolidato in seno a questa Sezione quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019).

Orbene, la Commissione tributaria provinciale, prima, e quella regionale, poi, hanno annullato per difetto di motivazione l’atto di classamento immobiliare, nonostante il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente sia stato conseguenza solo di una diversa valutazione tecnica dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non essendo stato fondato sulla ponderazione di fatti diversida quelli indicati nella richiesta.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23588/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Avviso accertamento rettifica rendita catastale terreno con pala eolica –Procedura Docfa -intimata – -avverso la sente nza n. 598 / 03 / 20 2 1 depositata d alla C TR Calabria il 24/02/2021e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi E2I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale relativa ad un terreno su cui era stata collocata una pala eolica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’Agenzia era pervenuta alla valutazione in rettifica senza esplicitare nel suo sviluppo logico e matematico il criterio utilizzato, rappresentato dal costo di costruzione rettificato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo. La E2I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo stato l’avviso di accertamento emesso nell’ambito di una procedura D OCFA , l’obbligo di motivazione doveva ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile. 1.1. Il motivo è fondato. Rappresenta un orientamento consolidato in seno a questa Sezione quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019). Orbene, la Commissione tributaria provinciale, prima, e quella regionale, poi, hanno annullato per difetto di motivazione l’atto di classamento immobiliare, nonostante il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente sia stato conseguenza solo di una diversa valutazione tecnica dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non essendo stato fondato sulla ponderazione di fatti diversida quelli indicati nella richiesta. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente
Sentenza Cassazione n. 34862/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris