CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 28 dicembre 2022 n. 1881;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](la quale verrà a mancare nel corso del giudizio, e nella cui posizioneprocessuale subentrerà l’erede [OSCURATO:PERSONA]), dopoavere esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo antecausam, convennero dinanzi al Tribunale di Trani le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo:-) di essere proprietari di due immobili siti a Canosa, l’unosovrastante l’altro;-) che durante l’esecuzione di lavori di sostituzione della rete idrica,eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su commessa dell’[OSCURATO:PERSONA], si eranoverificate perdite di acqua;-) tali perdite avevano ammalorato le fondamenta dell’immobile diproprietà degli attori, provocandone il cedimento e la conseguentecomparsa di fessurazioni e scollamento delle tramezzature.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle convenute al risarcimentodei danni, quantificati in euro 151.075.2. Le due società convenute si costituirono contestando la domanda.[OSCURATO:PERSONA] inoltre chiamò in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]., con laquale aveva stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile,al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.La TUA si costituì contestando l’operatività della garanzia.3. Con sentenza 17.4.2019 n. 953 il Tribunale di Trani accolse la domandanei soli confronti della Paeco; liquidò il danno nella somma di euro80.098,33 e condannò la TUA a tenere indenne la Paeco.La sentenza fu appellata sia dalla TUA che dalla Paeco.Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/20264. Con sentenza 28.12.2022 n. 1881 la Corte d’appello di Bari rigettòambedue gli appelli. La Corte territoriale ritenne che:-) il dissesto degli immobili era stato causato dai lavori eseguiti dallaPaeco, in quanto si era manifestato durante l’esecuzione di essi edall’istruttoria “non era emersa una spiegazione logicamente plausibile” ditale concomitanza;-) l’evento verificatosi era coperto dalla garanzia prevista dallaclausola E.1 delle condizioni generali della polizza stipulata tra la Paeco e laTUA (ovvero la clausola che copriva i danni causati dall’assicurato a terzi), enon dalla clausola E.3, invocata dall’assicuratore, la quale copriva i dannidovuti a frana o cedimento del terreno con un più ridotto massimale di euro25.000.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione in via principaledalla TUA con ricorso fondato su quattro motivi, ed in via incidentale dallaPaeco con ricorso fondato su un solo motivo.L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.La TUA, la Paeco e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso TUA.Col primo motivo la TUA denuncia il vizio di nullità della sentenza ex art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbeassolto l’onere della motivazione, per non avere spiegato per quale ragioneil sinistro per come verificatosi dovesse ritenersi disciplinato dalla clausolaE.1 delle condizioni generali contratto, anziché dalla clausola E.3.1.1. Il motivo è infondato.N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 5995/2023Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026Una sentenza è nulla per “difetto di motivazione”, ex art. 132 c.p.c., solo intre casi: quando la motivazione manchi “sinanche come segno grafico”,quando sia insuperabilmente contraddittoria o quando sia incomprensibile.Così hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n.8053/14.La medesima decisione ha ben chiarito che non è censurabile in sede dilegittimità “il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle tre ipotesi suddette. Lamotivazione della sentenza, anzi, non potrebbe essere più chiara: la Corted’appello ha ritenuto che la causa del danno fu una perdita d’acqua, e chepertanto la conseguente responsabilità dell’assicurato era governata dallaclausola che disciplinava la responsabilità civile in generale, non da quellache disciplinava i danni da cedimento del terreno.2. Il secondo motivo del ricorso TUA.Col secondo motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia.La ricorrente sostiene:-) di avere eccepito in primo grado il limite del massimale;-) che il Tribunale dichiarò tardiva la suddetta eccezione, perché nonrilevabile d’ufficio e non sollevata nella comparsa di costituzionetempestivamente depositata;-) tale statuizione del Tribunale era stata impugnata dalla TUA, ma laCorte d’appello omise di provvedere sul relativo motivo di gravame.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.In primo grado la TUA eccepì (p. 5 della comparsa di costituzione) il limitedel massimale di euro 25.000, previsto dalla clausola E.3 nell’ipotesi didanni a cose provocati da frane o cedimenti del terreno.Ma la Corte d’appello ha ritenuto non operante tale clausola speciale, edoperante invece la clausola E.1, vale a dire la copertura per la r.c. generaledella Paeco, per la quale il contratto stabiliva un massimale di euro 2,6milioni (all.to “001” al fasc. di primo grado della TUA).Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte d’appello dunque non ha affatto omesso di pronunciarsi sullaquestione della decadenza dall’eccezione di incapienza del massimale dieuro 25.000: semplicemente, quella censura rimase assorbita dalla ritenutainapplicabilità del suddetto limite, in favore del diverso e maggioremassimale di euro 2,6 milioni.3. Il terzo motivo del ricorso TUA.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..Al di là di tale intitolazione, l’illustrazione del motivo contiene due censure.3.1. Con una prima censura (p. 18, terzo capoverso) la TUA lamenta che laCorte d’appello non avrebbe motivato né chiarito la ratio decidendi in virtùdella quale ha ritenuto operante la garanzia di cui alla clausola E.1 (r.c.generale), in luogo della garanzia di cui alla clausola E.3 (copertura perlavori edili che avessero causato danni da cedimento del terreno); né haspiegato perché non avesse tenuto conto della clausola E.6, § 13, la qualeescludeva ogni copertura per i danni da assestamento o cedimento delterreno.3.1.1. La censura duplica quella già prospettata col primo motivo di ricorsoed è infondata per le medesime ragioni sopra esposte (§ 1.1).3.2. Con una seconda censura la TUA deduce che la Corte d’appello avrebbeviolato le regole sull’interpretazione dei contratti, ed in particolare gli artt.1362 e 1363 c.c.. Tali regole sarebbero state violate per avere la Corte lettoin modo parcellizzato le tre clausole sopra ricordate (E.1, E.3 ed E.6). Se,invece, fossero state valutate nel loro complesso, “l’unica interpretazionepossibile” sarebbe dovuta essere il ritenere che la clausola E.3 (coperturaper i danni da frana del terreno, con massimale limitato) costituiva unaspecies del generale rischio di copertura della r.c. per danni a terzi previstadalla clausola E.1, e come tale prevalente su quella.Seguono ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte sullainterpretazione dei contratti.Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/20263.2.1. Anche questa seconda censura del terzo motivo è inammissibile.Innanzitutto è inammissibile la deduzione con cui si lamenta che la Corted’appello non abbia preso in esame, per i fini di cui all’art. 1363 c.c., laclausola E.6, § 13 (che come detto prevedeva una esclusione di garanzia).Di tale clausola, infatti, non vi è menzione nella comparsa di costituzione inprimo grado, e nell’atto d’appello viene richiamata al solo fine di ricostruirelo svolgimento del processo (p. 7).3.2.2. In secondo luogo, la società ricorrente nel prospettare la censura inesame incorre in un evidente vizio logico. Essa dà per scontato che ilsinistro per come verificatosi vada sussunto nella previsione di “danni dacedimento del terreno”, ed invoca di conseguenza gli effetti delladelimitazione di garanzia prevista dalla clausola E.3.La Corte d’appello tuttavia ha fondato la propria decisione su un assuntodiverso: ovvero che i danni alla proprietà Caracciolo furono causati da“fuoriuscita di acqua dalle tubazioni” (p. 6), non da cedimento del terreno.Né importa in questa sede stabilire se in tema di assicurazione contro idanni occorra avere riguardo alla causa prossima (nella specie ed in tesi, ilcedimento delle fondazioni) od alla causa remota (nella specie, l’imbibizionedel terreno), in quanto la suddetta ratio decidendi non ha formato oggettodi censura da parte della ricorrente.La TUA, in definitiva, sta censurando l’interpretazione del contratto, masenza contestare l’accertamento del fatto materiale, dalla cui esistenzadipendeva l’applicazione dell’una o dell’altra clausola contrattuale.3.2.3. Per ultima si vuol lasciare la più evidente e decisiva ragione diinammissibilità del motivo in esame: l’insindacabilità dell’interpretazione.Infatti la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsisussistente sol perché il testo negoziale consentiva in teoria altre e diverseinterpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurrealla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente,N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 5995/2023Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca unanon implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibiliinterpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n.16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 –01).Nel caso di specie, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello non eraaffatto implausibile, né era l’unica consentita dal testo contrattuale.Infatti non è irragionevole ritenere che la clausola, E.3, rubricata “lavoriedili”, facesse riferimento ai danni causati da frane a loro volta provocate dascavi, e non anche ai danni causati da allagamenti.Né rileva stabilire quale delle possibili interpretazioni sia preferibile: quelche rileva è che ne erano possibili più d’una, e ciò osta alla sindacabilità inquesta sede della preferenza accordata dal giudice di merito alla primapiuttosto che alla seconda.4. Il quarto motivo del ricorso TUA.Col quarto motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.Nell’illustrazione del motivo è formulata una tesi così riassumibile:-) con plurimi atti e deduzioni la TUA invocò nel giudizio di meritol’applicabilità della clausola E.3 (garanzia per danni da frana, con massimaleridotto);-) la Corte d’appello non ha esaminato la suddetta clausola;-) in ciò si ravvisa “l’omesso esame del fatto”.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello non ha trascurato di prendere in esame il contenuto dellaclausola E.3 del contratto di assicurazione. L’ha fatto (p. 5, quartocapoverso), ed ha ritenuto che quella clausola non s’applicasse nel caso dispecie. Il vizio di omesso esame dunque non sussiste; lo stabilire poi sel’interpretazione del contratto adottata dalla Corte d’appello fosse quellaNumero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026preferibile o se ve ne fossero di migliori, per quanto detto, è questione nonsindacabile in questa sede.5. Il quinto motivo del ricorso TUA.Col quinto motivo è denunciato il vizio di extrapetizione.La censura è formulata subordinatamente all’eventualità che questa Corteritenesse che la sentenza d’appello abbia rigettato l’appello proposto dallaTUA sul presupposto della tardività dell’eccezione di incapienza delmassimale.5.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi precedenti. Infatti, perquanto detto, la Corte d’appello con statuizione che resiste alle censureproposte dalla ricorrente ha ritenuto inoperante la clausola E.3 (danni dafrana) ed applicabile la clausola E.1 (garanzia r.c. generale). In virtù di talestatuizione rimase assorbita la questione del limite del massimale, dalmomento che per la garanzia E.1 il contratto prevedeva un massimale di2,6 milioni di euro.6. Il motivo unico del ricorso Paeco.Con l’unico motivo di ricorso la Paeco denuncia il vizio di nullità dellasentenza per mancanza di motivazione, i sensi dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c..Nell’illustrazione del motivo è svolta una tesi così riassumibile:-) la consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel primo grado di giudizioaveva escluso il nesso di causalità tra la perdita d’acqua avvenuta durantel’esecuzione dei lavori da parte della Paeco ed i danni alle proprietàCaracciolo;-) la Corte d’appello ha disatteso tali conclusioni senza spenderealcun argomento tecnico scientifico idoneo a confutare gli argomentidell’ausiliario.6.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026E’ fermo orientamento di questa Corte che il giudice di merito, peritusperitorum, può - ed anzi deve - disattendere le conclusioni dei consulentiritenute erronee, illogiche od indimostrate.Tuttavia la confutazione da parte del giudice delle conclusioni d’unconsulente tecnico d’ufficio non può avvenire con responsi oracolari, madeve basarsi sulla spendita di argomenti tecnici, logici e probatori idonei adimostrare la fallacia dell’operato del c.t.u. (ex multis, Cass. Sez. 3,25/11/2021, n. 36638, Rv. 663298 - 02; Cass. Sez. 3, 11/01/2021, n. 200,Rv. 660211 - 02; Cass. Sez. 6, 20/03/2014, n. 6608, Rv. 630496 - 01; evia risalendo lungo una sequenza ininterrotta che rimonta a Cass. Sez. 1,01/08/1960, n. 2248, Rv. 882414 - 01).6.2. Nel caso di specie, il consulente nominato dal tribunale aveva ritenutoche le fessurazioni negli immobili di proprietà Caracciolo dovesseroascriversi alla loro vetustà e non alle acque fuoriuscite durante i lavorieseguiti dalla Paeco, adducendo i seguenti argomenti:- la vetustà dell’immobile;- l’impossibilità di stabilire se le fessurazioni fossero vecchie o nuove;- il limitato quantitativo di acqua fuoriuscita;- la profondità delle fondazioni (sette metri), difficilmenteraggiungibile dall’acqua dispersa nel sottosuolo;- l’elevata impermeabilità del terreno.Ovviamente non importa in questa sede stabilire se tali valutazioni furonocorrette od erronee. Quel che rileva è che la Corte d’appello le ha disattesesenza prenderle in esame analiticamente e senza contrapporre loro unaconfutazione scientifica, ma limitandosi ad affermare che essendo lefessurazioni avvenute in concomitanza con la perdita d’acqua, dovevaritenersi esistente un nesso tra le une e l’altra perché:-) “il c.t.u. non ha dato una spiegazione plausibile di questaconcomitanza”;-) i danni si erano verificati anche in altri immobili presenti nell’area;-) la perdita d’acqua costituì l’elemento “scatenante” del dissesto.Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026Si tratta tuttavia di tre affermazioni generiche, fumose quanto alfondamento probatorio ed incomprensibili quanto al fondamento scientifico.La motivazione si colloca dunque al di sotto della soglia del “minimocostituzionale”, oltre la quale va dichiarata la nullità della sentenza ai sen sidell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..7. Le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra i danneggiati,la TUA e la Paeco saranno regolate dal giudice del rinvio.Infatti, sebbene la lite tra la Paeco e la TUA sia ormai definita per effetto delrigetto del ricorso proposto dall’assicuratore, la società assicuratricepermane litisconsorte processuale nel giudizio d’appello propostodall’assicurato soccombente contro il danneggiato vittorioso in primo grado,al cui esito l’assicuratore ha ovviamente interesse, secondo i princìpi stabilitidalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 04/12/2015, n. 24707).7.1. Quanto alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rileva la Corteche la domanda contro di essa proposta è stata rigettata in primo grado,con statuizione non impugnata e sulla quale si è formato il giudicato.Tuttavia reputa il Collegio non esser luogo a provvedere sulle spesesostenute in questa sede dalla suddetta società, in quanto né il ricorso dellaTUA (rivolto contro l’assicurata Paeco) né il ricorso della Paeco (rivoltocontro i danneggiati) ha rimesso in discussione la posizione dell’[OSCURATO:SOCIETA], ovvero era suscettibile di nuocerle.Sicché, non essendosi costituito un rapporto processuale tra le duericorrenti e l’[OSCURATO:PERSONA], non vi può essere soccombenza e non ènecessario provvedere sulle spese.P.q.m.(-) rigetta il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;(-) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, con esclusione dellaAcquedotto [OSCURATO:SOCIETA]., ormai estranea alle questioni ancora sub iudice.Numero registro generale 5995/2023N.R.G.: 5995/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 19067/2026Data pubblicazione 11/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 21 aprile 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])