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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15462/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale per [OSCURATO:PERSONA] per anni 5 e mesi 6 di reclusione, in misura pari alla pena principale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta al primo motivo di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione emessa dal GUP del Tribunale di Lecce in data 19 luglio 2024, ha definito il giudizio nei confronti di numerosi imputati del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a numerosi reati fine, commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 2019 ed il 2021, mediante applicazione dell'istituto del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando le pene concordate con il consenso del Procuratore generale.

2. In particolare, la Corte territoriale ha rideterminato la pena: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque e mesi due di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni dieci e mesi dieci di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque e mesi sei di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi dieci di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi sei di reclusione.

3. A tutti gli imputati sopra indicati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed è stata applicata la diminuente per il rito.

Nel resto, la sentenza di primo grado è stata confermata.

4. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva avanzato richiesta di concordato, la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, e 73, comma 4, in relazione all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, quali contestati in concorso con altri.

24.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la partecipazione dell'imputata all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, escludendo tanto la configurabilità di un ruolo meramente passivo quanto la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di una motivazione che ha valorizzato la stabilità del sodalizio, la continuità delle condotte di spaccio, la disponibilità di mezzi e risorse e il contributo operativo fornito dall'imputata alle attività del gruppo.

5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del proprio difensore.

5.1. Con i rispettivi atti, i ricorrenti hanno dedotto plurimi motivi di censura, lamentando, per quanto qui rileva, vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla verifica della congruità delle pene concordate, alla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, nonché all'applicazione della recidiva e delle pene accessorie.

Di seguito le singole posizioni con sintesi dei motivi di ricorso nei termini consentito dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 5.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l'unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Lamenta che, pur avendo la Corte territoriale riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la motivazione in punto di dosimetria sarebbe del tutto carente, non contenendo alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., né alle finalità rieducative della pena, né alle ragioni della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, anche in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

5.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono, a mezzo del difensore, più motivi.

Con il primo motivo, riferito specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3Si contesta la sussistenza del vincolo associativo, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente dimostrato l'esistenza di un accordo stabile e duraturo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, né la predisposizione di una struttura organizzata dotata di mezzi e ruoli funzionali, risolvendosi la motivazione in un richiamo generico alla continuità degli episodi di spaccio.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., sostenendo che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente qualificata come partecipazione associativa, laddove gli elementi valorizzati integrerebbero, al più, una connivenza non punibile o un concorso occasionale nei reati-fine, in assenza di prova della volontà di inserirsi stabilmente nel sodalizio criminoso.

Con il terzo motivo si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di associazione di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto su affermazioni apodittiche circa la disponibilità di ingenti quantitativi di droga e denaro, senza adeguato riscontro probatorio, nonostante le risultanze investigative attestassero cessioni di modico quantitativo.

Con il quarto motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, lamentando l'omesso esame della richiesta di qualificazione dei reati-fine come fatti di lieve entità e l'assenza di una valutazione concreta della quantità di sostanza movimentata, del numero degli acquirenti e dell'effettiva capacità offensiva delle condotte.

Con il quinto motivo si censura il trattamento sanzionatorio sotto il profilo degli aumenti per la continuazione e dell'applicazione della recidiva, denunciando carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione degli aumenti di pena e nell'attribuzione di effetti alla recidiva, in violazione degli artt. 81, 99 e 133 cod. pen.

Con il sesto motivo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, rilevando che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione sul punto e in specie quanto alla attualità della pericolosità, nonostante la specifica censura formulata in sede di appello.

6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in più motivi. 4Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento, nonostante l'esistenza di motivi di appello non manifestamente infondati relativi all'inesistenza del sodalizio criminoso.

Con il secondo e terzo motivo si deduce violazione degli artt. 599-bis, 546 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire in modo acritico l'accordo sul trattamento sanzionatorio, senza verificare la congruità della pena, la correttezza della sequenza di calcolo e la legittimità complessiva della dosimetria.

Con il quarto motivo si censura il travalicamento dei limiti dell'accordo di concordato, avendo la Corte di appello confermato le sanzioni accessorie previste in primo grado, in particolare l'interdizione legale, nonostante l'accordo riguardasse esclusivamente la pena principale, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla loro conferma e alla loro proporzione rispetto alla pena rideterminata.

7. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per anni 5 e mesi 6 di reclusione, in misura pari alla pena principale.

6. All'udienza odierna i procuratori presenti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1- I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

2. I vizi prospettati devono ritenersi inammissibili, in quanto, per i loro contenuti, risultano finalizzati a censurare l'iter valutativo e argomentativo seguito dai giudici di merito in relazione agli esiti delle fonti di prova acquisite, sollecitando una nuova e diversa lettura del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

Le doglianze, infatti, investono apprezzamenti di natura fattuale, sindacabili esclusivamente nel giudizio di merito, salvo il caso - che nella specie non ricorre - in cui la valutazione sia il portato di un ragionamento manifestamente illogico ovvero intrinsecamente contraddittorio.

53. Sul punto della responsabilità degli odierni ricorrenti la sentenza impugnata sviluppa un percorso motivazionale logicamente coerente e giuridicamente corretto, pienamente aderente al materiale probatorio esaminato.

4. In particolare, dopo aver premesso una compiuta esposizione degli elementi costitutivi del delitto associativo e dei presupposti della partecipazione penalmente rilevante, sia sotto il profilo psicologico sia sotto quello causale, la Corte territoriale ricostruisce puntualmente gli elementi dai quali desumere la sussistenza dell'associazione criminosa e il contributo partecipativo della ricorrente, in termini del tutto conformi alla valutazione già espressa nella sentenza di primo grado.

Vengono nel dettaglio valorizzati: - i numerosi contatti telefonici intercorsi tra i sodali, caratterizzati dall'uso di un linguaggio criptico e allusivo, sintomatico di una consolidata consuetudine di rapporti tra gli interlocutori, funzionale alla programmazione degli incontri per la gestione del traffico illecito, riscontrata attraverso i filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, i servizi di osservazione e controllo svolti dalla polizia giudiziaria, nonché il monitoraggio delle autovetture dotate di dispositivi di localizzazione satellitare; - la disponibilità di apparecchi telefonici, di abitazioni e di luoghi di deposito destinati all'occultamento della sostanza stupefacente, di veicoli utilizzati per il trasporto della droga, nonché di somme di denaro provenienti dall'attività illecita, successivamente reinvestite per l'approvvigionamento di nuove forniture; - l'utilizzo di specifiche modalità di identificazione della sostanza stupefacente commercializzata, mediante l'impiego di appositi stampini impressi sulle singole dosi; - la reiterazione costante di schemi operativi collaudati e l'impiego di luoghi abitualmente utilizzati per gli incontri e per la realizzazione delle cessioni illecite; - la definizione dei ruoli interni al sodalizio e, per taluni associati, la loro interscambiabilità, desumibile anche dall'uso promiscuo di determinate utenze telefoniche dedicate ai contatti con gli acquirenti della sostanza; - la presenza di vincoli solidaristici tra gli appartenenti all'organizzazione.

5. Con specifico riferimento alla posizione individuale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata pone in evidenza che la stessa era utilizzatrice di una delle utenze telefoniche ad uso promiscuo appositamente destinate ai rapporti 6con gli acquirenti di sostanza stupefacente.

Viene inoltre sottolineato che la predetta intratteneva rapporti non solo con il sodale [OSCURATO:PERSONA], del quale si dichiarava convivente, ma anche con il sodale [OSCURATO:PERSONA]; accompagnava entrambi nel rifornimento di droga presso fornitori abituali, mettendo a disposizione del gruppo l'autovettura di sua proprietà; custodiva somme di denaro provento dell'attività illecita; provvedeva al confezionamento della sostanza stupefacente; svolgeva compiti di natura logistica, curando la trasmissione di direttive e informazioni tra i sodali; era costantemente aggiornata da [OSCURATO:PERSONA] circa le trattative e i prezzi di acquisto della droga.

6. Tali elementi dimostrano come la ricorrente avesse assunto un ruolo attivo e direttamente partecipativo nelle attività del sodalizio, fornendo in maniera stabile un contributo causalmente rilevante, consapevole e volontario, alla vita dell'associazione e all'attuazione del programma criminoso.

L'insieme delle caratteristiche sopra descritte giustifica, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

7. Con il quarto e il quinto motivo, riferiti a tutti i ricorrenti, la difesa deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, al calcolo degli aumenti di pena ex art. 81, capoverso, cod. pen., nonché al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. Le censure sollevate con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, avendo i già menzionati rinunciato ai motivi di appello in conseguenza dell'accoglimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

La natura deflativa del concordato in appello, fondato sull'accordo delle parti previa rinuncia ai motivi di impugnazione, comporta altresì la rinuncia al diritto di richiedere una motivazione giustificativa in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua interezza, senza che il giudice possa determinare una pena diversa.

L'accoglimento della richiesta presuppone, infatti, la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni altra circostanza incidente sul calcolo della pena, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, ipotesi che, nel caso di specie, non è stata dedotta.

79. Le doglianze riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], concernenti il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e al calcolo dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sono parimenti inammissibili per genericità, risolvendosi in una mera riproposizione dei motivi di appello, priva di specifici rilievi critici avverso le argomentazioni della sentenza impugnata.

9.1. Il diniego di riqualificazione dei plurimi reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente, contestati ai capi A), D), E) e H) della rubrica, nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stato motivato dalla Corte di appello in modo coerente con la valutazione espressa dal primo giudice, valorizzando la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente, l'elevato numero degli episodi di spaccio e le concrete modalità operative, indicative di un'attività criminale organizzata, frequente e costante, inserita nel contesto della riconosciuta partecipazione all'organismo associativo.

9.2. Il calcolo degli aumenti di pena ex art. 81, capoverso, cod. pen. per i reati satelliti è stato parimenti motivato dalla Corte di appello mediante rinvio alla valutazione contenuta nella sentenza di primo grado (pag. 6 della decisione impugnata), tenendo conto della tipologia della sostanza stupefacente, con aumento per effetto della continuazione determinato nella misura di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo A) della rubrica, avente ad oggetto sostanza compresa nella prima tabella, e nella misura di mesi uno di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi D), E) e H).

10. Con il sesto motivo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 230 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza.

10.1. Anche tale motivo è inammissibile, avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ai motivi di appello a seguito dell'accoglimento dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione delle misure di sicurezza, le quali non attengono al trattamento sanzionatorio, ma costituiscono un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 - 01).

811. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia il vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, pur avendo accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia a seguito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. - relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena - non avrebbe fornito alcuna motivazione idonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio applicato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 11.2.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la funzione deflativa dell'istituto in esame, fondato sull'accordo tra le parti e sulla preventiva rinuncia a tutti o ad alcuni motivi di appello, implica anche la rinuncia al diritto di pretendere una motivazione specifica in ordine alla congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua interezza, senza possibilità per il giudice di pervenire a una diversa determinazione sanzionatoria.

L'accoglimento della richiesta presuppone, infatti, la piena condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni ulteriore circostanza incidente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278114), fatta salva la sola ipotesi dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196), evenienza che, nella fattispecie, non è stata dedotta.

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 12.

1. Con i primi tre motivi, la difesa deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito, una volta recepito l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbe esplicitato alcuna motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né circa la congruità della pena irrogata e la correttezza del relativo calcolo aritmetico. 12.

2. I motivi sono inammissibili.

Anche in tal caso, la natura deflattiva del concordato in appello, fondato sull'accordo delle parti e sulla rinuncia, totale o parziale, ai motivi di impugnazione, comporta la rinuncia al diritto di sollecitare una motivazione giustificativa: - del mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, che, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, 9circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274522); - della congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua globalità, non potendo il giudice pervenire a una diversa determinazione, poiché l'accoglimento dell'istanza presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni elemento incidente sul trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278114), salvo il solo caso dell'applicazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196), ipotesi che, nel caso in esame, non è stata prospettata.

13. Con il quarto motivo, la difesa deduce il mancato rispetto dei limiti dell'accordo, rilevando che la Corte di appello avrebbe confermato la pena accessoria dell'interdizione legale per una durata corrispondente alla pena principale inflitta in primo grado (anni sette e mesi sei di reclusione), nonostante la rideterminazione della pena principale, a seguito del concordato in appello, nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione. 13.

1. Il motivo è fondato, poiché ai sensi dell'art. 32, comma 3, cod. pen., il condannato alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è sottoposto allo stato di interdizione legale per l'intera durata della pena principale.

La rideterminazione della pena detentiva conseguente al concordato, imponendo l'adeguamento della durata della pena accessoria dell'interdizione legale alla nuova pena principale stabilita in anni cinque e mesi sei di reclusione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria, che va rideterminata dalla Corte di cassazione nella misura di anni cinque e mesi sei, pari a quella della pena principale.

13.2. Ciò alla luce del disposto dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonché della decisione assunta dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, secondo la quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La fattispecie in esame, ritiene il Collegio, rientra in tale ipotesi per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione alla durata della pena accessoria.

14. In definitiva, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da dichiarare inammissibili. 10Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

15. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al punto relativo alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale con rideterminazione della stessa nella medesima durata di quella principale.

Il medesimo ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, .... 0( L FUNZIONA' Dott.ssa h 1 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale per [OSCURATO:PERSONA] per anni 5 e mesi 6 di reclusione, in misura pari alla pena principale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta al primo motivo di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione emessa dal GUP del Tribunale di Lecce in data 19 luglio 2024, ha definito il giudizio nei confronti di numerosi imputati del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a numerosi reati fine, commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 2019 ed il 2021, mediante applicazione dell'istituto del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando le pene concordate con il consenso del Procuratore generale. 2. In particolare, la Corte territoriale ha rideterminato la pena: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque e mesi due di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni dieci e mesi dieci di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque e mesi sei di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi dieci di reclusione; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa; - di [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi sei di reclusione. 3. A tutti gli imputati sopra indicati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed è stata applicata la diminuente per il rito. Nel resto, la sentenza di primo grado è stata confermata. 4. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva avanzato richiesta di concordato, la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, e 73, comma 4, in relazione all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, quali contestati in concorso con altri. 24.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la partecipazione dell'imputata all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, escludendo tanto la configurabilità di un ruolo meramente passivo quanto la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di una motivazione che ha valorizzato la stabilità del sodalizio, la continuità delle condotte di spaccio, la disponibilità di mezzi e risorse e il contributo operativo fornito dall'imputata alle attività del gruppo. 5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del proprio difensore. 5.1. Con i rispettivi atti, i ricorrenti hanno dedotto plurimi motivi di censura, lamentando, per quanto qui rileva, vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla verifica della congruità delle pene concordate, alla configurabilità del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, nonché all'applicazione della recidiva e delle pene accessorie. Di seguito le singole posizioni con sintesi dei motivi di ricorso nei termini consentito dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 5. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l'unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Lamenta che, pur avendo la Corte territoriale riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la motivazione in punto di dosimetria sarebbe del tutto carente, non contenendo alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., né alle finalità rieducative della pena, né alle ragioni della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, anche in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. 5.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono, a mezzo del difensore, più motivi. Con il primo motivo, riferito specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3Si contesta la sussistenza del vincolo associativo, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente dimostrato l'esistenza di un accordo stabile e duraturo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, né la predisposizione di una struttura organizzata dotata di mezzi e ruoli funzionali, risolvendosi la motivazione in un richiamo generico alla continuità degli episodi di spaccio. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., sostenendo che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata erroneamente qualificata come partecipazione associativa, laddove gli elementi valorizzati integrerebbero, al più, una connivenza non punibile o un concorso occasionale nei reati-fine, in assenza di prova della volontà di inserirsi stabilmente nel sodalizio criminoso. Con il terzo motivo si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di associazione di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto su affermazioni apodittiche circa la disponibilità di ingenti quantitativi di droga e denaro, senza adeguato riscontro probatorio, nonostante le risultanze investigative attestassero cessioni di modico quantitativo. Con il quarto motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, lamentando l'omesso esame della richiesta di qualificazione dei reati-fine come fatti di lieve entità e l'assenza di una valutazione concreta della quantità di sostanza movimentata, del numero degli acquirenti e dell'effettiva capacità offensiva delle condotte. Con il quinto motivo si censura il trattamento sanzionatorio sotto il profilo degli aumenti per la continuazione e dell'applicazione della recidiva, denunciando carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione degli aumenti di pena e nell'attribuzione di effetti alla recidiva, in violazione degli artt. 81, 99 e 133 cod. pen. Con il sesto motivo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, rilevando che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione sul punto e in specie quanto alla attualità della pericolosità, nonostante la specifica censura formulata in sede di appello. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in più motivi. 4Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento, nonostante l'esistenza di motivi di appello non manifestamente infondati relativi all'inesistenza del sodalizio criminoso. Con il secondo e terzo motivo si deduce violazione degli artt. 599-bis, 546 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire in modo acritico l'accordo sul trattamento sanzionatorio, senza verificare la congruità della pena, la correttezza della sequenza di calcolo e la legittimità complessiva della dosimetria. Con il quarto motivo si censura il travalicamento dei limiti dell'accordo di concordato, avendo la Corte di appello confermato le sanzioni accessorie previste in primo grado, in particolare l'interdizione legale, nonostante l'accordo riguardasse esclusivamente la pena principale, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla loro conferma e alla loro proporzione rispetto alla pena rideterminata. 7. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità di tutti i ricorsi, disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per anni 5 e mesi 6 di reclusione, in misura pari alla pena principale. 6. All'udienza odierna i procuratori presenti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1- I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 2. I vizi prospettati devono ritenersi inammissibili, in quanto, per i loro contenuti, risultano finalizzati a censurare l'iter valutativo e argomentativo seguito dai giudici di merito in relazione agli esiti delle fonti di prova acquisite, sollecitando una nuova e diversa lettura del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Le doglianze, infatti, investono apprezzamenti di natura fattuale, sindacabili esclusivamente nel giudizio di merito, salvo il caso - che nella specie non ricorre - in cui la valutazione sia il portato di un ragionamento manifestamente illogico ovvero intrinsecamente contraddittorio. 53. Sul punto della responsabilità degli odierni ricorrenti la sentenza impugnata sviluppa un percorso motivazionale logicamente coerente e giuridicamente corretto, pienamente aderente al materiale probatorio esaminato. 4. In particolare, dopo aver premesso una compiuta esposizione degli elementi costitutivi del delitto associativo e dei presupposti della partecipazione penalmente rilevante, sia sotto il profilo psicologico sia sotto quello causale, la Corte territoriale ricostruisce puntualmente gli elementi dai quali desumere la sussistenza dell'associazione criminosa e il contributo partecipativo della ricorrente, in termini del tutto conformi alla valutazione già espressa nella sentenza di primo grado. Vengono nel dettaglio valorizzati: - i numerosi contatti telefonici intercorsi tra i sodali, caratterizzati dall'uso di un linguaggio criptico e allusivo, sintomatico di una consolidata consuetudine di rapporti tra gli interlocutori, funzionale alla programmazione degli incontri per la gestione del traffico illecito, riscontrata attraverso i filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, i servizi di osservazione e controllo svolti dalla polizia giudiziaria, nonché il monitoraggio delle autovetture dotate di dispositivi di localizzazione satellitare; - la disponibilità di apparecchi telefonici, di abitazioni e di luoghi di deposito destinati all'occultamento della sostanza stupefacente, di veicoli utilizzati per il trasporto della droga, nonché di somme di denaro provenienti dall'attività illecita, successivamente reinvestite per l'approvvigionamento di nuove forniture; - l'utilizzo di specifiche modalità di identificazione della sostanza stupefacente commercializzata, mediante l'impiego di appositi stampini impressi sulle singole dosi; - la reiterazione costante di schemi operativi collaudati e l'impiego di luoghi abitualmente utilizzati per gli incontri e per la realizzazione delle cessioni illecite; - la definizione dei ruoli interni al sodalizio e, per taluni associati, la loro interscambiabilità, desumibile anche dall'uso promiscuo di determinate utenze telefoniche dedicate ai contatti con gli acquirenti della sostanza; - la presenza di vincoli solidaristici tra gli appartenenti all'organizzazione. 5. Con specifico riferimento alla posizione individuale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata pone in evidenza che la stessa era utilizzatrice di una delle utenze telefoniche ad uso promiscuo appositamente destinate ai rapporti 6con gli acquirenti di sostanza stupefacente. Viene inoltre sottolineato che la predetta intratteneva rapporti non solo con il sodale [OSCURATO:PERSONA], del quale si dichiarava convivente, ma anche con il sodale [OSCURATO:PERSONA]; accompagnava entrambi nel rifornimento di droga presso fornitori abituali, mettendo a disposizione del gruppo l'autovettura di sua proprietà; custodiva somme di denaro provento dell'attività illecita; provvedeva al confezionamento della sostanza stupefacente; svolgeva compiti di natura logistica, curando la trasmissione di direttive e informazioni tra i sodali; era costantemente aggiornata da [OSCURATO:PERSONA] circa le trattative e i prezzi di acquisto della droga. 6. Tali elementi dimostrano come la ricorrente avesse assunto un ruolo attivo e direttamente partecipativo nelle attività del sodalizio, fornendo in maniera stabile un contributo causalmente rilevante, consapevole e volontario, alla vita dell'associazione e all'attuazione del programma criminoso. L'insieme delle caratteristiche sopra descritte giustifica, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Con il quarto e il quinto motivo, riferiti a tutti i ricorrenti, la difesa deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, al calcolo degli aumenti di pena ex art. 81, capoverso, cod. pen., nonché al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Le censure sollevate con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, avendo i già menzionati rinunciato ai motivi di appello in conseguenza dell'accoglimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. La natura deflativa del concordato in appello, fondato sull'accordo delle parti previa rinuncia ai motivi di impugnazione, comporta altresì la rinuncia al diritto di richiedere una motivazione giustificativa in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua interezza, senza che il giudice possa determinare una pena diversa. L'accoglimento della richiesta presuppone, infatti, la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni altra circostanza incidente sul calcolo della pena, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, ipotesi che, nel caso di specie, non è stata dedotta. 79. Le doglianze riferite alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], concernenti il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e al calcolo dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sono parimenti inammissibili per genericità, risolvendosi in una mera riproposizione dei motivi di appello, priva di specifici rilievi critici avverso le argomentazioni della sentenza impugnata. 9.1. Il diniego di riqualificazione dei plurimi reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente, contestati ai capi A), D), E) e H) della rubrica, nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stato motivato dalla Corte di appello in modo coerente con la valutazione espressa dal primo giudice, valorizzando la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente, l'elevato numero degli episodi di spaccio e le concrete modalità operative, indicative di un'attività criminale organizzata, frequente e costante, inserita nel contesto della riconosciuta partecipazione all'organismo associativo. 9.2. Il calcolo degli aumenti di pena ex art. 81, capoverso, cod. pen. per i reati satelliti è stato parimenti motivato dalla Corte di appello mediante rinvio alla valutazione contenuta nella sentenza di primo grado (pag. 6 della decisione impugnata), tenendo conto della tipologia della sostanza stupefacente, con aumento per effetto della continuazione determinato nella misura di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo A) della rubrica, avente ad oggetto sostanza compresa nella prima tabella, e nella misura di mesi uno di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi D), E) e H). 10. Con il sesto motivo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 230 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza. 10.1. Anche tale motivo è inammissibile, avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ai motivi di appello a seguito dell'accoglimento dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione delle misure di sicurezza, le quali non attengono al trattamento sanzionatorio, ma costituiscono un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 - 01). 811. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia il vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, pur avendo accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia a seguito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. - relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena - non avrebbe fornito alcuna motivazione idonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio applicato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 11.2. Il motivo è inammissibile. Invero, la funzione deflativa dell'istituto in esame, fondato sull'accordo tra le parti e sulla preventiva rinuncia a tutti o ad alcuni motivi di appello, implica anche la rinuncia al diritto di pretendere una motivazione specifica in ordine alla congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua interezza, senza possibilità per il giudice di pervenire a una diversa determinazione sanzionatoria. L'accoglimento della richiesta presuppone, infatti, la piena condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni ulteriore circostanza incidente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278114), fatta salva la sola ipotesi dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196), evenienza che, nella fattispecie, non è stata dedotta. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 12. 1. Con i primi tre motivi, la difesa deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito, una volta recepito l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., non avrebbe esplicitato alcuna motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né circa la congruità della pena irrogata e la correttezza del relativo calcolo aritmetico. 12. 2. I motivi sono inammissibili. Anche in tal caso, la natura deflattiva del concordato in appello, fondato sull'accordo delle parti e sulla rinuncia, totale o parziale, ai motivi di impugnazione, comporta la rinuncia al diritto di sollecitare una motivazione giustificativa: - del mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, che, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, 9circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274522); - della congruità della pena concordata, la quale deve ritenersi vincolante nella sua globalità, non potendo il giudice pervenire a una diversa determinazione, poiché l'accoglimento dell'istanza presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni elemento incidente sul trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278114), salvo il solo caso dell'applicazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196), ipotesi che, nel caso in esame, non è stata prospettata. 13. Con il quarto motivo, la difesa deduce il mancato rispetto dei limiti dell'accordo, rilevando che la Corte di appello avrebbe confermato la pena accessoria dell'interdizione legale per una durata corrispondente alla pena principale inflitta in primo grado (anni sette e mesi sei di reclusione), nonostante la rideterminazione della pena principale, a seguito del concordato in appello, nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione. 13. 1. Il motivo è fondato, poiché ai sensi dell'art. 32, comma 3, cod. pen., il condannato alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è sottoposto allo stato di interdizione legale per l'intera durata della pena principale. La rideterminazione della pena detentiva conseguente al concordato, imponendo l'adeguamento della durata della pena accessoria dell'interdizione legale alla nuova pena principale stabilita in anni cinque e mesi sei di reclusione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria, che va rideterminata dalla Corte di cassazione nella misura di anni cinque e mesi sei, pari a quella della pena principale. 13.2. Ciò alla luce del disposto dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., a seguito della modifica operata dalla legge 23/6/2017, n. 103, nonché della decisione assunta dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, secondo la quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto. La fattispecie in esame, ritiene il Collegio, rientra in tale ipotesi per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione alla durata della pena accessoria. 14. In definitiva, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da dichiarare inammissibili. 10Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 15. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al punto relativo alla durata della pena accessoria dell'interdizione legale con rideterminazione della stessa nella medesima durata di quella principale. Il medesimo ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, .... 0( L FUNZIONA' Dott.ssa h 1 1
Sentenza Cassazione n. 15462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris