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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14108/2022

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icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente -CASSA210X T avverso n. /2020 /2020 della CORTE DI )P ELLel depositata 88/0.41202e; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione e/o la correzione materiale della ordinanza nr. 10045/2019 del 23 maggio 2020 (recte: del 28 maggio 2020) con cui la Corte, rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod.proc.civ., l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali prodotta in atti; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: risulta in atti che la parte istante ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali e che, pertanto, non è tenuta al pagamento delle spese di lite; rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

In presenza, dunque, di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione del giudice in Ric. 2020 n. 29344 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -2-punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato; (cfr., da ultimo, Cass. nr. 8939 del 2022 che richiama Cass. nr. 14520 del 2021); il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza nr. 10045 del 2020, a pag.3, la proposizione «le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui in dispositivo», sia corretta col seguente enunciato «parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese dì lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 3, la proposizione «condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia corretta con il seguente enunciato «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., nr. 9438 del 2002; Cass. nr. 10203 del 2009; Cass. nr. 21213 del 2013).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente -CASSA210X T avverso n. /2020 /2020 della CORTE DI )P ELLel depositata 88/0.41202e; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione e/o la correzione materiale della ordinanza nr. 10045/2019 del 23 maggio 2020 (recte: del 28 maggio 2020) con cui la Corte, rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod.proc.civ., l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali prodotta in atti; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: risulta in atti che la parte istante ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali e che, pertanto, non è tenuta al pagamento delle spese di lite; rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo. In presenza, dunque, di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione del giudice in Ric. 2020 n. 29344 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2-punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato; (cfr., da ultimo, Cass. nr. 8939 del 2022 che richiama Cass. nr. 14520 del 2021); il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza nr. 10045 del 2020, a pag.3, la proposizione «le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui in dispositivo», sia corretta col seguente enunciato «parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese dì lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 3, la proposizione «condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia corretta con il seguente enunciato «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., nr. 9438 del 2002; Cass. nr. 10203 del 2009; Cass. nr. 21213 del 2013). P.Q.M
Decreto Cassazione n. 14108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris