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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 16784/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 30/03/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, formulata il 28 Febbraio 2022 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile pronunciata il 7 settembre 2015 dalla Corte di assise criminale di Lugano, nel [OSCURATO:PERSONA] della Confederazione elvetica, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena detentiva di anni quattro di reclusione per i reati di tentato omicidio, aggressione, minaccia, grave infrazione alle norme sulla circolazione, lesioni semplici e violenza contro i funzionari.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo con unico motivo l'inosservanza degli artt. 12 cod. pen., 696, comma 2, 730 cod. proc. pen., nonché dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, per non avere la decisione impugnata considerato che il richiamato d.lgs. n. 73 del 2016 è applicabile nei confronti dei soli Paesi membri dell'Unione europea, di cui la Confederazione elvetica non è membro, con la conseguente erronea valutazione della non necessità, da parte della Corte distrettuale, di alcun riconoscimento della sentenza straniera per i fini sopra indicati, ossia per la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, nonostante l'art. 3, comma 1, d.lgs. cit. non abbia implicitamente abrogato la procedura prevista dagli artt. 730 ss. cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della su indicata richiesta sulla base dell'erroneo presupposto che alla procedura da essa attivata dovesse applicarsi l'evocato parametro normativo di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo nel nostro ordinamento della decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, ossia di un atto normativo di diritto derivato dell'Unione europea, alla quale la Confederazione elvetica - quale Stato estero ove è stata emessa la sentenza irrevocabile di condanna oggetto della procedura di riconoscimento - notoriamente non appartiene.

2. Ne consegue che, nel caso in esame, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., devono trovare applicazione - per l'assenza di uno specifico strumento convenzionale che regoli, sotto il profilo degli effetti delle sentenze penali straniere, i rapporti con il su indicato Stato di condanna - le disposizioni normative di cui agli artt. 730 ss. cod. proc. pen., in tema di riconoscimento alla sentenza penale straniera per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3, cod. pen. 3.

Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Così deciso il 21 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 30/03/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, formulata il 28 Febbraio 2022 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile pronunciata il 7 settembre 2015 dalla Corte di assise criminale di Lugano, nel [OSCURATO:PERSONA] della Confederazione elvetica, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena detentiva di anni quattro di reclusione per i reati di tentato omicidio, aggressione, minaccia, grave infrazione alle norme sulla circolazione, lesioni semplici e violenza contro i funzionari. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo con unico motivo l'inosservanza degli artt. 12 cod. pen., 696, comma 2, 730 cod. proc. pen., nonché dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, per non avere la decisione impugnata considerato che il richiamato d.lgs. n. 73 del 2016 è applicabile nei confronti dei soli Paesi membri dell'Unione europea, di cui la Confederazione elvetica non è membro, con la conseguente erronea valutazione della non necessità, da parte della Corte distrettuale, di alcun riconoscimento della sentenza straniera per i fini sopra indicati, ossia per la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, nonostante l'art. 3, comma 1, d.lgs. cit. non abbia implicitamente abrogato la procedura prevista dagli artt. 730 ss. cod. proc. pen. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della su indicata richiesta sulla base dell'erroneo presupposto che alla procedura da essa attivata dovesse applicarsi l'evocato parametro normativo di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo nel nostro ordinamento della decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, ossia di un atto normativo di diritto derivato dell'Unione europea, alla quale la Confederazione elvetica - quale Stato estero ove è stata emessa la sentenza irrevocabile di condanna oggetto della procedura di riconoscimento - notoriamente non appartiene. 2. Ne consegue che, nel caso in esame, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 696, comma 2, cod. proc. pen., devono trovare applicazione - per l'assenza di uno specifico strumento convenzionale che regoli, sotto il profilo degli effetti delle sentenze penali straniere, i rapporti con il su indicato Stato di condanna - le disposizioni normative di cui agli artt. 730 ss. cod. proc. pen., in tema di riconoscimento alla sentenza penale straniera per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3, cod. pen. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 21 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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