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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2021

Cassazione n. 45793/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Erice avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 19 luglio 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - così riqualificato il delitto di tentata estorsione originariamente contestatogli - e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, per avere richiesto un'assunzione a tempo indeterminato e consistenti somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. presso cui aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1998 al 2010, al fine di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria derivante da un contenzioso di lavoro pendente con la predetta società, minacciando in caso contrario di utilizzare nei loro confronti la documentazione relativa ai bilanci della società ed altri documenti riservati in suo possesso.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte distrettuale tenuto conto del fatto che, all'epoca in cui venne sentito dal Tribunale, egli rivestiva, in quanto a sua volta denunziato dall'Agosta, la qualifica di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o comunque di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: aspetto, questo, che le parti avevano rappresentato in sede di testimonianza.

2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità, avendo la Corte distrettuale basato il suo convincimento su una lettura solo parcellizzata delle dichiarazioni che l'imputato rese in una conversazione registrata intercorsa con il Barbaro, senza tener conto delle parti di registrazione valorizzate dalla difesa in sede di gravame, dal cui tenore poteva evincersi un'intenzione tutt'altro che minacciosa dell'Agosta.

2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., atteso che i procedimenti per i quali l'imputato sollecitava una definizione conciliativa, sia nei confronti delle parti civili che della società, erano già pendenti ed egli aveva avanzato una proposta transattiva pacificamente ammessa nel nostro ordinamento per qualsiasi tipo di procedimento.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte distrettuale fatto buon governo del principio al riguardo affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 22749 del 13/05/2009, Sgura, Rv. 244127), secondo cui, in tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituitosi parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nel relativo atto di costituzione e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza.

Nel caso in esame, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, l'eventuale decisione di non deporre nei confronti dell'imputato nel procedimento de quo avrebbe costituito un assurdo logico, poiché il procedimento in esame era scaturito proprio dalle dichiarazioni delle persone offese Maceri e Barbaro, sicché la scelta di rendere la deposizione doveva ritenersi implicita sia nell'atto di costituzione di parte civile, sia nella presenza in dibattimento per dar corso alla richiesta prova testimoniale, anche in ragione del dirimente rilievo legato alla garanzia in concreto assicurata dall'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, la cui presenza comunque tutelava il dichiarante al fine di evitare il pericolo che rendesse una deposizione contro sé medesimo.

Orientamento interpretativo, questo, non contraddetto da altra decisione di questa Corte (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479), che in tema di prova testimoniale ha affermato la necessità di rispettare la garanzia difensiva legata all'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., a tutela delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, senza investire, tuttavia, la diversa e peculiare posizione dell'imputato di reato in procedimento connesso, o comunque collegato, che sia contestualmente costituito parte civile in altro procedimento.

2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al secondo e al terzo motivo di ricorso, poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate, dalle su indicate ragioni di doglianza, limitandosi il ricorrente a reiterare una serie di critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data riguardo al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone, per giunta, una contrapposta rivisitazione sulla base di vizi di cui l'intero percorso argomentativo dell'impugnata decisione non offre traccia.

In relazione ai su indicati motivi, invero, i Giudici di merito hanno congruamente esaminato e disatteso le medesime obiezioni qui riproposte, illustrando, con argomenti esenti da vizi, le ragioni giustificative della ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, specificamente riscontrate, peraltro, da numerosi e convergenti elementi di prova estrinseci, costituiti non solo dalla registrazione del colloquio avvenuto in occasione di un incontro fra il Barbaro e l'Agosta - sì come testualmente riportata nella sentenza di primo grado - ma anche dalle dichiarazioni rese da altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno confermato il contenuto della narrazione proveniente dalle persone offese sia con riguardo alle richieste di pagamento di somme di denaro avanzate dall'imputato nei confronti della società e dei predetti soci - unitamente alla richiesta di essere assunto con un contratto a tempo indeterminato, dunque con modalità più garantite rispetto alla forma del contratto annuale che per oltre un decennio l'aveva legato alle dipendenze della su indicata società, la quale, a sua volta, in ragione di un diverbio intercorso con una delle persone offese, gli aveva negato il rinnovo del contratto di lavoro alla chiusura estiva dell'anno 2012 -, sia al carattere minaccioso della prospettata pubblicazione di atti (i bilanci societari ed altri documenti "compromettenti" le cui copie erano indebitamente in suo possesso) al fine di ottenere quanto richiesto in cambio della rinuncia alle proprie pretese.

L'argomento incentrato sull'evocata finalizzazione della condotta dell'imputato alla ricerca di un accordo transattivo fra le parti della controversia in atto è stato motivatamente confutato dalla Corte distrettuale richiamando le emergenze probatorie che davano conto, da un lato, della pendenza dei giudizi e di un tentativo di conciliazione, con l'assistenza di un difensore di fiducia, dinanzi all'Ispettorato del lavoro, dall'altro lato, dell'intento manifestato dall'imputato di avvalersi di atti e documenti contabili - peraltro privi di collegamento con l'oggetto delle già azionate pretese - in pregiudizio dell'ente e dei due soci, così sostituendo, pur nell'addotta buona fede, che rappresenta per definizione un presupposto del reato di ragion fattasi, un intervento di personale e diretta autotutela all'interesse statuale volto a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto tra loro (v., in motivazione, Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559).

Condotta minacciosa, quella testé richiamata, che i Giudici di merito hanno ritenuto concretamente adeguata a condizionare le persone offese a tenere il comportamento richiesto, avuto riguardo alla natura di reato di pericolo delineata dalla norma che incrimina la minaccia (Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, Cafagna, Rv. 216321; Sez. 6, n. 31695 del 21/05/2008, Veglianti, Rv. 240974) ed al principio secondo cui, per la consumazione del reato in esame, non è necessario che il diritto che si è inteso tutelare sia esistente o meno in concreto, punendo la legge il modo antigiuridico con il quale quel diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno (Sez. 6, n. 60 del 02/10/1989, dep. 1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182953).3.

Ne discende, conclusivamente, che la puntuale illustrazione delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, ha consentito alla Corte distrettuale di confermare, sulla base di un ragionevole percorso espositivo, l'epilogo decisorio cui era già motivatamente pervenuta la sentenza di primo grado.

Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla cognizione di legittimità, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i: evenienza, questa, sotto alcun profilo ravvisabile, per quanto or ora esposto, nel caso in esame.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Erice avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 19 luglio 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - così riqualificato il delitto di tentata estorsione originariamente contestatogli - e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, per avere richiesto un'assunzione a tempo indeterminato e consistenti somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. presso cui aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1998 al 2010, al fine di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria derivante da un contenzioso di lavoro pendente con la predetta società, minacciando in caso contrario di utilizzare nei loro confronti la documentazione relativa ai bilanci della società ed altri documenti riservati in suo possesso. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte distrettuale tenuto conto del fatto che, all'epoca in cui venne sentito dal Tribunale, egli rivestiva, in quanto a sua volta denunziato dall'Agosta, la qualifica di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o comunque di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: aspetto, questo, che le parti avevano rappresentato in sede di testimonianza. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità, avendo la Corte distrettuale basato il suo convincimento su una lettura solo parcellizzata delle dichiarazioni che l'imputato rese in una conversazione registrata intercorsa con il Barbaro, senza tener conto delle parti di registrazione valorizzate dalla difesa in sede di gravame, dal cui tenore poteva evincersi un'intenzione tutt'altro che minacciosa dell'Agosta. 2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., atteso che i procedimenti per i quali l'imputato sollecitava una definizione conciliativa, sia nei confronti delle parti civili che della società, erano già pendenti ed egli aveva avanzato una proposta transattiva pacificamente ammessa nel nostro ordinamento per qualsiasi tipo di procedimento. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte distrettuale fatto buon governo del principio al riguardo affermato da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 22749 del 13/05/2009, Sgura, Rv. 244127), secondo cui, in tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituitosi parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nel relativo atto di costituzione e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza. Nel caso in esame, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, l'eventuale decisione di non deporre nei confronti dell'imputato nel procedimento de quo avrebbe costituito un assurdo logico, poiché il procedimento in esame era scaturito proprio dalle dichiarazioni delle persone offese Maceri e Barbaro, sicché la scelta di rendere la deposizione doveva ritenersi implicita sia nell'atto di costituzione di parte civile, sia nella presenza in dibattimento per dar corso alla richiesta prova testimoniale, anche in ragione del dirimente rilievo legato alla garanzia in concreto assicurata dall'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, la cui presenza comunque tutelava il dichiarante al fine di evitare il pericolo che rendesse una deposizione contro sé medesimo. Orientamento interpretativo, questo, non contraddetto da altra decisione di questa Corte (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479), che in tema di prova testimoniale ha affermato la necessità di rispettare la garanzia difensiva legata all'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., a tutela delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, senza investire, tuttavia, la diversa e peculiare posizione dell'imputato di reato in procedimento connesso, o comunque collegato, che sia contestualmente costituito parte civile in altro procedimento. 2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al secondo e al terzo motivo di ricorso, poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate, dalle su indicate ragioni di doglianza, limitandosi il ricorrente a reiterare una serie di critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data riguardo al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone, per giunta, una contrapposta rivisitazione sulla base di vizi di cui l'intero percorso argomentativo dell'impugnata decisione non offre traccia. In relazione ai su indicati motivi, invero, i Giudici di merito hanno congruamente esaminato e disatteso le medesime obiezioni qui riproposte, illustrando, con argomenti esenti da vizi, le ragioni giustificative della ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, specificamente riscontrate, peraltro, da numerosi e convergenti elementi di prova estrinseci, costituiti non solo dalla registrazione del colloquio avvenuto in occasione di un incontro fra il Barbaro e l'Agosta - sì come testualmente riportata nella sentenza di primo grado - ma anche dalle dichiarazioni rese da altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno confermato il contenuto della narrazione proveniente dalle persone offese sia con riguardo alle richieste di pagamento di somme di denaro avanzate dall'imputato nei confronti della società e dei predetti soci - unitamente alla richiesta di essere assunto con un contratto a tempo indeterminato, dunque con modalità più garantite rispetto alla forma del contratto annuale che per oltre un decennio l'aveva legato alle dipendenze della su indicata società, la quale, a sua volta, in ragione di un diverbio intercorso con una delle persone offese, gli aveva negato il rinnovo del contratto di lavoro alla chiusura estiva dell'anno 2012 -, sia al carattere minaccioso della prospettata pubblicazione di atti (i bilanci societari ed altri documenti "compromettenti" le cui copie erano indebitamente in suo possesso) al fine di ottenere quanto richiesto in cambio della rinuncia alle proprie pretese. L'argomento incentrato sull'evocata finalizzazione della condotta dell'imputato alla ricerca di un accordo transattivo fra le parti della controversia in atto è stato motivatamente confutato dalla Corte distrettuale richiamando le emergenze probatorie che davano conto, da un lato, della pendenza dei giudizi e di un tentativo di conciliazione, con l'assistenza di un difensore di fiducia, dinanzi all'Ispettorato del lavoro, dall'altro lato, dell'intento manifestato dall'imputato di avvalersi di atti e documenti contabili - peraltro privi di collegamento con l'oggetto delle già azionate pretese - in pregiudizio dell'ente e dei due soci, così sostituendo, pur nell'addotta buona fede, che rappresenta per definizione un presupposto del reato di ragion fattasi, un intervento di personale e diretta autotutela all'interesse statuale volto a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto tra loro (v., in motivazione, Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559). Condotta minacciosa, quella testé richiamata, che i Giudici di merito hanno ritenuto concretamente adeguata a condizionare le persone offese a tenere il comportamento richiesto, avuto riguardo alla natura di reato di pericolo delineata dalla norma che incrimina la minaccia (Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, Cafagna, Rv. 216321; Sez. 6, n. 31695 del 21/05/2008, Veglianti, Rv. 240974) ed al principio secondo cui, per la consumazione del reato in esame, non è necessario che il diritto che si è inteso tutelare sia esistente o meno in concreto, punendo la legge il modo antigiuridico con il quale quel diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno (Sez. 6, n. 60 del 02/10/1989, dep. 1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182953).3. Ne discende, conclusivamente, che la puntuale illustrazione delle emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, ha consentito alla Corte distrettuale di confermare, sulla base di un ragionevole percorso espositivo, l'epilogo decisorio cui era già motivatamente pervenuta la sentenza di primo grado. Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla cognizione di legittimità, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i: evenienza, questa, sotto alcun profilo ravvisabile, per quanto or ora esposto, nel caso in esame. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26
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