CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 11899/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Milano il 24.10.2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.1, co. 62, della Legge n. 103 del 23.06. 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 103/2017) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non è dunque ricorribile in Cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta per vizio di motivazione. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11. 03. 2025