CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05694/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta avanzata dal locale Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della medesima Corte territoriale in data 5 dicembre 2016 (divenuta irrevocabile 1'11 gennaio 2022), con la quale era stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Ancona del 16 luglio 2015. 1.1. In particolare, la Corte distrettuale ha osservato che le due condanne a pena detentiva inflitte al Norlatti dalla medesima Corte di appello (pronunciate il 29 gennaio 2018 ed il 15 settembre 2015) per reati commessi prima di quello per il quale egli aveva ottenuto il beneficio ed anteriori alla irrevocabilità di quella per la quale gli era stata concessa la sospensione condizionale (condanne che erano ignote al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio), erano ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art.163 cod. pen. ricorrendo l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.168 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 168 cod. pen., 666, 674 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. In particolare, osserva che la revoca della sospensione condizionale è stata illegittimamente disposta atteso che per le due precedenti condanne non era stata concessa la sospensione condizionale e che la pena complessiva irrogata con le tre condanne non superava il limite di anni due. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente - prima della concessione della sospensione condizionale della pena - abbia commesso due reati per i quali sono intervenute le condanne inflittegli con le sentenze della Corte di appello di Ancona in data 29 gennaio 2018 e in data 15 settembre 2015. Al riguardo si osserva che la circostanza che per esse il condannato non abbia ottenuto la sospensione condizionale e che la pena detentiva complessiva non supera i due anni, risulta irrilevante. Infatti, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alle precedenti condanne, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014, Rv. 260045 - 01). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co