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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 30672/2026

Testo disponibile della fonte

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bunale di Cagliari;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata in data 02/07/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’appello cautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui la Corte di appello di Cagliari ha respinto la richiesta disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrentein relazione ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (fatti per i qualiha riportato in primo grado la condanna alla pena di 8 anni e 10 mesi direclusione).Le esigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo – e ritenutepersistenti nell’ordinanza impugnata – sono quelle riconnesse al pericolo direcidivanza specifica.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo tremotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione (per mera apparenza della stessa) in relazioneall’applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

In modo sostanzialmenteimmotivato, il Tribunale di Cagliari si sarebbe limitato ad opporre l’esistenza dellapresunzione legale di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere,rendendo così “assoluta” una presunzione legale che, viceversa, ha naturarelativa.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione, per mancata individualizzazione deltrattamento cautelare.

Il Tribunale avrebbe offerto una motivazione meramenteapparente sulla inadeguatezza di misure diverse da quella in corso di esecuzione,trascurando il carattere risalente del precedente penale per evasione e il ruologregario di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, con riguardoalla mancata considerazione – in chiave di affievolimento delle esigenze cautelari– del tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare (che il Tribunaleritiene irrilevante e che, in modo illogico, giustifica non con la persistente necessitàcautelare, bensì con il fatto che l’eccezionale complessità del processo hacomportato una protrazione dei tempi di definizione del giudizio).3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio; nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2.

Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data1 giugno 2026, alle ore 12.40, a mezzo PEC con invio all’[OSCURATO:EMAIL] .

Nel messaggio di invio non si specificase il ricorso sia stato presentato a mezzo PEC a causa di un malfunzionamento delportale deposito atti penali.3.

Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1.

L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod.proc. pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso ladecisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2.

Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia.3.3.

Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio,occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3e dell’art. 582 cod. proc. pen. sino al quindicesimo giorno successivoall’emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da dettodecreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativatransitoria).

Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo didiritto transitorio con riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.4. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regolesul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altraparte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita alGoverno dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificatodall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre2025, n. 206).3.4.1.

L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.3.4.2.

L’art. 3, citato, al successivo comma 3-ter, prevede che «sino al 31marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il depositoda parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche».3.4.3.

Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dalgiorno 1 aprile 2026 – le impugnazioni previste dall’art. 311 cod. proc. pen. (chefigura nel libro IV, titolo I, capo VI) debbono essere proposte con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311,comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4.

Il legislatore ha tuttavia contemplato alcune ipotesi in cui – anche nelsistema sopra ricostruito – può essere ancora consentito il deposito degli atti conmodalità diverse da quelle telematiche.

Le ipotesi in questione sono consideratedall’art. 175-bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1,lett. c), d. lgs. n. 150/2022.

Tale disposizione disciplina i casi di malfunzionamentodei sistemi telematici.4.1.

Ai sensi dell’art. 175-bis, comma 3, nel periodo di malfunzionamento deisistemi telematici, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documentoanalogico e depositati con modalità non telematiche (intendendosi che il depositodi un atto a mezzo PEC è considerato modalità di deposito “non telematica”).4.2.

I primi due commi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. si occupano dellemodalità con cui il malfunzionamento dei sistemi informatici deve esserecomprovato.Il malfunzionamento deve essere «certificato dal direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portaledei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigentedell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilitàai soggetti interessati» (art. 175-bis, comma 1).

Le certificazioni, attestazioni ecomunicazioni appena indicate devono contenere «l'indicazione della data e, overisulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, inrelazione a ciascun settore interessato»(art. 175-bis, comma 2).

Il ripristino dellanormale funzionalità del sistema deve essere tracciato «con le medesimemodalità» (art. 175-bis, comma 1).4.3.

L’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. contempla – nel caso in cui visia un «malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1» – cherisulti tuttavia «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ecomunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine delmalfunzionamento».4.4.

Dalla articolata disciplina dettata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. èpossibile trarre un’indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito nontelematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un’ipotesi dimalfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4della disposizione in esame.Va aggiunto, infine, che grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioniper cui sono state utilizzate forme di deposito di un’impugnazione diverse da quelleprescritte dalla legge; del resto, si tratta di ragioni che il ricorrente è in grado didocumentare agevolmente, producendo le attestazioni presenti sul portale deiservizi telematici o i provvedimenti assunti dal dirigente dell’ufficio giudiziario aisensi dell’art. 175-bis, comma 4.La correttezza di tale conclusione è imposta dalla logica (si tratta di dimostrareun “fatto processuale”, invocato come presupposto per esercitare il diritto diimpugnazione in forme diverse da quelle prescritte); essa risulta confermata, sulpiano sistematico, anche dalle previsioni dell’art. 175-bis, comma 5: taledisposizione – nel caso in cui i servizi telematici siano afflitti da malfunzionamentoe in cui non sia stato depositato un determinato atto con modalità non telematica,determinando una decadenza – pone esplicitamente a carico dell’interessatol’onere di dimostrare di non avere potuto provvedere tempestivamente al depositonon telematico per caso fortuito o forza maggiore.Si tratta di una disposizione che conferma come gravi sulla parte che si scostadal modello legale di deposito degli atti l’onere di dimostrarne le ragioni.5.

Nel caso in esame, non risulta dagli atti alcun malfunzionamento dei servizitelematici, attestato nelle forme sopra indicate al punto

4.4. Né il ricorrente haaltrimenti documentato tale circostanza.6.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

La mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina infatti l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzioneesplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (intermini, Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).È solo il caso di osservare, per inciso, che detta conclusione non si pone incontrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenzemanifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto peril deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso allagiustizia.

Il sistema sopra delineato – che persegue anche un interesse di rilievopubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degliobiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) – infatti: a) è espressione diuna scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conformeall'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge conil "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dallaCorte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez.

U, n. 6565 del11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026,Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).7.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Cagliari;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata in data 02/07/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’appello cautelare proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui la Corte di appello di Cagliari ha respinto la richiesta disostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrentein relazione ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (fatti per i qualiha riportato in primo grado la condanna alla pena di 8 anni e 10 mesi direclusione).Le esigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo – e ritenutepersistenti nell’ordinanza impugnata – sono quelle riconnesse al pericolo direcidivanza specifica.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo tremotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione (per mera apparenza della stessa) in relazioneall’applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In modo sostanzialmenteimmotivato, il Tribunale di Cagliari si sarebbe limitato ad opporre l’esistenza dellapresunzione legale di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere,rendendo così “assoluta” una presunzione legale che, viceversa, ha naturarelativa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione, per mancata individualizzazione deltrattamento cautelare. Il Tribunale avrebbe offerto una motivazione meramenteapparente sulla inadeguatezza di misure diverse da quella in corso di esecuzione,trascurando il carattere risalente del precedente penale per evasione e il ruologregario di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, con riguardoalla mancata considerazione – in chiave di affievolimento delle esigenze cautelari– del tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare (che il Tribunaleritiene irrilevante e che, in modo illogico, giustifica non con la persistente necessitàcautelare, bensì con il fatto che l’eccezionale complessità del processo hacomportato una protrazione dei tempi di definizione del giudizio).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio; nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2. Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data1 giugno 2026, alle ore 12.40, a mezzo PEC con invio all’[OSCURATO:EMAIL] . Nel messaggio di invio non si specificase il ricorso sia stato presentato a mezzo PEC a causa di un malfunzionamento delportale deposito atti penali.3. Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1. L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod.proc. pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso ladecisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2. Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del [OSCURATO:PERSONA] della giustizia.3.3. Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio,occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3e dell’art. 582 cod. proc. pen. sino al quindicesimo giorno successivoall’emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termine previsto da dettodecreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporale della normativatransitoria). Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo didiritto transitorio con riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.4. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regolesul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altraparte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delega conferita alGoverno dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificatodall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre2025, n. 206).3.4.1. L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.3.4.2. L’art. 3, citato, al successivo comma 3-ter, prevede che «sino al 31marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il depositoda parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche».3.4.3. Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dalgiorno 1 aprile 2026 – le impugnazioni previste dall’art. 311 cod. proc. pen. (chefigura nel libro IV, titolo I, capo VI) debbono essere proposte con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311,comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4. Il legislatore ha tuttavia contemplato alcune ipotesi in cui – anche nelsistema sopra ricostruito – può essere ancora consentito il deposito degli atti conmodalità diverse da quelle telematiche. Le ipotesi in questione sono consideratedall’art. 175-bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1,lett. c), d. lgs. n. 150/2022. Tale disposizione disciplina i casi di malfunzionamentodei sistemi telematici.4.1. Ai sensi dell’art. 175-bis, comma 3, nel periodo di malfunzionamento deisistemi telematici, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documentoanalogico e depositati con modalità non telematiche (intendendosi che il depositodi un atto a mezzo PEC è considerato modalità di deposito “non telematica”).4.2. I primi due commi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. si occupano dellemodalità con cui il malfunzionamento dei sistemi informatici deve esserecomprovato.Il malfunzionamento deve essere «certificato dal direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portaledei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigentedell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilitàai soggetti interessati» (art. 175-bis, comma 1). Le certificazioni, attestazioni ecomunicazioni appena indicate devono contenere «l'indicazione della data e, overisulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, inrelazione a ciascun settore interessato»(art. 175-bis, comma 2). Il ripristino dellanormale funzionalità del sistema deve essere tracciato «con le medesimemodalità» (art. 175-bis, comma 1).4.3. L’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. contempla – nel caso in cui visia un «malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1» – cherisulti tuttavia «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ecomunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine delmalfunzionamento».4.4. Dalla articolata disciplina dettata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. èpossibile trarre un’indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito nontelematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un’ipotesi dimalfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4della disposizione in esame.Va aggiunto, infine, che grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioniper cui sono state utilizzate forme di deposito di un’impugnazione diverse da quelleprescritte dalla legge; del resto, si tratta di ragioni che il ricorrente è in grado didocumentare agevolmente, producendo le attestazioni presenti sul portale deiservizi telematici o i provvedimenti assunti dal dirigente dell’ufficio giudiziario aisensi dell’art. 175-bis, comma 4.La correttezza di tale conclusione è imposta dalla logica (si tratta di dimostrareun “fatto processuale”, invocato come presupposto per esercitare il diritto diimpugnazione in forme diverse da quelle prescritte); essa risulta confermata, sulpiano sistematico, anche dalle previsioni dell’art. 175-bis, comma 5: taledisposizione – nel caso in cui i servizi telematici siano afflitti da malfunzionamentoe in cui non sia stato depositato un determinato atto con modalità non telematica,determinando una decadenza – pone esplicitamente a carico dell’interessatol’onere di dimostrare di non avere potuto provvedere tempestivamente al depositonon telematico per caso fortuito o forza maggiore.Si tratta di una disposizione che conferma come gravi sulla parte che si scostadal modello legale di deposito degli atti l’onere di dimostrarne le ragioni.5. Nel caso in esame, non risulta dagli atti alcun malfunzionamento dei servizitelematici, attestato nelle forme sopra indicate al punto 4.4. Né il ricorrente haaltrimenti documentato tale circostanza.6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. La mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina infatti l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzioneesplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (intermini, Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).È solo il caso di osservare, per inciso, che detta conclusione non si pone incontrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenzemanifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto peril deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso allagiustizia. Il sistema sopra delineato – che persegue anche un interesse di rilievopubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degliobiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) – infatti: a) è espressione diuna scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conformeall'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge conil "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dallaCorte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez. U, n. 6565 del11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026,Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30672/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris