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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39510/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 31/05/2019 del Tribunale di Catania di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di cinque anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa (il Prussiano) e di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 1.100,00 di multa (il Marsengo) per il reato, commesso in concorso tra loro, di rapina aggravata (ai sensi del n. 1 e del n. 2 del terzo comma dell'art.628 cod. pen.).

Secondo il capo di imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati «perché in concorso tra loro e con persona allo stato non identificata per procurare a sé o altri un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel costringere [OSCURATO:PERSONA] ed altri suoi due collaboratori a fermare a margine della carreggiata il veicolo "[OSCURATO:PERSONA]" targato VR 895886 a bordo del quale stavano effettuando alcune consegne per conto della ditta L.G.

Montaggi di [OSCURATO:PERSONA] e con violenza consistita nel porre le persone offese per circa 30 minuti nell'incapacità di agire, s'impossessavano del materiale trasportato (armadi componibili, divani, attrezzatura da lavoro, denaro contante e due collane d'oro) sottraendole ai legittimi proprietari. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per Prussiano.

Con la recidiva semplice per Marsengo».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'affermazione della propria responsabilità.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania, nel confermare tale affermazione di responsabilità, non avrebbe adeguatamente considerato quanto egli aveva dedotto nel proprio atto di appello, in particolare, che l'elemento che aveva condotto il Tribunale di Catania a ritenerlo responsabile dell'attribuito reato di rapina, costituito dalle captate conversazioni del 21 settembre 2007, progr. 2768 e 2770, non avrebbe in realtà fatto emergere sufficienti «elementi di reità» e che, delle stesse conversazioni, il Tribunale di Catania avrebbe «dato un'interpretazione priva di elementi fattuali e frutto di una ricostruzione alquanto forzata».

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite e dell'essere la violenza consistita nel porre la persona offesa Leonardi in stato di incapacità di volere o di agire.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe specificamente motivato in ordine alla sussistenza delle predette aggravanti, limitandosi ad affermarla, senza tenere conto che, come era stato rappresentato nel proprio atto di appello, dall'esperita istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa la presenza di più persone sul luogo dei fatti e come, «pur volendo dare rilievo probatorio alla captazione ambientale con la presunta persona offesa, la detta intercettazione riguardasse il Prussiano ed un solo soggetto e come non si sentissero ulteriori voci».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta che l'affermazione della Corte d'appello di Catania secondo cui «non ci sono ragioni per le quali riconoscere le circostanze attenuanti generiche» non sarebbe idonea a «soddisfare l'obbligo di motivazione, laddove il richiamo alle "argomentazioni contenute nel gravame" si risolvono in considerazioni autoreferenziali che non soddisfano l'obbligo motivazionale richiesto dalla legge, senza specificare i motivi in base ai quali non ne sia meritevole».

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania si sarebbe in proposito limitata ad affermare «l'elevatissima professionalità del Prussiano», senza tenere conto della deduzione, che egli aveva prospettato nel proprio atto di appello, secondo cui i propri precedenti penali erano «datati e lontani nel tempo e, pertanto, non idonei a far sì che si potesse applicare automaticamente la contestata recidiva, soprattutto alla luce della dinamica dei fatti occorsi».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, 271 e 273 dello stesso codice, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'(in)utilizzabilità delle intercettazioni del 21 settembre 2017, progr. 2768, delle ore 14:41:20.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia ritenuto l'utilizzabilità di tali intercettazioni nonostante che, come risulterebbe dalla documentazione allegata al ricorso, non solo non potesse essere effettuata nessuna "remotizzazione" delle stesse intercettazioni presso gli uffici della polizia giudiziaria «ma il pubblico ministero a seguito di decreto di proroga delle intercettazioni emesso dal GIP scrive alla V Sezione della squadra mobile di Catania che dovevano compiere le operazioni per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Catania», con la conseguenza che «tutte le operazioni dovevano essere fatte per mezzo degli strumenti di intercettazione presenti in Procura e nei locali della stessa senza nessuna remotizzazione».Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello di Catania secondo cui si doveva «intende[re] autorizzato pure il contemporaneo instradamento del solo ascolto anche nelle postazioni installate presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] delegata per le indagini, onde assicurare tempestivi utili interventi investigativi», atteso che «[t]ale deduzione doveva essere messa per iscritto nel decreto autorizzativo al fine dell'utilizzabilità delle intercettazioni».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania avrebbe basato l'affermazione della propria responsabilità «su mere clausole di stile», senza adeguatamente replicare ai motivi di doglianza che erano stati prospettati nel proprio atto di appello, con riguardo, in particolare, alle circostanze che: a) le vittime della rapina non lo avevano riconosciuto; b) nessuno dei testimoni della polizia giudiziaria era stato in grado di riferire in ordine alla sua presenza al momento della consumazione della rapina né in ordine al riconoscimento della propria voce come quella del "Salvatore" o "Turi" che conversò con il Prussiano nell'intercettata conversazione telefonica del 21 settembre 2007, alle ore 14:41, progr. 2768; c) nessuno dei testimoni era stato in grado di riferire se lo stesso "Salvatore" o "Turi" si fosse effettivamente recato sul luogo della rapina, tenuto anche conto che gli inquirenti non avevano ricostruito il percorso delle celle telefoniche dell'utenza a sé intestata; d) la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che nessuno si era mai aggiunto ai due soggetti che, a bordo di un motociclo, lo avevano costretto a fermarsi; e) a nulla sarebbero valsi gli intercettati dialoghi tra il Prussiano e la persona offesa Leonardi, nei quali il primo avrebbe intimato al secondo di non rivelare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori, atteso che «il Marsengo non è stato mai riconosciuto e la persona offesa non è stato mai deferito all'Autorità per favoreggiamento o falsa testimonianza»; f) il proprio ruolo sarebbe stato quello di aiutare il Prussiano a portare i mobili nella falegnameria, ciò che integrerebbe non il reato di rapina ma quello di ricettazione.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen. 4.3.1.

Quanto al primo profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Catania, in contraddizione con tale diniego, avrebbe riconosciuto la marginalità del proprio ruolo, e lamenta che la stessa Corte d'appello avrebbe omesso di chiarire quali sarebbero state le caratteristiche della propria personalità che aveva ritenuto ostative alla concessione delle predette attenuanti, tenuto anche conto del fatto che egli avrebbe «mantenuto un comportamento irreprensibile per tutta la durata del processo e durante la custodia carceraria».

4.3.2. Quando al secondo profilo del motivo della mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, il ricorrente si limita a citare un passaggio di Sez. 6, n. 32673 del 09/04/2010, Tirone (indicata con la data del deposito 03/09/2010). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo non è consentito.

Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01).

Costituisce, altresì, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).Si deve ancora rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina a lui attribuito sulla base del contenuto: di due intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza cellulare del Prussiano il 21 settembre 2007, cioè nella data della rapina, e, segnatamente, progr. n. 2768 delle ore 14:41, nella quale si sentiva il Prussiano prima rivolgersi alla vittima della rapina [OSCURATO:PERSONA] intimandogli di non rilevare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori e, poi, intimare al proprio interlocutore "Salvatore" o "Turi" di raggiungerlo proprio nel luogo che era stato descritto dallo stesso Leonardi come quello della rapina; e progr. n. 2770 delle ore 14:55, nella quale si sentiva il Prussiano chiedere al falegname [OSCURATO:PERSONA] di custodirgli temporaneamente la refurtiva, poi effettivamente rinvenuta dagli agenti operanti a seguito della perquisizione da essi effettuata nella falegnameria dell'Orofino; un'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza cellulare del predetto [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2007, progr. n. 252, nella quale si sentiva il Prussiano descrivere la commissione, da parte sua, della rapina.

L'interpretazione del contenuto delle menzionate intercettazioni telefoniche, la cui trascrizione è riportata nelle sentenze dei giudici di merito, nel senso della comprovata partecipazione del Prussiano alla rapina, appare, all'evidenza, del tutto ragionevole e logica, mentre le doglianze del ricorrente - oltre a essere, in realtà, del tutto generiche - appaiono, in ogni caso, dirette a sollecitare un sindacato in ordine all'apprezzamento del significato delle stesse intercettazioni, il che, in assenza, come si è detto, di qualsiasi irragionevolezza e illogicità della motivazione con la quale le stesse sono state recepite, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

1.2.1. Quanto alla ritenuta aggravante dell'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di rapina, ricorre detta aggravante nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436-01), per il maggiore effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sulla vittima (Sez. 2, n. 15416 del 12/03/2008, Crotti, Rv. 240011-01).

Nel caso in esame, è sufficiente osservare come i giudici di merito abbiano evidenziato come la persona offesa Leonardi avesse affermato con certezza che il numero dei rapinatori era superiore a due (pag. 4 della sentenza di primo grado, che fa rinvio alla pag. 5 del verbale di stenotipia relativo alle predette dichiarazioni del Leonardi), con la conseguente, evidente, integrazione dell'aggravante.

1.2.2. Quanto alla ritenuta aggravante dell'essere la violenza consistita nel porre la persona offesa Leonardi in stato d'incapacità di volere o di agire, i giudici di merito hanno evidenziato come, da un lato, mentre uno dei rapinatori si allontanava con il furgone rapinato, gli altri complici erano rimasti sul posto impedendo alle vittime di scappare (pag. 4 della sentenza di primo grado) e come, dall'altro lato, dal contenuto della già menzionata intercettazione telefonica progr. n. 2768 del ore 14:41 del 21 settembre 2017, fosse emerso come il Prussiano avesse anche intimato alla persona offesa Leonardi di non rivelare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori (pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di secondo grado).

Tale motivazione della sussistenza dell'aggravante de quo appare del tutto logica, mentre il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con essa.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

La Corte di cassazione ha anche statuito che il mancato riconoscimento delle stesse attenuanti può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catania ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dell'imputato, dei precedenti penali dello stesso, rilevando, in ogni caso, l'assenza di elementi positivi che potessero essere valorizzati, con ciò fornendo una motivazione che, essendo espressiva di un giudizio di fatto, e dando conto dell'elemento, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerato preponderante ai fini dell'esclusione dell'attenuante, nonché, come si è detto, dell'assenza di elementi di segno positivo, non è sindacabile in questa sede di legittimità.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01) Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catania ha confermato l'applicazione della recidiva ritenendo che il Prussiano, «al di là del fattore tempo» - cioè, si deve ritenere, della datazione dei suoi precedenti penali - non avesse perso né l'elevata professionalità nel crimine, come era dimostrato dalla scelta del falegname Orofino per nascondere la refurtiva, né l'elevata pericolosità, come era dimostrato dalla sua capacità di intimare allo stesso Orofino di consentirgli di nascondere la refurtiva nella sua falegnameria e di intimare al Marsengo di presentarsi immediatamente sul luogo della rapina per prestargli ausilio; elementi che inducevano la stessa Corte d'appello di Catania a ritenere che le pregresse condotte criminose del Prussiano fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito anche per la commissione del reato sub iudice.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Le sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez.

U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395-01, la quale ha precisato, in motivazione, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario - che si tratta di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427-01, la quale ha anche chiarito che l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tale caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., alcuna sanzione di inutilizzabilità; Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430-01, che ha anch'essa escluso la necessità della menzionata autorizzazione; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008-01; Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240988-01).

Da tale principio discende che, col ritenere l'utilizzabilità delle contestate intercettazioni in quanto registrate nei locali della Procura della Repubblica di Catania, negando che la stessa utilizzabilità fosse da escludere in ragione della "remotizzazione" dell'ulteriore attività di ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria, la Corte d'appello di Catania non è incorsa nei denunciati vizi di inosservanza di norme processuali e motivazionale.

1.2. Il secondo motivo non è consentito.

Richiamati i principi, che si sono rammentati al punto 1.1, in tema di limiti al sindacato della Corte di cassazione in tema di vizi della motivazione e di interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, si deve rilevare che le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina a lui attribuito - con il ruolo di recarsi, su intimazione del Prussiano, presso il luogo della rapina e di consentire allo stesso Prussiano, mentre il Marsengo vigilava sulle persone offese al fine di impedirne la fuga, di allontanarsi da tale luogo per trasportare i beni rapinati alla falegnameria dell'Orofino - sulla base del contenuto dell'intercettata conversazione telefonica del giorno della rapina 21 settembre 2007 tra il Prussiano e tale "Salvatore" o "Turi" (progr. n. 2768 delle ore 14:41), nella quale il Prussiano intimava a "Salvatore" o "Turi" di raggiungerlo immediatamente nel luogo coincidente con quello che la persona offesa Leonardi aveva indicato come quello della rapina e il "Salvatore" o "Turi" assicurava al Prussiano che lo avrebbe raggiunto colà al più presto.

Le conformi sentenze dei giudici di merito esponevano che il fatto che il "Salvatore" o "Turi" della menzionata conversazione telefonica dovesse indentificarsi con [OSCURATO:PERSONA] emergeva sia dal riconoscimento della voce dello stesso Marsengo da parte dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato di altre indagini nei confronti dello stesso imputato, sia dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il figlio dell'intestatario dell'utenza telefonica [OSCURATO:PERSONA], sia dal fatto che il Prussiano si era rivolto al proprio interlocutore chiamandolo con il nome di battesimo "Salvatore" o con il soprannome "Turi" e non con il nome del padre "Lorenzo".L'interpretazione del contenuto della menzionata intercettazione telefonica, la cui trascrizione è riportata nelle sentenze dei giudici di merito, come pure l'individuazione dell'imputato come l'interlocutore del Prussiano, con la conseguente attribuzione al Marsengo, con il ruolo che si è indicato sopra, della partecipazione alla rapina, risulta, all'evidenza, del tutto ragionevole e logica, mentre le doglianze del ricorrente appaiono dirette a sollecitare un sindacato in ordine all'apprezzamento del significato della stessa intercettazione e una differente valutazione circa la valenza probatoria degli elementi utilizzati dai giudici di merito per identificarlo come l'interlocutore del Prussiano nella stessa intercettazione, il che, in assenza, come si è detto, di qualsiasi irragionevolezza e illogicità della motivazione con la quale l'intercettazione è stata recepita e il Marsengo è stato identificato, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

Dagli elementi indicati emerge inoltre chiaramente il concorso del Mastrengo, con il ruolo indicato, nella commessa rapina, il che esclude, evidentemente, la configurabilità del reato di ricettazione.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile.

2.3.1. Quanto al profilo di tale motivo relativo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, rilevabile anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01).

Infatti, nell'atto di appello, il ricorrente si era limitato a dedurre, da un lato, che i propri precedenti (per spaccio di sostanze stupefacenti) erano risalenti «ad alcuni anni addietro», senza considerare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen., neppure l'assenza di precedenti condanne può essere posta, per ciò solo, a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altro lato, a invocare il proprio «comportamento ineccepibile in tutte le fasi esoprocessuali ed endoprocessuali», senza specificare in alcun modo perché il suo comportamento sarebbe stato «ineccepibile», Dalla rilevata inammissibilità del motivo di appello consegue l'inammissibilità del corrispondente motivo del ricorso per cassazione.

2.3.2. Quanto al profilo del motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, si deve rilevare che nel proprio atto di appello il Marsengo nulla aveva dedotto con riguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesa, sul punto, del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile.3.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, essendo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 31/05/2019 del Tribunale di Catania di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di cinque anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa (il Prussiano) e di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 1.100,00 di multa (il Marsengo) per il reato, commesso in concorso tra loro, di rapina aggravata (ai sensi del n. 1 e del n. 2 del terzo comma dell'art.628 cod. pen.). Secondo il capo di imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati «perché in concorso tra loro e con persona allo stato non identificata per procurare a sé o altri un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel costringere [OSCURATO:PERSONA] ed altri suoi due collaboratori a fermare a margine della carreggiata il veicolo "[OSCURATO:PERSONA]" targato VR 895886 a bordo del quale stavano effettuando alcune consegne per conto della ditta L.G. Montaggi di [OSCURATO:PERSONA] e con violenza consistita nel porre le persone offese per circa 30 minuti nell'incapacità di agire, s'impossessavano del materiale trasportato (armadi componibili, divani, attrezzatura da lavoro, denaro contante e due collane d'oro) sottraendole ai legittimi proprietari. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per Prussiano. Con la recidiva semplice per Marsengo». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'affermazione della propria responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania, nel confermare tale affermazione di responsabilità, non avrebbe adeguatamente considerato quanto egli aveva dedotto nel proprio atto di appello, in particolare, che l'elemento che aveva condotto il Tribunale di Catania a ritenerlo responsabile dell'attribuito reato di rapina, costituito dalle captate conversazioni del 21 settembre 2007, progr. 2768 e 2770, non avrebbe in realtà fatto emergere sufficienti «elementi di reità» e che, delle stesse conversazioni, il Tribunale di Catania avrebbe «dato un'interpretazione priva di elementi fattuali e frutto di una ricostruzione alquanto forzata». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite e dell'essere la violenza consistita nel porre la persona offesa Leonardi in stato di incapacità di volere o di agire. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe specificamente motivato in ordine alla sussistenza delle predette aggravanti, limitandosi ad affermarla, senza tenere conto che, come era stato rappresentato nel proprio atto di appello, dall'esperita istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa la presenza di più persone sul luogo dei fatti e come, «pur volendo dare rilievo probatorio alla captazione ambientale con la presunta persona offesa, la detta intercettazione riguardasse il Prussiano ed un solo soggetto e come non si sentissero ulteriori voci». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che l'affermazione della Corte d'appello di Catania secondo cui «non ci sono ragioni per le quali riconoscere le circostanze attenuanti generiche» non sarebbe idonea a «soddisfare l'obbligo di motivazione, laddove il richiamo alle "argomentazioni contenute nel gravame" si risolvono in considerazioni autoreferenziali che non soddisfano l'obbligo motivazionale richiesto dalla legge, senza specificare i motivi in base ai quali non ne sia meritevole». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania si sarebbe in proposito limitata ad affermare «l'elevatissima professionalità del Prussiano», senza tenere conto della deduzione, che egli aveva prospettato nel proprio atto di appello, secondo cui i propri precedenti penali erano «datati e lontani nel tempo e, pertanto, non idonei a far sì che si potesse applicare automaticamente la contestata recidiva, soprattutto alla luce della dinamica dei fatti occorsi». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, 271 e 273 dello stesso codice, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'(in)utilizzabilità delle intercettazioni del 21 settembre 2017, progr. 2768, delle ore 14:41:20. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia ritenuto l'utilizzabilità di tali intercettazioni nonostante che, come risulterebbe dalla documentazione allegata al ricorso, non solo non potesse essere effettuata nessuna "remotizzazione" delle stesse intercettazioni presso gli uffici della polizia giudiziaria «ma il pubblico ministero a seguito di decreto di proroga delle intercettazioni emesso dal GIP scrive alla V Sezione della squadra mobile di Catania che dovevano compiere le operazioni per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Catania», con la conseguenza che «tutte le operazioni dovevano essere fatte per mezzo degli strumenti di intercettazione presenti in Procura e nei locali della stessa senza nessuna remotizzazione».Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello di Catania secondo cui si doveva «intende[re] autorizzato pure il contemporaneo instradamento del solo ascolto anche nelle postazioni installate presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] delegata per le indagini, onde assicurare tempestivi utili interventi investigativi», atteso che «[t]ale deduzione doveva essere messa per iscritto nel decreto autorizzativo al fine dell'utilizzabilità delle intercettazioni». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania avrebbe basato l'affermazione della propria responsabilità «su mere clausole di stile», senza adeguatamente replicare ai motivi di doglianza che erano stati prospettati nel proprio atto di appello, con riguardo, in particolare, alle circostanze che: a) le vittime della rapina non lo avevano riconosciuto; b) nessuno dei testimoni della polizia giudiziaria era stato in grado di riferire in ordine alla sua presenza al momento della consumazione della rapina né in ordine al riconoscimento della propria voce come quella del "Salvatore" o "Turi" che conversò con il Prussiano nell'intercettata conversazione telefonica del 21 settembre 2007, alle ore 14:41, progr. 2768; c) nessuno dei testimoni era stato in grado di riferire se lo stesso "Salvatore" o "Turi" si fosse effettivamente recato sul luogo della rapina, tenuto anche conto che gli inquirenti non avevano ricostruito il percorso delle celle telefoniche dell'utenza a sé intestata; d) la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che nessuno si era mai aggiunto ai due soggetti che, a bordo di un motociclo, lo avevano costretto a fermarsi; e) a nulla sarebbero valsi gli intercettati dialoghi tra il Prussiano e la persona offesa Leonardi, nei quali il primo avrebbe intimato al secondo di non rivelare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori, atteso che «il Marsengo non è stato mai riconosciuto e la persona offesa non è stato mai deferito all'Autorità per favoreggiamento o falsa testimonianza»; f) il proprio ruolo sarebbe stato quello di aiutare il Prussiano a portare i mobili nella falegnameria, ciò che integrerebbe non il reato di rapina ma quello di ricettazione. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen. 4.3.1. Quanto al primo profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Catania, in contraddizione con tale diniego, avrebbe riconosciuto la marginalità del proprio ruolo, e lamenta che la stessa Corte d'appello avrebbe omesso di chiarire quali sarebbero state le caratteristiche della propria personalità che aveva ritenuto ostative alla concessione delle predette attenuanti, tenuto anche conto del fatto che egli avrebbe «mantenuto un comportamento irreprensibile per tutta la durata del processo e durante la custodia carceraria». 4.3.2. Quando al secondo profilo del motivo della mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, il ricorrente si limita a citare un passaggio di Sez. 6, n. 32673 del 09/04/2010, Tirone (indicata con la data del deposito 03/09/2010). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo non è consentito. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). Costituisce, altresì, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).Si deve ancora rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina a lui attribuito sulla base del contenuto: di due intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza cellulare del Prussiano il 21 settembre 2007, cioè nella data della rapina, e, segnatamente, progr. n. 2768 delle ore 14:41, nella quale si sentiva il Prussiano prima rivolgersi alla vittima della rapina [OSCURATO:PERSONA] intimandogli di non rilevare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori e, poi, intimare al proprio interlocutore "Salvatore" o "Turi" di raggiungerlo proprio nel luogo che era stato descritto dallo stesso Leonardi come quello della rapina; e progr. n. 2770 delle ore 14:55, nella quale si sentiva il Prussiano chiedere al falegname [OSCURATO:PERSONA] di custodirgli temporaneamente la refurtiva, poi effettivamente rinvenuta dagli agenti operanti a seguito della perquisizione da essi effettuata nella falegnameria dell'Orofino; un'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza cellulare del predetto [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2007, progr. n. 252, nella quale si sentiva il Prussiano descrivere la commissione, da parte sua, della rapina. L'interpretazione del contenuto delle menzionate intercettazioni telefoniche, la cui trascrizione è riportata nelle sentenze dei giudici di merito, nel senso della comprovata partecipazione del Prussiano alla rapina, appare, all'evidenza, del tutto ragionevole e logica, mentre le doglianze del ricorrente - oltre a essere, in realtà, del tutto generiche - appaiono, in ogni caso, dirette a sollecitare un sindacato in ordine all'apprezzamento del significato delle stesse intercettazioni, il che, in assenza, come si è detto, di qualsiasi irragionevolezza e illogicità della motivazione con la quale le stesse sono state recepite, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 1.2.1. Quanto alla ritenuta aggravante dell'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di rapina, ricorre detta aggravante nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436-01), per il maggiore effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sulla vittima (Sez. 2, n. 15416 del 12/03/2008, Crotti, Rv. 240011-01). Nel caso in esame, è sufficiente osservare come i giudici di merito abbiano evidenziato come la persona offesa Leonardi avesse affermato con certezza che il numero dei rapinatori era superiore a due (pag. 4 della sentenza di primo grado, che fa rinvio alla pag. 5 del verbale di stenotipia relativo alle predette dichiarazioni del Leonardi), con la conseguente, evidente, integrazione dell'aggravante. 1.2.2. Quanto alla ritenuta aggravante dell'essere la violenza consistita nel porre la persona offesa Leonardi in stato d'incapacità di volere o di agire, i giudici di merito hanno evidenziato come, da un lato, mentre uno dei rapinatori si allontanava con il furgone rapinato, gli altri complici erano rimasti sul posto impedendo alle vittime di scappare (pag. 4 della sentenza di primo grado) e come, dall'altro lato, dal contenuto della già menzionata intercettazione telefonica progr. n. 2768 del ore 14:41 del 21 settembre 2017, fosse emerso come il Prussiano avesse anche intimato alla persona offesa Leonardi di non rivelare agli inquirenti particolari utili all'individuazione dei rapinatori (pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di secondo grado). Tale motivazione della sussistenza dell'aggravante de quo appare del tutto logica, mentre il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con essa. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). La Corte di cassazione ha anche statuito che il mancato riconoscimento delle stesse attenuanti può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catania ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dell'imputato, dei precedenti penali dello stesso, rilevando, in ogni caso, l'assenza di elementi positivi che potessero essere valorizzati, con ciò fornendo una motivazione che, essendo espressiva di un giudizio di fatto, e dando conto dell'elemento, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerato preponderante ai fini dell'esclusione dell'attenuante, nonché, come si è detto, dell'assenza di elementi di segno positivo, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01) Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catania ha confermato l'applicazione della recidiva ritenendo che il Prussiano, «al di là del fattore tempo» - cioè, si deve ritenere, della datazione dei suoi precedenti penali - non avesse perso né l'elevata professionalità nel crimine, come era dimostrato dalla scelta del falegname Orofino per nascondere la refurtiva, né l'elevata pericolosità, come era dimostrato dalla sua capacità di intimare allo stesso Orofino di consentirgli di nascondere la refurtiva nella sua falegnameria e di intimare al Marsengo di presentarsi immediatamente sul luogo della rapina per prestargli ausilio; elementi che inducevano la stessa Corte d'appello di Catania a ritenere che le pregresse condotte criminose del Prussiano fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito anche per la commissione del reato sub iudice. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395-01, la quale ha precisato, in motivazione, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario - che si tratta di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427-01, la quale ha anche chiarito che l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tale caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., alcuna sanzione di inutilizzabilità; Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430-01, che ha anch'essa escluso la necessità della menzionata autorizzazione; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008-01; Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240988-01). Da tale principio discende che, col ritenere l'utilizzabilità delle contestate intercettazioni in quanto registrate nei locali della Procura della Repubblica di Catania, negando che la stessa utilizzabilità fosse da escludere in ragione della "remotizzazione" dell'ulteriore attività di ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria, la Corte d'appello di Catania non è incorsa nei denunciati vizi di inosservanza di norme processuali e motivazionale. 1.2. Il secondo motivo non è consentito. Richiamati i principi, che si sono rammentati al punto 1.1, in tema di limiti al sindacato della Corte di cassazione in tema di vizi della motivazione e di interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, si deve rilevare che le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto di affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina a lui attribuito - con il ruolo di recarsi, su intimazione del Prussiano, presso il luogo della rapina e di consentire allo stesso Prussiano, mentre il Marsengo vigilava sulle persone offese al fine di impedirne la fuga, di allontanarsi da tale luogo per trasportare i beni rapinati alla falegnameria dell'Orofino - sulla base del contenuto dell'intercettata conversazione telefonica del giorno della rapina 21 settembre 2007 tra il Prussiano e tale "Salvatore" o "Turi" (progr. n. 2768 delle ore 14:41), nella quale il Prussiano intimava a "Salvatore" o "Turi" di raggiungerlo immediatamente nel luogo coincidente con quello che la persona offesa Leonardi aveva indicato come quello della rapina e il "Salvatore" o "Turi" assicurava al Prussiano che lo avrebbe raggiunto colà al più presto. Le conformi sentenze dei giudici di merito esponevano che il fatto che il "Salvatore" o "Turi" della menzionata conversazione telefonica dovesse indentificarsi con [OSCURATO:PERSONA] emergeva sia dal riconoscimento della voce dello stesso Marsengo da parte dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato di altre indagini nei confronti dello stesso imputato, sia dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il figlio dell'intestatario dell'utenza telefonica [OSCURATO:PERSONA], sia dal fatto che il Prussiano si era rivolto al proprio interlocutore chiamandolo con il nome di battesimo "Salvatore" o con il soprannome "Turi" e non con il nome del padre "Lorenzo".L'interpretazione del contenuto della menzionata intercettazione telefonica, la cui trascrizione è riportata nelle sentenze dei giudici di merito, come pure l'individuazione dell'imputato come l'interlocutore del Prussiano, con la conseguente attribuzione al Marsengo, con il ruolo che si è indicato sopra, della partecipazione alla rapina, risulta, all'evidenza, del tutto ragionevole e logica, mentre le doglianze del ricorrente appaiono dirette a sollecitare un sindacato in ordine all'apprezzamento del significato della stessa intercettazione e una differente valutazione circa la valenza probatoria degli elementi utilizzati dai giudici di merito per identificarlo come l'interlocutore del Prussiano nella stessa intercettazione, il che, in assenza, come si è detto, di qualsiasi irragionevolezza e illogicità della motivazione con la quale l'intercettazione è stata recepita e il Marsengo è stato identificato, non è ammissibile in questa sede di legittimità. Dagli elementi indicati emerge inoltre chiaramente il concorso del Mastrengo, con il ruolo indicato, nella commessa rapina, il che esclude, evidentemente, la configurabilità del reato di ricettazione. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. 2.3.1. Quanto al profilo di tale motivo relativo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, rilevabile anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). Infatti, nell'atto di appello, il ricorrente si era limitato a dedurre, da un lato, che i propri precedenti (per spaccio di sostanze stupefacenti) erano risalenti «ad alcuni anni addietro», senza considerare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen., neppure l'assenza di precedenti condanne può essere posta, per ciò solo, a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e, dall'altro lato, a invocare il proprio «comportamento ineccepibile in tutte le fasi esoprocessuali ed endoprocessuali», senza specificare in alcun modo perché il suo comportamento sarebbe stato «ineccepibile», Dalla rilevata inammissibilità del motivo di appello consegue l'inammissibilità del corrispondente motivo del ricorso per cassazione. 2.3.2. Quanto al profilo del motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, si deve rilevare che nel proprio atto di appello il Marsengo nulla aveva dedotto con riguardo alla suddetta attenuante, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che il motivo si appalesa, sul punto, del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile.3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, essendo
Sentenza Cassazione n. 39510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris