CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 11427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato e per il delitto di cui all'art. 75 D. Lgs. N. 159 del 2011; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e dell'esposizione del bene alla pubblica fede, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici - avendo la Corte d'appello già congruamente risposto ad identici motivi di gravame a riguardo della strumentalità del "violento calcio" assestato al manubrio del motorino alla rimozione dei presidi di custodia e a riguardo dell'irrilevanza di dispositivi di bloccaggio e sistemi antifurto collocati dal proprietario del veicolo per prevenirne l'asportazione, non inconciliabili con l'affidamento di regola nutrito sul rispetto da parte dei consociati (sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343); sicchè essi si riducono a profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il co estensore [OSCURATO:PERSONA]