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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48019/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto revocava la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando validamente espiata la pena in affidamento sino al 10/4/2021.

La misura era stata concessa con il vincolo per il condannato di svolgere l'attività di benzinaio con un determinato orario di lavoro e di svolgere attività di volontariato.

Dopo l'applicazione della misura, Olivieri era già stato denunciato per reati relativi alla normativa sui rifiuti, ma il Tribunale aveva rigettato la proposta di revoca della misura.

Tuttavia, il 19/4/2021, Olivieri era stato nuovamente denunciato per i delitti di cui agli artt. 489, 515 e 517 cod. pen.: nel corso di una ispezione della Guardia di Finanza egli si era qualificato come amministratore di una società; l'ispezione aveva permesso di rinvenire dispositivi di protezione individuale recanti marcatura CE di natura mendace.

In precedenza, Olivieri era stato denunciato per altri reati.

Il Tribunale osservava che Olivieri era stato ripetutamente denunciato per reati commessi nel corso di attività che egli non era stato autorizzato a svolgere: la mancata autorizzazione era finalizzata proprio a evitare la reiterazione di condotte illecite per le quali era stato in precedenza condannato.

Emergeva un atteggiamento globale negativo e intollerante al rispetto della legge e, quindi, una mancanza di una risposta positiva al trattamento, cosicché il comportamento risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 47, comma 1, ord. pen. e vizio di motivazione.

La motivazione era incongrua, riguardando una vicenda delittuosa vagliata nel suo aspetto embrionale: la revoca della misura era frutto di un automatismo applicativo ingiustificato, non essendo sufficiente una denuncia per ritenere che l'affidato avesse la volontà di violare le prescrizioni alle quali era sottoposto.

Per di più, come aveva dimostrato la difesa, l'acquisto dei dispositivi di protezione era avvenuto in epoca nella quale Olivieri non era amministratore della società.

Il Tribunale di Sorveglianza non aveva valutato se le violazioni da ultimo contestate avessero inciso sul periodo di svolgimento della misura alternativa e non aveva tenuto conto della relazione dell'UEPE.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla retrodatazione della revoca al 10/4/2021.

Tale decisione produceva un effetto sanzionatorio, in quanto il periodo successivo a tale data finiva per essere vanificato.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. L'art. 47, comma 1, ord. pen. dispone che l'affidamento in prova al servizio sociale debba essere revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

Per disporre la revoca, pertanto, non è indispensabile la consumazione di un reato, essendo sufficiente una violazione della legge o anche, soltanto, la violazione delle prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 47, comma 5, ord. pen.; si deve ricordare che l'ammissione alla misura alternativa è strettamente legata a tali prescrizioni perché la norma, al secondo comma, permette la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale "nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

Il Tribunale di Sorveglianza si dimostra consapevole del quadro normativo che applica - senza alcun automatismo - al caso del ricorrente: ricorda, infatti, che le condanne di Olivieri erano state pronunciate, per la maggior parte, per reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa e che, in un precedente periodo di affidamento in prova, il condannato era già stato denunciato per violazione degli obblighi e per altri reati; sottolinea, di conseguenza, che le prescrizioni che accompagnavano la nuova ammissione alla misura alternativa erano dirette ad impedire al condannato l'esercizio di attività di impresa: egli avrebbe dovuto compiere un lavoro manuale subordinato (pompista presso un benzinaio) e attività di volontariato.

Ecco che la denuncia della Guardia di Finanza (che seguiva un'altra per un reato sicuramente estraneo all'attività manuale cui Olivieri doveva essere addetto), viene valorizzata non solo, e non tanto, per il reato ipotizzato, ma perché dimostrava che il condannato, in violazione delle prescrizioni, continuava a svolgere attività di amministratore di società nonostante le istanze di autorizzazione fossero state rigettate; le ulteriori successive denunce lo dimostravano ulteriormente.

Il Tribunale di Sorveglianza, dunque, ha preso atto che il condannato non aveva svolto il lavoro oggetto delle prescrizioni e, al contrario, aveva svolto attività che non era stato autorizzato a svolgere, benché fosse stato diffidato al rispetto delle prescrizioni; e che, in conseguenza di ciò, era nuovamente incorso nella consumazione di reati.

2. Sotto questo secondo profilo, la considerazione del ricorrente, secondo cui l'indagine che ha portato alla denuncia della Guardia di Finanza è ancora allo stato embrionale, è decisamente generica a fronte di una contestazione assai specifica (commercializzazione di dispositivi di protezione con marcatura CE mendace); per di più, il ricorrente sottolinea che, alla data dell'acquisto, Olivieri non era amministratore della Mondo casa s.r.l. senza tenere conto quanto indicato nel provvedimento: che, cioè, il condannato era anche legale rappresentante della diversa società che era indicata sulle confezioni, vale a dire della società importatrice dei dispositivi di protezione, fin dall'epoca dell'acquisto degli stessi.

3. In definitiva, il primo motivo di ricorso è infondato: lungi dall'applicare un automatismo sulla base della mera denuncia, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato complessivamente la condotta del condannato durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale e ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni e le condotte contrarie alla legge dimostrassero, per le considerazioni già fatte, che la misura non poteva essere utilmente proseguita, alla luce della volontà del condannato di non rispettare le prescrizioni.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

A ben vedere, attesa la violazione delle prescrizioni ripetuta nel tempo fin dall'inizio dell'applicazione della misura e la presentazione di denunce legate ad attività non consentite fin dal febbraio 2020 (la misura era stata applicata dal marzo 2019), il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto adottare una decisione ben più severa in punto di efficacia della revoca della misura alternativa, addebitando al condannato la violazione delle prescrizioni fin dall'epoca dell'ammissione all'affidamento in prova (Olivieri era legale rappresentante della società importatrice dei dispositivi di protezione con marchiatura CE mendace sin dal 16/5/2019, come si evince dalla motivazione del provvedimento) e, di 3 5(/( conseguenza, concludendo che il condannato non avesse realmente aderito al programma su cui si basava la misura alternativa e adottando una revoca con efficacia ex tunc.

Al contrario, con una decisione benevola e logica, la revoca è stata resa efficace a partire dal 10/4/2021, vale a dire a partire dalla data in cui la denuncia della Guardia di Finanza ha reso palese il fallimento del trattamento rieducativo.

Il ricorrente lamenta l'effetto "punitivo" di tale decisione, ma sembra dimenticare che la misura alternativa presuppone,, appunto, una "prova" che permette al condannato di non subire la detenzione: prova che, se fallisce, comporta la espiazione della pena detentiva.

Come è noto, solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987 è stato previsto che, in caso di revoca della misura, il Tribunale di Sorveglianza debba determinare la residua pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova: ma tale pronuncia non comporta affatto che la revoca abbia in ogni caso efficacia ex nunc, vale a dire dal momento in cui il Tribunale di Sorveglianza la dispone.

In effetti, la stessa sentenza della Corte Costituzionale non equipara il periodo trascorso in carcere in espiazione di pena con quello trascorso in libertà in affidamento in prova e, quindi, lascia alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza la quantificazione della efficacia del periodo trascorso durante la misura alternativa rispetto alla pena detentiva ancora da espiare.

Come già visto, il Tribunale di Sorveglianza ha esercitato tale discrezionalità, fornendo una adeguata motivazione alla sua decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto revocava la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando validamente espiata la pena in affidamento sino al 10/4/2021. La misura era stata concessa con il vincolo per il condannato di svolgere l'attività di benzinaio con un determinato orario di lavoro e di svolgere attività di volontariato. Dopo l'applicazione della misura, Olivieri era già stato denunciato per reati relativi alla normativa sui rifiuti, ma il Tribunale aveva rigettato la proposta di revoca della misura. Tuttavia, il 19/4/2021, Olivieri era stato nuovamente denunciato per i delitti di cui agli artt. 489, 515 e 517 cod. pen.: nel corso di una ispezione della Guardia di Finanza egli si era qualificato come amministratore di una società; l'ispezione aveva permesso di rinvenire dispositivi di protezione individuale recanti marcatura CE di natura mendace. In precedenza, Olivieri era stato denunciato per altri reati. Il Tribunale osservava che Olivieri era stato ripetutamente denunciato per reati commessi nel corso di attività che egli non era stato autorizzato a svolgere: la mancata autorizzazione era finalizzata proprio a evitare la reiterazione di condotte illecite per le quali era stato in precedenza condannato. Emergeva un atteggiamento globale negativo e intollerante al rispetto della legge e, quindi, una mancanza di una risposta positiva al trattamento, cosicché il comportamento risultava incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 47, comma 1, ord. pen. e vizio di motivazione. La motivazione era incongrua, riguardando una vicenda delittuosa vagliata nel suo aspetto embrionale: la revoca della misura era frutto di un automatismo applicativo ingiustificato, non essendo sufficiente una denuncia per ritenere che l'affidato avesse la volontà di violare le prescrizioni alle quali era sottoposto. Per di più, come aveva dimostrato la difesa, l'acquisto dei dispositivi di protezione era avvenuto in epoca nella quale Olivieri non era amministratore della società. Il Tribunale di Sorveglianza non aveva valutato se le violazioni da ultimo contestate avessero inciso sul periodo di svolgimento della misura alternativa e non aveva tenuto conto della relazione dell'UEPE. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla retrodatazione della revoca al 10/4/2021. Tale decisione produceva un effetto sanzionatorio, in quanto il periodo successivo a tale data finiva per essere vanificato. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. L'art. 47, comma 1, ord. pen. dispone che l'affidamento in prova al servizio sociale debba essere revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Per disporre la revoca, pertanto, non è indispensabile la consumazione di un reato, essendo sufficiente una violazione della legge o anche, soltanto, la violazione delle prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 47, comma 5, ord. pen.; si deve ricordare che l'ammissione alla misura alternativa è strettamente legata a tali prescrizioni perché la norma, al secondo comma, permette la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale "nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Il Tribunale di Sorveglianza si dimostra consapevole del quadro normativo che applica - senza alcun automatismo - al caso del ricorrente: ricorda, infatti, che le condanne di Olivieri erano state pronunciate, per la maggior parte, per reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa e che, in un precedente periodo di affidamento in prova, il condannato era già stato denunciato per violazione degli obblighi e per altri reati; sottolinea, di conseguenza, che le prescrizioni che accompagnavano la nuova ammissione alla misura alternativa erano dirette ad impedire al condannato l'esercizio di attività di impresa: egli avrebbe dovuto compiere un lavoro manuale subordinato (pompista presso un benzinaio) e attività di volontariato. Ecco che la denuncia della Guardia di Finanza (che seguiva un'altra per un reato sicuramente estraneo all'attività manuale cui Olivieri doveva essere addetto), viene valorizzata non solo, e non tanto, per il reato ipotizzato, ma perché dimostrava che il condannato, in violazione delle prescrizioni, continuava a svolgere attività di amministratore di società nonostante le istanze di autorizzazione fossero state rigettate; le ulteriori successive denunce lo dimostravano ulteriormente. Il Tribunale di Sorveglianza, dunque, ha preso atto che il condannato non aveva svolto il lavoro oggetto delle prescrizioni e, al contrario, aveva svolto attività che non era stato autorizzato a svolgere, benché fosse stato diffidato al rispetto delle prescrizioni; e che, in conseguenza di ciò, era nuovamente incorso nella consumazione di reati. 2. Sotto questo secondo profilo, la considerazione del ricorrente, secondo cui l'indagine che ha portato alla denuncia della Guardia di Finanza è ancora allo stato embrionale, è decisamente generica a fronte di una contestazione assai specifica (commercializzazione di dispositivi di protezione con marcatura CE mendace); per di più, il ricorrente sottolinea che, alla data dell'acquisto, Olivieri non era amministratore della Mondo casa s.r.l. senza tenere conto quanto indicato nel provvedimento: che, cioè, il condannato era anche legale rappresentante della diversa società che era indicata sulle confezioni, vale a dire della società importatrice dei dispositivi di protezione, fin dall'epoca dell'acquisto degli stessi. 3. In definitiva, il primo motivo di ricorso è infondato: lungi dall'applicare un automatismo sulla base della mera denuncia, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato complessivamente la condotta del condannato durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale e ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni e le condotte contrarie alla legge dimostrassero, per le considerazioni già fatte, che la misura non poteva essere utilmente proseguita, alla luce della volontà del condannato di non rispettare le prescrizioni. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. A ben vedere, attesa la violazione delle prescrizioni ripetuta nel tempo fin dall'inizio dell'applicazione della misura e la presentazione di denunce legate ad attività non consentite fin dal febbraio 2020 (la misura era stata applicata dal marzo 2019), il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto adottare una decisione ben più severa in punto di efficacia della revoca della misura alternativa, addebitando al condannato la violazione delle prescrizioni fin dall'epoca dell'ammissione all'affidamento in prova (Olivieri era legale rappresentante della società importatrice dei dispositivi di protezione con marchiatura CE mendace sin dal 16/5/2019, come si evince dalla motivazione del provvedimento) e, di 3 5(/( conseguenza, concludendo che il condannato non avesse realmente aderito al programma su cui si basava la misura alternativa e adottando una revoca con efficacia ex tunc. Al contrario, con una decisione benevola e logica, la revoca è stata resa efficace a partire dal 10/4/2021, vale a dire a partire dalla data in cui la denuncia della Guardia di Finanza ha reso palese il fallimento del trattamento rieducativo. Il ricorrente lamenta l'effetto "punitivo" di tale decisione, ma sembra dimenticare che la misura alternativa presuppone,, appunto, una "prova" che permette al condannato di non subire la detenzione: prova che, se fallisce, comporta la espiazione della pena detentiva. Come è noto, solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987 è stato previsto che, in caso di revoca della misura, il Tribunale di Sorveglianza debba determinare la residua pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova: ma tale pronuncia non comporta affatto che la revoca abbia in ogni caso efficacia ex nunc, vale a dire dal momento in cui il Tribunale di Sorveglianza la dispone. In effetti, la stessa sentenza della Corte Costituzionale non equipara il periodo trascorso in carcere in espiazione di pena con quello trascorso in libertà in affidamento in prova e, quindi, lascia alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza la quantificazione della efficacia del periodo trascorso durante la misura alternativa rispetto alla pena detentiva ancora da espiare. Come già visto, il Tribunale di Sorveglianza ha esercitato tale discrezionalità, fornendo una adeguata motivazione alla sua decisione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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