CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto/motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente motivazione e da una puntuale disamina delle doglianze difensive, avendo la Corte d'appello valorizzato, per escludere i presupposti ex art. 131-bis cod. pen. e per confermare la misure della pena, la particolare intensità del dolo, desunta dal fatto che l'imputato, nonostante fosse già stato fermato e sanzionato amministrativamente, avesse continuato per l'intera giornata a porre in essere l'attività illecita di trasporto non autorizzato di rifiuti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio