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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 aprile 1976

Cassazione n. 15316/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1976 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania con cui la stessa è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (fatto accertato in Montecorice il 23.9.2014).

Con il primo motivo di ricorso deduce l'assoluta mancanza di indicazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 127 del 2000 nel decreto di citazione a giudizio notificato alle parti ed al difensore.

Con il secondo motivo deduce che la sentenza di primo grado, in assenza dell'avviso di deposito della stessa, non poteva essere ritenuta valida facendo riferimento all'art. 420 bis, comma' 3, cod.proc.pen. essendo la norma in questione ritenuta valida solo per l'udienza preliminare con conseguente nullità della sentenza di primo grado.

Rileva altresì che la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti é assolutamente carente.

Con il terzo motivo deduce che il reato per cui si procede é estinto per intervenuta prescrizione.

Il ricorso é nel suo complesso inammissibile.

La prima censura é manifestamente infondata.

Ed invero, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. ( Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Rv. 283179).

Manifestamente infondata é anche la seconda censura.

Ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 420 bis, comma 3, cod.proc.pen. nel testo vigente ratione temporis, norma cui fa richiamo l'art. 484 cod.proc.pen..

Manifestamente infondato é anche il terzo motivo.

Ed invero, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine di prescrizione é di anni dieci.Il ricorso manifestamente infondato deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1976 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania con cui la stessa è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (fatto accertato in Montecorice il 23.9.2014). Con il primo motivo di ricorso deduce l'assoluta mancanza di indicazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 127 del 2000 nel decreto di citazione a giudizio notificato alle parti ed al difensore. Con il secondo motivo deduce che la sentenza di primo grado, in assenza dell'avviso di deposito della stessa, non poteva essere ritenuta valida facendo riferimento all'art. 420 bis, comma' 3, cod.proc.pen. essendo la norma in questione ritenuta valida solo per l'udienza preliminare con conseguente nullità della sentenza di primo grado. Rileva altresì che la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti é assolutamente carente. Con il terzo motivo deduce che il reato per cui si procede é estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile. La prima censura é manifestamente infondata. Ed invero, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. ( Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Rv. 283179). Manifestamente infondata é anche la seconda censura. Ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 420 bis, comma 3, cod.proc.pen. nel testo vigente ratione temporis, norma cui fa richiamo l'art. 484 cod.proc.pen.. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo. Ed invero, trattandosi di furto pluriaggravato, il termine di prescrizione é di anni dieci.Il ricorso manifestamente infondato deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18
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