CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2023
Cassazione n. 29397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 aprile 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], co3.dnnato esclusivamente per il reato di cui all'art.648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli articoli 647 e 648 cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il rigetto della richiesta rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni della superfluità delle prove di cui il ricorrente chiede l'assunzione (esame della persona offesa) alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pag. 5 della sentenza di appello) e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). Osservato che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 648 cod. pen. e l'illegittimità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 5 e 6 sulla provenienza delittuosa degli assegni e sulla ricezione degli stessi da parte dell'imputato).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Rilevato che l'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso non c:onsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 15 aprile 2023 ed aventi ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen. e 648 comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/1:1/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am