CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha confermato la condanna alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019, per aver omesso di comunicare, nella richiesta volta ad ottenere reddito di cittadinanza, le informazioni dovute in ordine alla composizione del suo nucleo familiare che si appurava composto anche dalla moglie e dal figlio maggiorenne. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale, con motivazione logica e non sindacabile in questa sede, ha negato che il fatto rivesta le caratteristiche proprie della minore gravità evidenziando che l'imputato ha indebitamento percepito circa euro 3.000 e che egli risulta aggravato da due sentenze di applicazione della pena per reati contro il patrimonio realizzati con modalità fraudolente, desumendo pertanto la non occasionalità. Quanto al motivo concernente l'affermazione della responsabilità, il giudice a quo ha evidenziato che al momento della domanda l'imputato conviveva con la coniuge e con il figlio maggiorenne dato fattuale inconfutabile e non superabile dal dato farm rappresentato dalla scheda anagrafica, non corrispondente al vero. Peraltro, l'omessa l'informazione in ordine all'effettiva composizione del nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri componenti avrebbe comportato una determinazione del reddito di cittadinanza di soli euro 124, ritenendo il giudice, pertanto, che tale omissione fosse funzionale a conseguire un beneficio maggiore rispetto a quello cui aveva diritto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M