CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod.proc.pen. per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 nella vesta di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e non di diritto come contestato nel capo di imputazione è inammissibile perché manifestamente infondato. Le Sezioni Unite che avevano affermato che « per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, Sentenza n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01) e la diversa qualificazione giuridica del fatto non determina la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., quando appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/9/2012 (dep. 2013), Jovanovic e altro, Rv. 254649. V. anche Sez. 1, n. 9091 del 18/2/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246494). Ora il ricorrente sin dal dibattimento di primo grado, a fronte delle emergenze probatorie come ben delineate nella sentenza impugnata che rilevava come lo stesso avesse continuato in via di fatto ad amministrare la società dopo il 27/03/2013, si è difeso sia in quella sede che nel giudizio di impugnazione, sicchè appare manifestamente infondata la violazione di legge denunciata. Né a diversa conclusione si perviene con riguardo al secondo motivo di ricorso in punto affermazione di responsabilità, contestata peraltro in via del tutto generica, a fronte di una congrua e non manifestamente illogica motivazione (cfr. pag. 3-4 Considerato che anche la censura che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, il giudice può rilevare l'assenza dì elementi positivi per concederle come avvenuto nel caso in esame (cfr. pag. 5), elementi positivi di valutazione neppure allegati. Anche il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato in forza di un giudizio negativo di astensione dalla commissione di altri reati fondato su due precedenti penali ancorché estinti. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen