CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 131) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice' di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto alla luce di quanto riferito dagli operanti, i quali avevano visto l'imputato prendere della droga e consegnarla ad una persona di fronte ad un palazzo sito in via Cochi, ove egli stava stazionando da alcuni minuti prima della notata cessione dello stupefacente. Nello stesso luogo ove l'imputato si era chinato per prendere l'involucro poi consegnato al cessionario, in cambio di una banconota, venivano trovati altri due involucri in plastica e altri frammenti contenenti sostanza stupefacente (cocaina e hashish). Tali dati probatori hanno legittimamente indotto i giudicanti ad affermare la penale responsabilità del prevenuto per il reato ascritto, sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Analogo discorso vale per la recidiva, che è stata riconosciuta in considerazione dei numerosi precedenti e della ravvisata inclinazione dell'imputato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, come dimostrato dalla commissione di quello in oggetto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso