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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08959/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAciete-~-a+le-Pertir- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BAKALLI Endri, imputato del concorso nel reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consig estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAciete-~-a+le-Pertir- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BAKALLI Endri, imputato del concorso nel reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consig estensore [OSCURATO:PERSONA]