CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38183/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 13/11/2019 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della ordinanza emessa dalla Quarta Sezione e l'annullamento senza rinvio per prescrizione della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv .to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, sezione IV, con sentenza del 13 novembre 2019 dichiarava inammissibile per intempestività il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 gennaio 219 n. 458. 2. Avverso la pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata, propone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, che solleva un motivo di impugnazione. 2. Deduce l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, non rilevando la tempestività del ricorso proposto, presentato in data 10 maggio 2019 presso la cancelleria del tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 Rv. 265248 - 01 Cofano). Tanto precisato, occorre rilevare preliminarmente come effettivamente ricorra l'errore di fatto rappresentato, avendo il ricorrente, esercente la professione forense presso il foro capitolino, proposto tempestivamente, nei termini già sopra citati, ancorchè a mezzo di delegato al deposito, presso il tribunale di Roma, in data 10.5.2019, e quindi 4 giorni prima del termine di decadenza, il ricorso dichiarato intempestivo dalla Suprema Corte. Trova invero applicazione il consolidato orientamento per cui, la facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del "luogo in cui si trovano", quando tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ha fondamento nel principio del "favor impugnationis" ed è riferita soltanto al dato "naturalistico" della presenza fisica sul posto del soggetto interessato (cfr. Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018 Rv. 272836 - 01 Bonugli; sez. 2, n. 37404 del 27/09/2005 Rv. 232608 - 01 Radosavljevic.).2. Occorre a questo punto esaminare i motivi del ricorso tempestivamente proposto, atteso che in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 Rv. 221282 - O Basile P.). 3. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 186 comma 2 lett. b) e 186 bis comma 3 Dlgs. 285/1992. La corte nel ritenere quale soglia minima del tasso alcolemico, nei riguardi dell'imputato, neo patentato e infraventunenne, il valore di 0,50 g/I e non quello di 0,8 g/I non avrebbe tenuto conto che anche per i conducenti di cui all'art. 186 bis comma 1 lett. a9 Dlgs. 285/1992 ovvero di età inferiore a 21 anni o neo patentati il bvalore soglia minimo di punibilità penale rimane fissato a quello di 0,8 g/I Laddove la soglia di 0,5 g/l, è fissata solo come parametro per la sanzione amministrativa. 3. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione avendo la corte di appello circoscritto la sua valutazione alla sola considerazione del parametro, errato, della soglia minima del tasso alcolemico, pur avendo criticato il primo giudizio per essere stato lo stesso incompleto nella valutazione degli elementi di cui all'art. 131 bis cod. pen. Apodittica sarebbe inoltre la valutazione della gravità del fatto e contraddittoria sarebbe la considerazione della medesima condotta, ritenuta grave, per riconoscere poi al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. 4. Con il terzo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato al momento della pubblicazione della sentenza di appello, del 29 gennaio 2019.5.11 ricorso è manifestamente infondato e i primi due motivi, tra loro omogenei, inerendo alla valutazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p., devono esaminarsi congiuntamente. 6. Va premesso che (cfr. Sez.4, n.12233 del 1/02/2018, Satriano, non massimata), l'art.186, comma 2, cod. strada delinea l'appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale, nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall'attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale. Accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa ad essa sottesa, resta uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole. In particolare, ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, in altri termini, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. 7. Di tali principi ha fatto applicazione la corte di appello. E' pur vero che la comparazione tra i valori del tasso alcolemico riscontrato e la soglia di riferimento, individuata in quella minima di cui all'art. 186 comma 2 lett. a) c.d.s. anziché in quella di cui alla fattispecie contestata non è corretto (cfr. in tal senso Cass. sez. Iv del 9.11.2018 n. 5421018), in quanto la pronuncia, ha parametrato i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anziché al valore minimo dell'autonoma ipotesi contravvenzionale contestata, pari a 0,8 g/I, Tuttavia, le ragioni dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. non si esauriscono nella suesposta considerazione, la quale, piuttosto, appare assumere un carattere secondario rispetto a ben più pregnanti valutazioni, con cui il ricorrente non si è confrontato, delle modalità della condotta e delle circostanze sussistenti, quali la conduzione dell'auto di notte e lungo un'arteria principale del centro abitato, nonchè la tenuta di una guida "irregolare". Con coerente rilevazione finale della sussistenza di un elevato pericolo per la propria e altrui incolumità.8. Inammissibile è il terzo motivo trattandosi di reato contravvenzionale del 21 settembre 2014, la cui data di prescrizione finale, comprensiva del periodo interruttivo, corrisponde al 21 settembre 2019, successiva alla data di pubblicazione della sentenza <impugnata. Né è possibile in questa sede rilevare la maturazione, alla data della presente decisione, della prescrizione, essendo il ricorso qui di riferimento, quale quello della fase rescissoria, manifestamente infondato, cosicchè rileva il principio per cui l'infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione proposti preclude ogni esame in ordine alla prescrizione eventualmente maturata nelle more della proposizione del ricorso, Come noto, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, persino ove maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164 - 01 Bracale; Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014) 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che, vada revocata l'ordinanza della corte di cassazione del 13 novembre 2019, e che il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata della corte di appello di Palermo del 29 gennaio 2019 debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. revocata l'ordinanza della corte di cassazione del 13 novembre 2019, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa