CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/set9titc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Andelora, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio e/o assenza/apparenza di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato sulla base dei soli due precedenti penali di Andelora, peraltro risalenti, e precisamente relativi a delitto ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per il quale il suddetto è attualmente detenuto, commesso nel luglio 2006, e a usura ed estorsione, risalenti al periodo 2006-2008. E ciò a fronte del fatto che il condannato ha già scontato oltre metà della pena di anni 6 di reclusione, attualmente in corso di espiazione, non annovera ulteriori carichi pendenti, non risulta avere rapporti con soggetti controindicati e sta osservando un comportamento assolutamente esemplare, come risulta dalla relazione di sintesi versata in atti; nonché a fronte della documentata opportunità lavorativa presso un negozio di parrucchiere. Elementi tutti, che sembrano fondare una prognosi favorevole per il suddetto e rendere superfluo un ulteriore periodo di osservazione. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, lankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nell'escludere l'affidamento in prova al servizio sociale, pur dando atto del corretto comportamento di Andelora all'interno dell'Istituto, fonda il giudizio prognostico negativo sul «suo percorso criminale desumibile dalle condanne per i gravi delitti di usura, estorsione ed estorsione continuata unitamente alla pena riportata per il reato ex art. 73 DPR 309/90» e ritiene necessario, anche in considerazione di un fine pena che si assume lontano (seppure indicato nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «un periodo ulteriore di osservazione al fine di scongiurare una ricaduta nel crimine». Considera, pertanto, «a tutt'oggi persistente la pericolosità sociale del prevenuto non emergendo ancora elementi certi da cui desumere un definitivo suo riallineamento ai valori dell'ordinamento». In assenza, però, di riferimenti temporali sui precedenti penali, pure ritenuti indicativi del protrarsi della pericolosità sociale, e di informazioni effettive circa il percorso intramurario intrapreso, previo confronto con la relazione di sintesi, che il ricorrente assume versata in atti e l'ordinanza neppure cita.2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Na