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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28840/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 16920 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16920del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona dell’amministratore delegato, legale rappresen- tantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T44 H501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C .

F .: LCR NCL70E19 H501H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 00108640228 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 75A11 H769P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CNT DDG63M11 F205E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 73/2024, pubblicatain data 21 maggio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti della sua forni- trice dell’energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 il rimborso dell’importo di € 243.056,61, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trento, con con- danna della società convenuta al pagamento, in favore dell’at- trice, dell’importo di € 246.730,40, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (31gennaio 2020) sino alla domanda giudiziale, ed interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4,c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo .

La Corte d’appello di Trentoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La controricorrente hadepositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della D irettiva 2008/118/ CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche “CGUE”) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazionedell’art. 111 Cost . (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazione della D irettiva 2008/118/CE e della D irettiva 2003/96/CEin correlato disposto con l’art 12 preleggi al c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)».

I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, in quanto connessi.

Essi vannorigettati.

Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 1284 c.c. commi 1 e 4, nonché dell’art. 1 D. L. 9 novembre 2012 n. 192(in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.) ».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune decisioni di segno apparentemente differente, secondo il quale «ilsaggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposi- zione e non già a delimitarne il campo di applicazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; in entrambi i casi si trattava di obbliga- zioni che trovavano fondamento in una azione di ripetizione di indebito per somme pagate in virtù di un rapporto contrattuale, come nella fattispecie).

È opportuno precisare che, contrariamente a quanto pare so- stenere parte ricorrente, l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte con il quale è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale «se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motiva- zione – dispone il pagamento di “ interessi legali ” , senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il pe- riodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, se- condo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) non fornisce alcun supporto alla sua tesi, volta ad affermare l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., alle sole obbligazioni di fonte contrattuale.

L e Sezioni Unite, in tale arresto, si sono, infatti, limitate ad affer- mare che spetta al giudice della cognizione e non a quello dell’esecuzione stabilire se, anche in ragione della tipologia di obbligazione dedotta in giudizio, possano essere riconosciuti o meno gli interessi in questione.

Anzi, può addirittura ritenersi che l’attuale approdo delle Sezioni Unite smentisca in radice l’impostazione che limita l’applicabilità de gl i interessi di cui all’art. 1284, comma 4 , c.c. ( c.d.

“ super interessi ”), alle sole obbligazioni di fonte negoziale, affermandola necessità di va- lutare l’applicabilità di detta disposizione, caso per caso , con riferimento alle singole fattispecie da cui deriva ilrapporto ob- bligatorio edotto in giudizio (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21806 del 2025, in motivazione, decisione che conferma ulteriormente ed espressamente, in modo argomen- tato, l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4., c.c., al credito da ripetizione di indebito, anche se non avente causa in un rap- porto contrattuale).

Nessun rilievo, del pari, può attribuirsi –ai fini dei profili di cen- sura di cui al motivo di ricorso in esame – alle considerazioni Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 svolte dalla società ricorrente in ordine alla circostanza che essa non avrebbe mai trattenuto la materiale disponibilità d elle sommeindebitamente pretese, ricavandone un vantaggio eco- nomico, avendole versate agli enti che supponeva avessero di- ritto alla loro corresponsione.

Poiché l’art. 1284, comma 4, c.c., si limita a stabilire il tasso degli interessi dovuti quali accessori del credito fatto valere in giudizio, per il periodo successivo alla proposizione della do- manda giudiziale, è sufficiente, ai fini della piena applicabilità della predetta disposizione, che la parte convenuta sia titolare, dal lato passivo, del relativo rapporto obbligatorio e che, con riguardo al relativo credito siano dovuti gli interessi, come cer- tamente è a dirsi per l’obbligazione di ripetizione di indebito, quanto meno dal giorno della domanda, ai sensi dell’art. 2033 c.c.. 3.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti motivi gravi ed eccezionali a tal fine, secondo quanto più sopra chia- rito, sia con riguardo alla questione di merito relativa all’azione di ripetizione, sia con riguardo alla questione relativa al tasso degli interessi dovuti dopo l’inizio del giudizio, in quanto sulla stessa vi sono state oscillazioni interpretative, anche nella giu- risprudenza di questa Corte.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] ELETTRICA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 16920 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16920del ruolo generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona dell’amministratore delegato, legale rappresen- tantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T44 H501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: LCR NCL70E19 H501H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 00108640228 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 75A11 H769P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CNT DDG63M11 F205E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 73/2024, pubblicatain data 21 maggio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti della sua forni- trice dell’energia elettrica, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 il rimborso dell’importo di € 243.056,61, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trento, con con- danna della società convenuta al pagamento, in favore dell’at- trice, dell’importo di € 246.730,40, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (31gennaio 2020) sino alla domanda giudiziale, ed interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4,c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo . La Corte d’appello di Trentoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La controricorrente hadepositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della D irettiva 2008/118/ CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche “CGUE”) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazionedell’art. 111 Cost . (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazione della D irettiva 2008/118/CE e della D irettiva 2003/96/CEin correlato disposto con l’art 12 preleggi al c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.)». I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, in quanto connessi. Essi vannorigettati. Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente –ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigettodel ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 1284 c.c. commi 1 e 4, nonché dell’art. 1 D. L. 9 novembre 2012 n. 192(in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.) ». Il motivo è infondato. La decisione impugnata è, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune decisioni di segno apparentemente differente, secondo il quale «ilsaggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposi- zione e non già a delimitarne il campo di applicazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; in entrambi i casi si trattava di obbliga- zioni che trovavano fondamento in una azione di ripetizione di indebito per somme pagate in virtù di un rapporto contrattuale, come nella fattispecie). È opportuno precisare che, contrariamente a quanto pare so- stenere parte ricorrente, l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte con il quale è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale «se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motiva- zione – dispone il pagamento di “ interessi legali ” , senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il pe- riodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, se- condo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) non fornisce alcun supporto alla sua tesi, volta ad affermare l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., alle sole obbligazioni di fonte contrattuale. L e Sezioni Unite, in tale arresto, si sono, infatti, limitate ad affer- mare che spetta al giudice della cognizione e non a quello dell’esecuzione stabilire se, anche in ragione della tipologia di obbligazione dedotta in giudizio, possano essere riconosciuti o meno gli interessi in questione. Anzi, può addirittura ritenersi che l’attuale approdo delle Sezioni Unite smentisca in radice l’impostazione che limita l’applicabilità de gl i interessi di cui all’art. 1284, comma 4 , c.c. ( c.d. “ super interessi ”), alle sole obbligazioni di fonte negoziale, affermandola necessità di va- lutare l’applicabilità di detta disposizione, caso per caso , con riferimento alle singole fattispecie da cui deriva ilrapporto ob- bligatorio edotto in giudizio (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21806 del 2025, in motivazione, decisione che conferma ulteriormente ed espressamente, in modo argomen- tato, l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4., c.c., al credito da ripetizione di indebito, anche se non avente causa in un rap- porto contrattuale). Nessun rilievo, del pari, può attribuirsi –ai fini dei profili di cen- sura di cui al motivo di ricorso in esame – alle considerazioni Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 svolte dalla società ricorrente in ordine alla circostanza che essa non avrebbe mai trattenuto la materiale disponibilità d elle sommeindebitamente pretese, ricavandone un vantaggio eco- nomico, avendole versate agli enti che supponeva avessero di- ritto alla loro corresponsione. Poiché l’art. 1284, comma 4, c.c., si limita a stabilire il tasso degli interessi dovuti quali accessori del credito fatto valere in giudizio, per il periodo successivo alla proposizione della do- manda giudiziale, è sufficiente, ai fini della piena applicabilità della predetta disposizione, che la parte convenuta sia titolare, dal lato passivo, del relativo rapporto obbligatorio e che, con riguardo al relativo credito siano dovuti gli interessi, come cer- tamente è a dirsi per l’obbligazione di ripetizione di indebito, quanto meno dal giorno della domanda, ai sensi dell’art. 2033 c.c.. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti motivi gravi ed eccezionali a tal fine, secondo quanto più sopra chia- rito, sia con riguardo alla questione di merito relativa all’azione di ripetizione, sia con riguardo alla questione relativa al tasso degli interessi dovuti dopo l’inizio del giudizio, in quanto sulla stessa vi sono state oscillazioni interpretative, anche nella giu- risprudenza di questa Corte. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; Ric. n. 16920/2024 –Sez. 3 – A d. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto
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