CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 35404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente - - Presidente - -relatore- Sent. n.1837/2025 sez. R.G.N. 23847/2025 CC -21/10/2025 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 16/10/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso il provvedimento emesso in data 03/06/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inferioreche aveva rigettato l’istanza di dissequestro totale o comunque parziale delle somme oggetto di sequestro preventivodisposto in via diretta e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui all’art. 640-biscod. pen.- riduceva l’originari o importo di euro 657.496,75 ad euro 128.439,75 con conseguente restituzione a [OSCURATO:PERSONA] in proprio delle somme già sequestrate ed eccedenti tale importo. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e ) , cod. proc. pen. la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 240, 322-tere 640-quater cod. pen. nella parte in cui è stato disposto il mantenimento del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di una somma superiore a quella costituente il prezzo o il profitto del reato sub capo 65 addebitato a [OSCURATO:PERSONA] nonché l’omessa motivazione in ordine alla principale richiesta difensiva di restituzione integrale delle somme sottoposte a sequestro. Rileva in primo luogo la difesa ricorrente che l’atto di appello era stato proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ed in tale duplice veste costui aveva rilasciato ai legali di fiducia procura speciale. In secondo luogo, si deduce che il Tribunaleha ritenuto di operare una mera riduzione dell’importo sequestrato, pur dando atto che l’entità del prezzo/ profitto presumibilmente conseguito da [OSCURATO:PERSONA] è pari ad Euro 128.439,75, che nel separato giudizio definito con patteggiamento nei confronti degli imputati concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già stata disposta la confisca per equivalente dell’intero profitto di euro 657.496,75 e che la polizia Giudiziaria, incaricata dell’esecuzione , aveva sottoposto a vin colo ulteriori euro 297.450,84,sicchè l’importo totale oggetto di ablazione ammonta a oltre 950.000,00 euro Tale statuizione è in aperto contrasto con le finalità della misura cautelare reale ed omette di scrutinare la richiesta difensiva che, in via principale aveva chiesto la restituzione integraledi tutto quanto appreso. Ed invero, posto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era già stata sottoposta a vincolo una somma (euro 297.450,84) di gran lunga superiore al prezzo/profitto lucrato con riferimento al reato di cui all’art. 640 biscod. pen.( euro 128.439,75) dovevano essere restituiti gli interi importi ancora in sequestro. L’originario vincolo imposto sulla somma di euro 657.496,84 era finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto di reato, tuttavia, una volta acclarato che il prezzo/profitto personale di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde a euro 128.439,75 e che, allo stato, è stata già disposta confisca per una cifra corrispondente a più del doppio del lucro illecito ( euro 297.450,84) non è più configurabile il periculum in mora in quanto la finalità a cui era preordinato il sequestro è stata già conseguita. La protrazione del sequestro su un importo (euro 128.439,75) che, sommato a quanto già confiscato (euro 297.450,84) per i medesimi fatti, supera di ben tre volte il quantum confiscabile non è, dunque legittima. Allo stato, infatti, risultano ancora vincolate (parte in sequestro, parte in confisca) somme per un totale di 425.890,59 euro ed il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla necessità di preservare ulteriormente il vincolo reale, pur a fronte dell’intervenuta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Va p re liminarmente dato conto che l’originaria istanza di revoca di sequestro preventivo proposta al giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ma anche in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (si veda la procura speciale allegata a tale richiesta) ed in tale identica duplice veste costui proponeva poi appello, ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., al Tribunale del riesame avverso il provvedimento di diniego. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è priva di argomentazioni con riferimento alla richiesta articolata in via principale da Contaldodi restituzione integrale delle somme a suo carico sottoposte a vincolo. Con l’atto di gravame, l’odierno ricorrente aveva rappresentato che il prezzo o il profitto illecito lucrato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lui legalmente rappresentata, e dunque confluito nelle casse sociali di tale società corrispondeva ad euro 128.439,75 e d aveva altresì evidenziato come nel separato giudizio definito con patteggiamento nei confronti degli imputati concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già stata disposta la confisca per equivalente dell’intero profitto derivato dal reato ascritto al capo 65) pari ad euro 657.496,75 e, in particolare, la polizia Giudiziaria, incaricata dell’esecuzione di detta confisca, aveva sottoposto a vincolo ulteriori euro 297.450,84, di gran lunga superiore al profitto incamerato dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio della cautela ha aderito a ll’impostazione difensiva con la quale si rappresentava che il profitto percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva essere limitato alla somma di euro 128.439,75, cionondimeno ha ritenuto - senza spiegarne le ragioni – di mantenere il sequestro per equivalente in capo a [OSCURATO:PERSONA], persona fisica , in misura corrispondente a tale importo, pur a fronte della accertata capienza della società nei confronti della quale, in sede di esecuzione della confisca dispostaa seguito della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Guardia di Finanza aveva sequestrato la maggior somma di euro 297.45, 84 depositata sui conti correnti a questa intestati (si veda pag. 2 dell’ordinanza impugnata), così conseguendo, per la quota gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], l’effetto ablatorio a cui era stato preordinato l’originario decreto di sequestro preventivo. In definitiva, Il Tribunale del riesame ha omesso di confutare le ragioni esposte nell’atto di appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] non solo in proprio ma anche nella veste di legale rappresentante della società relativamente alla richiesta formulata in via principale di restituzione in suo favore, quale persona fisica, delle somme a lui sequestrate stante l’accertata capienza societaria. Va ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che l’apparenza o l’omissione totale di motivazione costituisce violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui le sentenze e le ordinanze debbono essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali). 2.Alla luce delle superiori considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co.5, cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]