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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14943/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32606/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arezzo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 22/32, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] civile - Responsabilità da cose in custodia - Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 645 /20 1 9 depositatail 25 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza n. 645/2019, resa pubblica il 25 marzo 2019 , la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione di primo grado che aveva rigettato─ per difetto di titolarità, da l lato passivo, in capo al convenuto, della dedotta obbligazione ─ la doman da risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 22/32, per i danni subiti a seguito di incidente occorso in data 29 aprile 2010 allorquando, mentre percorreva il marciapiede che costeggia l’edificio condominiale, cadeva a terra, riportando lesioni, essendo rimasto incastrato con il piede destro in uno spazio esistente tra le sbarre che costituivano l'orditura portante di una grata di aerazione in ferro; conformemente al primo giudice, e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. incaricato nel corso del giudizio di appello, la Corte siciliana ha ritenuto che la griglia in questione , in quanto a servizioesclusivo, come la sottostante botola, del locale magazzino, a quota scantinato, di proprietà dei Sigg.ri Russo-Lauria, fosse da considerare di proprietà dei medesimi e non condominiale; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste il condominio depositando controricorso; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «v iolazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al mancato riconoscimento della proprietà della grata di aerazione al [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua qualità di custode»; sostiene che «è indubbio che la grata di aerazione luogo del sinistro è di proprietà ed utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] (quale parte integrante della soletta, "platea di fondazione")» e che è « pertanto evidente l'errorin iudicando» commesso dai giudici d’appello ; a supporto di tale affermazione sono proposti i seguenti argomenti: ─ il complesso edilizio di via Maurigi del quale fa parte il condominio resistente è composto da due fabbricati di dieci piani ciascuno con ognuno due androni di accesso e un unico interrato; ─ i due fabbricati insistono sull'estradosso del grande piano (soletta) in calcestruzzo armato denominato «platea di fondazione» che a sua volta è sorretta da diversi pilastri che insistono nelle particelle 904, 905, 906, 283 e 285 del foglio di mappa 51 del territorio palermitano; ─ le particelle sono di proprietà dei due condomini sopra citati, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado; ─ è fuori discussione, dunque, che tutta la struttura portante (pilastro, soletta, travi, etc . ) è in comproprietà con le singole unità immobiliari dell’edificio «se non risulta il contrario dal titolo» ex art.1117 c.c.; ─ nel certificato di abitabilità allegato alla consulenza tecnica di parte sono elencate tutte le unità abitative, sia del fabbricato sito al civico 22/32, che di quello sito al civico 42/52, sino al 17 febbraio 1967; in esso non v'è cenno dell'esistenza di costruzioni di qualsiasi genere (cantine e/o boxes) nel sottostante interrato; la costruzione di cantine, boxes , etc . ha infatti avuto inizio nel 1970, come risulta dai documenti ufficiali e dai successivi atti di acquisto degli stessi; ─ è incontrovertibilmente dimostrato che le aperture di aerazione, coeve alla costruzione, sono fisicamente ubicate nella platea di proprietà dei due condomini, e soltanto di loro, dato che i locali dell'interrato (boxes) erano inesistenti sino al 1970; conseguentemente le aperture di aerazione e grate relative sono di proprietà del condominio ed allo stesso ne compete la manutenzione; il costruttore sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva rivendere la sua platea (o, peggio, parte di essa) alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei sigg.ri Russo) in quanto tale struttura era già stata venduta anni prima ai due Condomini di via Maurigi; ─ anche a volersi ipotizzare una esclusiva proprietà dei sig g .

Russo e Lauria, per la zona sottostante a copertura del quale è posta la grata, tale esclusiva proprietà non può valere per la grata stessa, trattandosi di parte integrante della soletta, bene appartenente al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1117 c.c.; ─ il condominio non solo ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante della soletta, ma ha la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa e quindi il potere-dovere di intervenire; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli art. 2051 e 817 cod. civ. e in relazione al mancato riconoscimento della grata di aerazione quale pertinenza dell'edificio ove insiste il [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua qualità di custode»; sostiene che ha errato la Corte d’appello a ritenere che le griglie sono poste a servizio del locale sottostante di proprietà Lauria, posto che le griglie sono invece poste al servizio diretto (chiusura) delle botole le quali sono certamente condominiali; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 e degli artt. 2,comma 1, e 3 , comma 1, n. 33 , d. lgs . n. 285 del 1992 in relazione al mancato riconoscimento della concorrente responsabilità del condominio;la censura investe l’ulteriore rilievo svolto in sentenza secondo cui «non può essere accolta l’allegazione difensiva dell'appellante e del proprio consulente tecnico di parte, per la quale la fascia di marciapiede a ridosso del prospetto del fabbricato, costituendo soletta di copertura dell'intero interrato dove si trovano le griglie, è condominiale, atteso che il marciapiede costituisce strada pubblica ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 n. 33 d.lgs. 285/1992 destinata ai pedoni…»; rileva di contro che il bene demaniale rappresentato dal marciapiedi risulta concesso - in forza di provvedimento amministrativo - al dante causa del c ondominio, e successivamente al condominio medesimo, per un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, quello appunto di dare aria a spazi di proprietà del condominio, con conseguente assunzione da parte dello stesso "di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.", e, di conseguenza, della sua custodia ex art. 2051 cod. civ.; il primo motivo è inammissibile; in disparte l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati(dati catastali, certificato di abitabilità, c.t. di parte), in palese violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., è comunque manifesta la natura puramente fattuale degli argomenti di critica; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360,comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle; nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; pure ricondotta la doglianza a tale diversa prospettiva, nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura (v.

Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931), non potrebbe comunque pervenirsi a diversa valutazione; lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, la censura sollecita una mera radicale rivalutazione della quaestio facti in termini del tutto estranei al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; per le stesse considerazioni deve dirsi inammissibile il secondo motivo ed anche perché non si confronta con la motivazione addotta in sentenza che considera anche la botola, e non la sola griglia di copertura, di proprietà di terzi; il terzo motivo resta assorbito in quanto diretto a censurare argomentazione meramente aggiuntiva; anch’esso peraltro ha una consistenza meramente fattuale che lo avrebbe reso comunque inammissibile alla stregua delle medesime considerazioni sopra esposte; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32606/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arezzo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 22/32, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] civile - Responsabilità da cose in custodia - Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 645 /20 1 9 depositatail 25 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 645/2019, resa pubblica il 25 marzo 2019 , la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione di primo grado che aveva rigettato─ per difetto di titolarità, da l lato passivo, in capo al convenuto, della dedotta obbligazione ─ la doman da risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 22/32, per i danni subiti a seguito di incidente occorso in data 29 aprile 2010 allorquando, mentre percorreva il marciapiede che costeggia l’edificio condominiale, cadeva a terra, riportando lesioni, essendo rimasto incastrato con il piede destro in uno spazio esistente tra le sbarre che costituivano l'orditura portante di una grata di aerazione in ferro; conformemente al primo giudice, e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. incaricato nel corso del giudizio di appello, la Corte siciliana ha ritenuto che la griglia in questione , in quanto a servizioesclusivo, come la sottostante botola, del locale magazzino, a quota scantinato, di proprietà dei Sigg.ri Russo-Lauria, fosse da considerare di proprietà dei medesimi e non condominiale; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste il condominio depositando controricorso; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «v iolazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al mancato riconoscimento della proprietà della grata di aerazione al [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua qualità di custode»; sostiene che «è indubbio che la grata di aerazione luogo del sinistro è di proprietà ed utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] (quale parte integrante della soletta, "platea di fondazione")» e che è « pertanto evidente l'errorin iudicando» commesso dai giudici d’appello ; a supporto di tale affermazione sono proposti i seguenti argomenti: ─ il complesso edilizio di via Maurigi del quale fa parte il condominio resistente è composto da due fabbricati di dieci piani ciascuno con ognuno due androni di accesso e un unico interrato; ─ i due fabbricati insistono sull'estradosso del grande piano (soletta) in calcestruzzo armato denominato «platea di fondazione» che a sua volta è sorretta da diversi pilastri che insistono nelle particelle 904, 905, 906, 283 e 285 del foglio di mappa 51 del territorio palermitano; ─ le particelle sono di proprietà dei due condomini sopra citati, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado; ─ è fuori discussione, dunque, che tutta la struttura portante (pilastro, soletta, travi, etc . ) è in comproprietà con le singole unità immobiliari dell’edificio «se non risulta il contrario dal titolo» ex art.1117 c.c.; ─ nel certificato di abitabilità allegato alla consulenza tecnica di parte sono elencate tutte le unità abitative, sia del fabbricato sito al civico 22/32, che di quello sito al civico 42/52, sino al 17 febbraio 1967; in esso non v'è cenno dell'esistenza di costruzioni di qualsiasi genere (cantine e/o boxes) nel sottostante interrato; la costruzione di cantine, boxes , etc . ha infatti avuto inizio nel 1970, come risulta dai documenti ufficiali e dai successivi atti di acquisto degli stessi; ─ è incontrovertibilmente dimostrato che le aperture di aerazione, coeve alla costruzione, sono fisicamente ubicate nella platea di proprietà dei due condomini, e soltanto di loro, dato che i locali dell'interrato (boxes) erano inesistenti sino al 1970; conseguentemente le aperture di aerazione e grate relative sono di proprietà del condominio ed allo stesso ne compete la manutenzione; il costruttore sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva rivendere la sua platea (o, peggio, parte di essa) alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei sigg.ri Russo) in quanto tale struttura era già stata venduta anni prima ai due Condomini di via Maurigi; ─ anche a volersi ipotizzare una esclusiva proprietà dei sig g . Russo e Lauria, per la zona sottostante a copertura del quale è posta la grata, tale esclusiva proprietà non può valere per la grata stessa, trattandosi di parte integrante della soletta, bene appartenente al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1117 c.c.; ─ il condominio non solo ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante della soletta, ma ha la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa e quindi il potere-dovere di intervenire; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli art. 2051 e 817 cod. civ. e in relazione al mancato riconoscimento della grata di aerazione quale pertinenza dell'edificio ove insiste il [OSCURATO:PERSONA] e quindi della sua qualità di custode»; sostiene che ha errato la Corte d’appello a ritenere che le griglie sono poste a servizio del locale sottostante di proprietà Lauria, posto che le griglie sono invece poste al servizio diretto (chiusura) delle botole le quali sono certamente condominiali; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 e degli artt. 2,comma 1, e 3 , comma 1, n. 33 , d. lgs . n. 285 del 1992 in relazione al mancato riconoscimento della concorrente responsabilità del condominio;la censura investe l’ulteriore rilievo svolto in sentenza secondo cui «non può essere accolta l’allegazione difensiva dell'appellante e del proprio consulente tecnico di parte, per la quale la fascia di marciapiede a ridosso del prospetto del fabbricato, costituendo soletta di copertura dell'intero interrato dove si trovano le griglie, è condominiale, atteso che il marciapiede costituisce strada pubblica ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 n. 33 d.lgs. 285/1992 destinata ai pedoni…»; rileva di contro che il bene demaniale rappresentato dal marciapiedi risulta concesso - in forza di provvedimento amministrativo - al dante causa del c ondominio, e successivamente al condominio medesimo, per un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, quello appunto di dare aria a spazi di proprietà del condominio, con conseguente assunzione da parte dello stesso "di obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.", e, di conseguenza, della sua custodia ex art. 2051 cod. civ.; il primo motivo è inammissibile; in disparte l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati(dati catastali, certificato di abitabilità, c.t. di parte), in palese violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., è comunque manifesta la natura puramente fattuale degli argomenti di critica; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360,comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle; nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; pure ricondotta la doglianza a tale diversa prospettiva, nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), non potrebbe comunque pervenirsi a diversa valutazione; lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, la censura sollecita una mera radicale rivalutazione della quaestio facti in termini del tutto estranei al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; per le stesse considerazioni deve dirsi inammissibile il secondo motivo ed anche perché non si confronta con la motivazione addotta in sentenza che considera anche la botola, e non la sola griglia di copertura, di proprietà di terzi; il terzo motivo resta assorbito in quanto diretto a censurare argomentazione meramente aggiuntiva; anch’esso peraltro ha una consistenza meramente fattuale che lo avrebbe reso comunque inammissibile alla stregua delle medesime considerazioni sopra esposte; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il
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