CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LASAPONARA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, con sentenza del 04/10/2021, alla pena finale di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i delitti di porto e detenzione abusivi di una pistola: sentenza confermata in data 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Potenza; rilevato che il ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia era stato parzialmente accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 41847 del 05/07/2023 di annullamento con rinvio la decisione di appello limitatamente alla condanna per la detenzione e il porto dell'arma; rilevato che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 23/01/2024, ha assolto l'imputato dal reato in tema di armi, rideterminando la pena in anni sette, mesi quattro di reclusione per i residui reati e confermando nel resto; ritenuto che le censure relative al difetto motivazionale nella rideterminazione della pena siano manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha confermato la pena base in anni dieci per il reato associativo già irrogata in primo grado (dove l'aumento per la continuazione per i due residui reati era stato complessivamente ma indistintamente determinato in anni due), e ha quantificato in anni uno di reclusione la pena da eliminare per il porto e detenzione abusivi: con ciò attribuendo al reato venuto meno una gravità pari alla residua imputazione di cui all'art. 73, nonostante la maggiore gravità in astratto di tale ultimo reato, e dunque operando una rideterminazione in senso certamente non sfavorevole al ricorrente; ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e' etensore Il