CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07067/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 12043/2018 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso,– controricorrente –nonché nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14,– intimata –Numero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 13 - n. 8393/2017, depositata il 10ottobre 2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA]) notificava, in data 30 luglio 2015,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di intimazione dipagamento n. 017-2015-9003251488-000, con il qualeveniva richiesto il pagamento di € 31.737,47, quantificato aseguito dell’avviso di accertamento n. TFM030200472,notificato il 23 marzo 2012, relativo a debiti tributari, perl’anno di imposta 2008, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dicui la contribuente era socia e che si era estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese in data 31 dicembre2013.2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso taleintimazione di pagamento, la Commissione TributariaProvinciale di Benevento, con sentenza n. 819/2016,depositata il 31 agosto 2016, lo accoglieva, compensando lespese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n.13, con sentenza n. 8393/2017, pronunciata il 26 settembreR.G. N. 12043/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/20262017 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2017, rigettaval’appello e compensava le spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 10 aprile 2018).delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 aprile2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria, n. 25692 del 4 settembre 2023, conla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene, in particolare, che, nella fattispecie in esame, sisarebbe verificata la successione a titolo particolare dellasocia nel debito tributario della società estinta, in quanto taleR.G. N. 12043/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026fenomeno, al contrario di quanto affermato nella sentenzaimpugnata, non sarebbe limitato ai casi in cui i socipartecipino al riparto del bilancio finale di liquidazione ovveropercepiscano indebitamente ciò che sarebbe spettato, in tuttoo in parte, ai creditori.2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo diricorso, la Corte osserva quanto segue.Il motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 eR.G. N. 12043/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/20266072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, con la quale è statochiarito il principio secondo il quale: «nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociR.G. N. 12043/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agiredell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’intimazione di pagamento èstata fin dall’origine notificata all’attuale contribuente qualesocia, e quando si era già verificata la cancellazione dellasocietà di capitali, la deduzione circa l’esistenza delpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base albilancio finale di liquidazione (ovvero, in alternativa, circa lasussistenza di beni che, pur non ricompresi nel bilancio, eranostati comunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’intimazione cosìR.G. N. 12043/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026notificata, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.Vero è che l’Ente impositore, nell’odierno ricorso affermache «l’Agenzia ha segnalato al Collegio giudicante che lemaggiori imposte accertate scaturiscono dall’accertamento diutili percepiti e non dichiarati, quindi non transitati nelbilancio della società e occultamente trasferiti ai soci almomento dello scioglimento societario»; tale precisazione,tuttavia, evidentemente riferita alle difese svolte nelle fasi dimerito, non dimostra che tale indicazione fossespecificamente contenuta nell’intimazione di pagamento e, inogni caso, nemmeno conferisce certezza che gli utili nondichiarati fossero stati effettivamente trasferiti ai soci almomento della cancellazione.3. Consegue il rigetto del ricorso.In considerazione della natura controversa delle questionitrattate, e della circostanza che la controversia viene decisaa seguito di intervento delle SS.UU. di questa Cortesuccessivo all’odierno ricorso, sussistono giustificati motiviper la compensazione integrale tra le parti delle spese delpresente giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.Numero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn Nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] V CIVILE - TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoROBERTA [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAVVISO [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2008VALENTINO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSANNA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 12043/2018ALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 12043/2018 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso,– controricorrente –nonché nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14,– intimata –Numero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 13 - n. 8393/2017, depositata il 10ottobre 2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (alla quale è subentrata [OSCURATO:PERSONA]) notificava, in data 30 luglio 2015,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di intimazione dipagamento n. 017-2015-9003251488-000, con il qualeveniva richiesto il pagamento di € 31.737,47, quantificato aseguito dell’avviso di accertamento n. TFM030200472,notificato il 23 marzo 2012, relativo a debiti tributari, perl’anno di imposta 2008, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dicui la contribuente era socia e che si era estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese in data 31 dicembre2013.2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso taleintimazione di pagamento, la Commissione TributariaProvinciale di Benevento, con sentenza n. 819/2016,depositata il 31 agosto 2016, lo accoglieva, compensando lespese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n.13, con sentenza n. 8393/2017, pronunciata il 26 settembreR.G. N. 12043/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/20262017 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2017, rigettaval’appello e compensava le spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 10 aprile 2018).delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 aprile2023, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria, n. 25692 del 4 settembre 2023, conla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Ritiene, in particolare, che, nella fattispecie in esame, sisarebbe verificata la successione a titolo particolare dellasocia nel debito tributario della società estinta, in quanto taleR.G. N. 12043/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026fenomeno, al contrario di quanto affermato nella sentenzaimpugnata, non sarebbe limitato ai casi in cui i socipartecipino al riparto del bilancio finale di liquidazione ovveropercepiscano indebitamente ciò che sarebbe spettato, in tuttoo in parte, ai creditori.2. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo diricorso, la Corte osserva quanto segue.Il motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 eR.G. N. 12043/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/20266072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, con la quale è statochiarito il principio secondo il quale: «nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociR.G. N. 12043/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agiredell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’intimazione di pagamento èstata fin dall’origine notificata all’attuale contribuente qualesocia, e quando si era già verificata la cancellazione dellasocietà di capitali, la deduzione circa l’esistenza delpresupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base albilancio finale di liquidazione (ovvero, in alternativa, circa lasussistenza di beni che, pur non ricompresi nel bilancio, eranostati comunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’intimazione cosìR.G. N. 12043/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026notificata, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.Vero è che l’Ente impositore, nell’odierno ricorso affermache «l’Agenzia ha segnalato al Collegio giudicante che lemaggiori imposte accertate scaturiscono dall’accertamento diutili percepiti e non dichiarati, quindi non transitati nelbilancio della società e occultamente trasferiti ai soci almomento dello scioglimento societario»; tale precisazione,tuttavia, evidentemente riferita alle difese svolte nelle fasi dimerito, non dimostra che tale indicazione fossespecificamente contenuta nell’intimazione di pagamento e, inogni caso, nemmeno conferisce certezza che gli utili nondichiarati fossero stati effettivamente trasferiti ai soci almomento della cancellazione.3. Consegue il rigetto del ricorso.In considerazione della natura controversa delle questionitrattate, e della circostanza che la controversia viene decisaa seguito di intervento delle SS.UU. di questa Cortesuccessivo all’odierno ricorso, sussistono giustificati motiviper la compensazione integrale tra le parti delle spese delpresente giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.R.G. N. 12043/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 12043/2018 8Cons. est. Valentino LenociP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.R.G. N. 12043/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12043/2018Numero sezionale 763/2025Numero di raccolta generale 7067/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 12043/2018 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]