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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20430/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05D8FWE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza con cui la corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., lamentando, in particolare, la mancata applicazione della norma processuale più favorevole - intervenuta con la L. 114/ 2024 che ha abrogato, limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, la norma di cui sopra - in ossequio al principio costituzionale di retroattività della legge penale favorevole, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum"» (Sez.

U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01); considerato che, al momento della presentazione dell'appello in data 28 giugno 2024, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. imponeva a tutti i difensori di fiducia ritualmente nominati di munirsi di ulteriore specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contenente una nuova dichiarazione e/o elezione di domicilio; che l'applicazione immediata della modifica apportata all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 invocata dall'odierno ricorrente implicherebbe, invece, l'applicazione alla materia processuale dell'art. 2 cod. pen. che, però, deve rimanere confinato all'ambito della legge penale sostanziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05D8FWE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza con cui la corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., lamentando, in particolare, la mancata applicazione della norma processuale più favorevole - intervenuta con la L. 114/ 2024 che ha abrogato, limitatamente al mandato ad impugnare al difensore di fiducia, la norma di cui sopra - in ossequio al principio costituzionale di retroattività della legge penale favorevole, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum"» (Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01); considerato che, al momento della presentazione dell'appello in data 28 giugno 2024, l'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. imponeva a tutti i difensori di fiducia ritualmente nominati di munirsi di ulteriore specifico mandato ad appellare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contenente una nuova dichiarazione e/o elezione di domicilio; che l'applicazione immediata della modifica apportata all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114 del 9 agosto 2024 invocata dall'odierno ricorrente implicherebbe, invece, l'applicazione alla materia processuale dell'art. 2 cod. pen. che, però, deve rimanere confinato all'ambito della legge penale sostanziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 20430/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris