CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che, a seguito della pronuncia resa in sede rescindente, era stato diversamente qualificato il reato contestato all'imputato, con dichiarazione di definitività dell'accertamento e rinvio al giudice di merito per la sola determinazione della pena; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità di tutti i motivi che esulano dal trattamento sanzionatorio, ivi compreso il motivo relativo all'intervenuta prescrizione, stante la definitività dell'accertamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens re Il P esi ente