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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2026

ECLI:EU:C:2026:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0465_RES

Causa C‑465/24 SBK Art. [OSCURATO:PERSONA] contro

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone, entità od organismi associati a persone, entità od organismi assoggettati a misure restrittive – Nozione di congelamento di fondi – Esercizio dei diritti connessi ai certificati azionari – Diritto di partecipazione e di voto in un’assemblea dei titolari di certificati azionari – Inclusione – Portata – Divieto assoluto e incondizionato [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1355; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 1, f), e 2022/1354] (v. punti 35‑41, 53 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) nell’ambito di una controversia vertente sull’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto connessi a certificati azionari, la Corte si pronuncia sull’interpretazione e sulla portata della nozione di congelamento di fondi di cui all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina ( 1 ).

Società controllata indirettamente dalla banca russa Sberbank, oggetto di misure restrittive ( 2 ), la SBK [OSCURATO:PERSONA], detentrice del 41,82% dei certificati azionari emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non è stata autorizzata a partecipare né a votare nell’assemblea che riunisce i titolari di certificati azionari di tale società.

Una nuova assemblea è stata allora convocata per il 30 agosto 2022, alla quale la SBK Art non è stata nuovamente autorizzata a partecipare.

Con sentenza del 6 settembre 2022, il giudice cautelare del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla SBK Art volta ad ottenere un’ingiunzione che le consentisse di esercitare, nel periodo fino al 31 dicembre 2022, il proprio diritto di partecipazione e di voto alle assemblee.

La controversia è proseguita in appello dinanzi al Gerechtshof di [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che ha annullato tale sentenza, e successivamente in cassazione dinanzi al giudice di rinvio.

Giudizio della Corte La Corte esamina se l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisca, in modo assoluto o, se del caso, a determinate condizioni, a una persona o a un’entità, o a una persona o a un’entità ad essa associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, di esercitare i diritti di partecipazione a un’assemblea di titolari di certificati azionari a titolo dei certificati di cui tale persona o tale entità è titolare e di votare in tale sede.

In via preliminare, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, lettera g), punto iii), del regolamento n. 269/2014, la nozione di «fondi» comprende, tra l’altro, le azioni e i certificati azionari, cosicché i certificati azionari in questione nel procedimento principale costituiscono dei fondi ai sensi di tale disposizione.

Il «congelamento di fondi» è, quanto ad esso, definito all’articolo 1, lettera f), di tale regolamento come «il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio».

La Corte interpreta tale disposizione non solo alla luce del suo tenore letterale, ma anche del contesto nel quale essa s’inscrive, nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte.

A tale riguardo, la Corte constata, in primo luogo, che l’esercizio dei diritti conferiti da tali certificati azionari affinché i loro titolari possano partecipare a un’assemblea e votare in tale sede costituisce un atto di utilizzo di tali certificati.

Pertanto, l’esercizio di tali diritti deve essere qualificato come «uso di fondi», ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014.

La Corte determina, in secondo luogo, se tale disposizione impedisca, in modo assoluto, l’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto alle assemblee o se si applichino determinate condizioni.

Essa constata, anzitutto, che l’esercizio di diritti di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede comporta, anche se solo indirettamente, una o più delle conseguenze sui fondi oggetto del regolamento n. 269/2014, quali una modifica del loro volume, del loro importo, della loro collocazione, della loro proprietà, del loro possesso, della loro natura o della loro destinazione.

La Corte ritiene poi che un’interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, secondo la quale l’esercizio del diritto di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede sarebbe vietato solo in funzione del contenuto delle proposte figuranti all’ordine del giorno di tale assemblea o in funzione dell’intenzione di voto dei titolari dei certificati azionari, ostacolerebbe l’obiettivo, perseguito da tale disposizione, di limitare al massimo le operazioni che possono essere eseguite su fondi congelati.

Una siffatta interpretazione potrebbe infatti facilitare un’elusione delle misure di congelamento di fondi, atteso che l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento vieta in particolare di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi un siffatto obiettivo o risultato.

La Corte ritiene, in particolare, che, se si adottasse tale interpretazione, sussisterebbe il rischio che le persone oggetto delle misure restrittive siano autorizzate ad esercitare i loro diritti, nonostante l’esistenza di possibili conseguenze sul valore stimato di tali certificati, il che svuoterebbe della sua sostanza il congelamento di fondi che ha colpito i suddetti certificati.

Essa ricorda, inoltre, che il diritto di voto è libero e che è impossibile assicurarsi che il titolare di un certificato azionario colpito d a una misura di congelamento dei fondi voterà nel senso che avrebbe precedentemente indicato.

La Corte afferma, infine, che le misure restrittive, temporanee e reversibili per loro natura, comportano, per definizione, effetti che incidono sul diritto di proprietà, ricordando al contempo che lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale previsto dall’articolo 21 TUE e dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 269/2014 è tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, per le persone interessate.

Essa ricorda altresì, a tal riguardo, il meccanismo di possibili deroghe previsto dal regolamento n. 269/2014 ( 3 ).

Pertanto, la Corte conclude che congelamento di fondi di cui all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 impedisce, in modo assoluto e incondizionato, l’esercizio, da parte delle persone interessate da una misura restrittiva, o di una persona o un’entità ad esse associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, dei loro diritti connessi a certificati azionari di partecipare all’assemblea dei titolari di tali certificati e di votare in tale sede. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022 ( GU 2022, L 204 I, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). ( 2 )

V. in tal senso l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 e l’allegato, sezione «Entità» (n. 108) del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 193, pag. 133 ). ( 3 )

V. articoli 2 bis e da 4 a 7 del regolamento n. 269/2014.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0465_RES Causa C‑465/24 SBK Art. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un’assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone, entità od organismi associati a persone, entità od organismi assoggettati a misure restrittive – Nozione di congelamento di fondi – Esercizio dei diritti connessi ai certificati azionari – Diritto di partecipazione e di voto in un’assemblea dei titolari di certificati azionari – Inclusione – Portata – Divieto assoluto e incondizionato [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1355; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 1, f), e 2022/1354] (v. punti 35‑41, 53 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) nell’ambito di una controversia vertente sull’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto connessi a certificati azionari, la Corte si pronuncia sull’interpretazione e sulla portata della nozione di congelamento di fondi di cui all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina ( 1 ). Società controllata indirettamente dalla banca russa Sberbank, oggetto di misure restrittive ( 2 ), la SBK [OSCURATO:PERSONA], detentrice del 41,82% dei certificati azionari emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non è stata autorizzata a partecipare né a votare nell’assemblea che riunisce i titolari di certificati azionari di tale società. Una nuova assemblea è stata allora convocata per il 30 agosto 2022, alla quale la SBK Art non è stata nuovamente autorizzata a partecipare. Con sentenza del 6 settembre 2022, il giudice cautelare del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla SBK Art volta ad ottenere un’ingiunzione che le consentisse di esercitare, nel periodo fino al 31 dicembre 2022, il proprio diritto di partecipazione e di voto alle assemblee. La controversia è proseguita in appello dinanzi al Gerechtshof di [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che ha annullato tale sentenza, e successivamente in cassazione dinanzi al giudice di rinvio. Giudizio della Corte La Corte esamina se l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che il congelamento di fondi, ai sensi di tale disposizione, impedisca, in modo assoluto o, se del caso, a determinate condizioni, a una persona o a un’entità, o a una persona o a un’entità ad essa associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, di esercitare i diritti di partecipazione a un’assemblea di titolari di certificati azionari a titolo dei certificati di cui tale persona o tale entità è titolare e di votare in tale sede. In via preliminare, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, lettera g), punto iii), del regolamento n. 269/2014, la nozione di «fondi» comprende, tra l’altro, le azioni e i certificati azionari, cosicché i certificati azionari in questione nel procedimento principale costituiscono dei fondi ai sensi di tale disposizione. Il «congelamento di fondi» è, quanto ad esso, definito all’articolo 1, lettera f), di tale regolamento come «il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio». La Corte interpreta tale disposizione non solo alla luce del suo tenore letterale, ma anche del contesto nel quale essa s’inscrive, nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. A tale riguardo, la Corte constata, in primo luogo, che l’esercizio dei diritti conferiti da tali certificati azionari affinché i loro titolari possano partecipare a un’assemblea e votare in tale sede costituisce un atto di utilizzo di tali certificati. Pertanto, l’esercizio di tali diritti deve essere qualificato come «uso di fondi», ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014. La Corte determina, in secondo luogo, se tale disposizione impedisca, in modo assoluto, l’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto alle assemblee o se si applichino determinate condizioni. Essa constata, anzitutto, che l’esercizio di diritti di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede comporta, anche se solo indirettamente, una o più delle conseguenze sui fondi oggetto del regolamento n. 269/2014, quali una modifica del loro volume, del loro importo, della loro collocazione, della loro proprietà, del loro possesso, della loro natura o della loro destinazione. La Corte ritiene poi che un’interpretazione dell’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, secondo la quale l’esercizio del diritto di partecipazione a un’assemblea e di voto in tale sede sarebbe vietato solo in funzione del contenuto delle proposte figuranti all’ordine del giorno di tale assemblea o in funzione dell’intenzione di voto dei titolari dei certificati azionari, ostacolerebbe l’obiettivo, perseguito da tale disposizione, di limitare al massimo le operazioni che possono essere eseguite su fondi congelati. Una siffatta interpretazione potrebbe infatti facilitare un’elusione delle misure di congelamento di fondi, atteso che l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento vieta in particolare di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi un siffatto obiettivo o risultato. La Corte ritiene, in particolare, che, se si adottasse tale interpretazione, sussisterebbe il rischio che le persone oggetto delle misure restrittive siano autorizzate ad esercitare i loro diritti, nonostante l’esistenza di possibili conseguenze sul valore stimato di tali certificati, il che svuoterebbe della sua sostanza il congelamento di fondi che ha colpito i suddetti certificati. Essa ricorda, inoltre, che il diritto di voto è libero e che è impossibile assicurarsi che il titolare di un certificato azionario colpito d a una misura di congelamento dei fondi voterà nel senso che avrebbe precedentemente indicato. La Corte afferma, infine, che le misure restrittive, temporanee e reversibili per loro natura, comportano, per definizione, effetti che incidono sul diritto di proprietà, ricordando al contempo che lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale previsto dall’articolo 21 TUE e dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 269/2014 è tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, per le persone interessate. Essa ricorda altresì, a tal riguardo, il meccanismo di possibili deroghe previsto dal regolamento n. 269/2014 ( 3 ). Pertanto, la Corte conclude che congelamento di fondi di cui all’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014 impedisce, in modo assoluto e incondizionato, l’esercizio, da parte delle persone interessate da una misura restrittiva, o di una persona o un’entità ad esse associata, il cui nome è inserito nell’allegato I di tale regolamento, dei loro diritti connessi a certificati azionari di partecipare all’assemblea dei titolari di tali certificati e di votare in tale sede. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio, del 4 agosto 2022 ( GU 2022, L 204 I, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). ( 2 ) V. in tal senso l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 e l’allegato, sezione «Entità» (n. 108) del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 193, pag. 133 ). ( 3 ) V. articoli 2 bis e da 4 a 7 del regolamento n. 269/2014.
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