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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10344/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 10/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 16/12/2020, ha ritenuto la recidiva reiterata e specifica con esclusione della recidiva infraquinquennale e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

In data 28 novembre 20922 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri, contenuta nell'atto di appello La doglianza è manifestamente infondata.

Nel motivo di appello la richiesta, pure formulata in un autonomo motivo, si fondava in termini generici sulla sola considerazione che la somma di 400,00 euro era tale per cui era possibile riconoscere l'invocata attenuante.

A fronte di tale apodittica censura la Corte territoriale, benché non abbia indicato in specifico che la richiesta era stata oggetto di motivo di appello, ha comunque risposto in termini congrui.

In due diversi passaggi della sentenza impugnata, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato, prima, che "la somma di 400,00 euro nell'anno 201, ,non può, infatti, essere ritenuta esigua, essendo sicuramente connotata da significativo calore economico" e, poi, proprio in riferimento al trattamento sanzionatorio, che la pena risulta "manifestamente congrua ... sia con riferimento all'indebito profitto conseguito dallo stesso, ammontante a diverse centinaia di euro" (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Motivazione questa, coerente e logica, che risulta proporzionata alla consistenza della censura sollevata dalla difesa sul punto così che deve concludersi che la censura oggi proposta è manifestamente infondata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 10/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 16/12/2020, ha ritenuto la recidiva reiterata e specifica con esclusione della recidiva infraquinquennale e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. In data 28 novembre 20922 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri, contenuta nell'atto di appello La doglianza è manifestamente infondata. Nel motivo di appello la richiesta, pure formulata in un autonomo motivo, si fondava in termini generici sulla sola considerazione che la somma di 400,00 euro era tale per cui era possibile riconoscere l'invocata attenuante. A fronte di tale apodittica censura la Corte territoriale, benché non abbia indicato in specifico che la richiesta era stata oggetto di motivo di appello, ha comunque risposto in termini congrui. In due diversi passaggi della sentenza impugnata, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato, prima, che "la somma di 400,00 euro nell'anno 201, ,non può, infatti, essere ritenuta esigua, essendo sicuramente connotata da significativo calore economico" e, poi, proprio in riferimento al trattamento sanzionatorio, che la pena risulta "manifestamente congrua ... sia con riferimento all'indebito profitto conseguito dallo stesso, ammontante a diverse centinaia di euro" (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Motivazione questa, coerente e logica, che risulta proporzionata alla consistenza della censura sollevata dalla difesa sul punto così che deve concludersi che la censura oggi proposta è manifestamente infondata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 10344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris