CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 22259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA dì FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza di Livorno in data 11 maggio 2022 che ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con la sentenza di condanna; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2023.