CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a FROSINONE il 12/12/1971 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in ragione della diversa tipologia delle sostanze e del non modico quantitativo delle stesse, elementi indicativi di non trascurabile offensività del fatto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiar P.Q.M