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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2020

Cassazione n. 22965/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22919/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A.GEMELLI, elettivamente domiciliata in ROMA

V. MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di C ORTE D'APPELLO ROMA n. 32/2020 depositata il08/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “A.

Gemelli” ricorre, sulla base dicinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 32 del 2020 della Corte di appello di Roma esponendo che: - aveva stipulato una polizza assicurativa con la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., con clausola “claims made”, per un anno a decorrere dal 31 dicembre 2005, con periodo annuale di ultrattività; - aveva inviato una denuncia il 12 aprile 2007 in relazione a un decesso, di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 aprile 2005 due giorni dopo il ricovero presso il nosocomio, oggetto di avvio delle indagini preliminari penali dopo il sequestro della cartella clinica avvenuto il 15 novembre 2006; - la compagnia di assicurazione aveva comunicato l’apertura del sinistro assumendo quindi la gestione della lite; - il procedimento penale diveniva “contro noti”, nel 2007, nei confronti di due medici dipendenti dal policlinico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - concluse le indagini penali, aveva preso visione della denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Tribuzio, risalente al 9 ottobre 2006; - all’udienza prelimi nare del 21 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato atto di costituzione di parte civile nei confronti dei due medici; - il giudice dell’udienza preliminare aveva prosciolto Gentiloni e rinviato a giudizio [OSCURATO:PERSONA]; - la società di assicurazione aveva a llora comunicato, nell’agosto del 2009, ribadendolo nell’ottobre 2009, che, essendo intervenuta la costituzione di parte civile nell’ottobre 2008, e ciò corrispondendo alla richiesta di danni cui correlare l’indennizzabilità, l’evento non rientrava in garanzia, a mente della clausola “claims made”; - il giudice penale di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] con statuizione di provvisionale di 80 mila euro, mentre la Corte di appello penale aveva pronunciato proscioglimento per intervenuta prescrizione; - per lo stesso sinistro erano stati sottoposti a giudizio penale altri medici; - il processo si era concluso con l’assoluzione degli imputati, ma la relativa pronuncia era stata impugnata, agli effetti civili, da [OSCURATO:PERSONA] in secondo grado; - la deducente avev a quindi convenuto le due compagnie di assicurazioni da cui si riteneva garantita, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la dichiarazione di efficacia della polizza ovvero per quella di nullità della clausola che condizionava la copertura alla richiesta di risarcimento fatta nel periodo assicurativo contrattuale; - il Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto volta ad accertamenti correlati a tutti gli accadimenti anche diversi occorsi durante il periodo di garanzia, e aveva rigettato la domanda quanto al sinistro di Tribuzio, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non vi era prova della pur affermata pendenza del giudizio avverso [OSCURATO:PERSONA], e, in comparsa conclusionale, il policlinico aveva indicato la definizione, con assoluzioni penali e rigetto delle domande civili, a carico della deducente e di tutti i medici dipendenti; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confondendo la domanda di manleva con quella di accertamento dell’efficacia della garanzia, rispetto alla quale ultima sussisteva l’interesse ad agire, a fronte dei procedimenti giurisdizionali conseguenti al sinistro e alla negazione della copertura da parte della società di assicurazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato travisando i fatti risultanti ovvero omettendo di esaminarli propriamente, poiché la definizione, con assoluzione e negazione dei risarcimenti, affermata in comparsa conclusionale di seconde cure, era riferita ad altri medici coinvolti in diversi sinistri, non a quello di Tribuzio relativamente al quale lo stesso giudicante aveva dato atto che vi era stata impugnazione agli effetti civili sia quanto a [OSCURATO:PERSONA] sia quanto agli altri medici coinvolti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che non vi era prova della pendenza del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre nella prima memoria di precisazione assertiva di prime cure era stata specificata l’evoluzione e dunque dimostrata la pendenza dei giudizi connessi al sinistro di Tribuzio; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non esaminando il rifiuto scritto della compagnia di assicurazione di prendere in carico il sinistro, di per sé sufficiente a legittimare le azioni, laddove la pendenza dei giudizi affermata nell’atto di appello era comunque rimasta incontestata; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 39, 295, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando illogicamente che il giudizio di manleva andava sospeso in attesa della definizione di quello sulla responsabilità dell’assicurato, per poi negare incomprensibilmente e illogicamente la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’efficacia della polizza; Consideratoche: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; deve preliminarmente evidenziarsi che la Corte territoriale ha affermato la necessità di un previo giudizio conclusivo sulla responsabilità dell’assicurato, con sospensione per ipotizzata pregiudizialità, rispetto a quello sulla responsabilità contrattuale assicurativa, quanto ai sinistri diversi da quello di Tribuzio (pag. 5 della sentenza gravata, ultimi 3 capoversi), che la ricorrente stessa indica in ricorso come “rinunciati”, ovvero oggetto di desistenza, in sede di secondo grado (pag. 12 del gravame, ultimo capoverso); quanto al sinistro Tribuzio, la Corte territoriale ha affermato che: - nell’atto di appello era stata affermata la pendenza dei giudizi avverso [OSCURATO:PERSONA] e altri medici imputati, a séguito delle impugnazioni delle decisioni di prime cure; - non era stata poi, però, dimostrata la persistente pendenza del primo giudizio e, comunque, in comparsa conclusionale era stato dato atto della definizione con proscioglimento e rigetto delle richieste di condanna penale e civile della struttura e di tutti i medici dipendenti; ora, il fatto che quest’ultima affermazione avesse fatto riferimento ad altri sinistri, e dunque altri medici, non può evincersi dal contenuto della memoria di emenda delle allegazioni – neppure di integrazione probatoria e dunque non “dimostrativa” – di primo grado; né tale potenziale concludenza si può ricavare da altro cui il ricorso si riferisca; la mancata contestazione di parte avversaria neppure è concludente a fronte dell’affermazione contenuta nella comparsa conclusionale, quale rilevata dal Collegio di merito; la negazione della copertura assicurativa, che potrebbe legittimare l’interesse all’azione di accertamento negativo, è svuotata così di pregnanza, rispetto alla ragione decisoria, che non nega, a ben vedere, la diversità tra l’azione di garanzia e quella di accertamento dell’efficacia della stessa (pag. 6 della sentenza impugnata, nono rigo e seguenti), ma afferma che, per la sussistenza del concreto interesse ad agire era necessaria la correlazione con uno specifico quanto concreto evento potenzialmente oggetto dell’incertezza, laddove, comevisto, quello relativo a Tribuzio era venuto meno in termini di possibile esposizione dell’assicurato, nell’accertamento svolto quale sopra riassunto e discusso; nel senso appena ricostruito, le deduzioni del ricorso non configurano un errore revocatorio come ipotizzato in controricorso, poiché si è trattato di punti controversi, ovvero discussi, su cui risulta pronuncia, ma, ciò nondimeno, come visto, rimangono deduzioni non correlate in misura concludente alla “ratio decidendi” compiutamente ricostruita e, così, non idoneamente intaccata dalle censure infine aspecifiche formulate in questa sede di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del disposit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22919/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A.GEMELLI, elettivamente domiciliata in ROMA V. MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di C ORTE D'APPELLO ROMA n. 32/2020 depositata il08/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “A. Gemelli” ricorre, sulla base dicinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 32 del 2020 della Corte di appello di Roma esponendo che: - aveva stipulato una polizza assicurativa con la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., con clausola “claims made”, per un anno a decorrere dal 31 dicembre 2005, con periodo annuale di ultrattività; - aveva inviato una denuncia il 12 aprile 2007 in relazione a un decesso, di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 aprile 2005 due giorni dopo il ricovero presso il nosocomio, oggetto di avvio delle indagini preliminari penali dopo il sequestro della cartella clinica avvenuto il 15 novembre 2006; - la compagnia di assicurazione aveva comunicato l’apertura del sinistro assumendo quindi la gestione della lite; - il procedimento penale diveniva “contro noti”, nel 2007, nei confronti di due medici dipendenti dal policlinico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - concluse le indagini penali, aveva preso visione della denuncia di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Tribuzio, risalente al 9 ottobre 2006; - all’udienza prelimi nare del 21 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato atto di costituzione di parte civile nei confronti dei due medici; - il giudice dell’udienza preliminare aveva prosciolto Gentiloni e rinviato a giudizio [OSCURATO:PERSONA]; - la società di assicurazione aveva a llora comunicato, nell’agosto del 2009, ribadendolo nell’ottobre 2009, che, essendo intervenuta la costituzione di parte civile nell’ottobre 2008, e ciò corrispondendo alla richiesta di danni cui correlare l’indennizzabilità, l’evento non rientrava in garanzia, a mente della clausola “claims made”; - il giudice penale di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] con statuizione di provvisionale di 80 mila euro, mentre la Corte di appello penale aveva pronunciato proscioglimento per intervenuta prescrizione; - per lo stesso sinistro erano stati sottoposti a giudizio penale altri medici; - il processo si era concluso con l’assoluzione degli imputati, ma la relativa pronuncia era stata impugnata, agli effetti civili, da [OSCURATO:PERSONA] in secondo grado; - la deducente avev a quindi convenuto le due compagnie di assicurazioni da cui si riteneva garantita, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la dichiarazione di efficacia della polizza ovvero per quella di nullità della clausola che condizionava la copertura alla richiesta di risarcimento fatta nel periodo assicurativo contrattuale; - il Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto volta ad accertamenti correlati a tutti gli accadimenti anche diversi occorsi durante il periodo di garanzia, e aveva rigettato la domanda quanto al sinistro di Tribuzio, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non vi era prova della pur affermata pendenza del giudizio avverso [OSCURATO:PERSONA], e, in comparsa conclusionale, il policlinico aveva indicato la definizione, con assoluzioni penali e rigetto delle domande civili, a carico della deducente e di tutti i medici dipendenti; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato confondendo la domanda di manleva con quella di accertamento dell’efficacia della garanzia, rispetto alla quale ultima sussisteva l’interesse ad agire, a fronte dei procedimenti giurisdizionali conseguenti al sinistro e alla negazione della copertura da parte della società di assicurazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato travisando i fatti risultanti ovvero omettendo di esaminarli propriamente, poiché la definizione, con assoluzione e negazione dei risarcimenti, affermata in comparsa conclusionale di seconde cure, era riferita ad altri medici coinvolti in diversi sinistri, non a quello di Tribuzio relativamente al quale lo stesso giudicante aveva dato atto che vi era stata impugnazione agli effetti civili sia quanto a [OSCURATO:PERSONA] sia quanto agli altri medici coinvolti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che non vi era prova della pendenza del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre nella prima memoria di precisazione assertiva di prime cure era stata specificata l’evoluzione e dunque dimostrata la pendenza dei giudizi connessi al sinistro di Tribuzio; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non esaminando il rifiuto scritto della compagnia di assicurazione di prendere in carico il sinistro, di per sé sufficiente a legittimare le azioni, laddove la pendenza dei giudizi affermata nell’atto di appello era comunque rimasta incontestata; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 39, 295, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando illogicamente che il giudizio di manleva andava sospeso in attesa della definizione di quello sulla responsabilità dell’assicurato, per poi negare incomprensibilmente e illogicamente la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’efficacia della polizza; Consideratoche: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; deve preliminarmente evidenziarsi che la Corte territoriale ha affermato la necessità di un previo giudizio conclusivo sulla responsabilità dell’assicurato, con sospensione per ipotizzata pregiudizialità, rispetto a quello sulla responsabilità contrattuale assicurativa, quanto ai sinistri diversi da quello di Tribuzio (pag. 5 della sentenza gravata, ultimi 3 capoversi), che la ricorrente stessa indica in ricorso come “rinunciati”, ovvero oggetto di desistenza, in sede di secondo grado (pag. 12 del gravame, ultimo capoverso); quanto al sinistro Tribuzio, la Corte territoriale ha affermato che: - nell’atto di appello era stata affermata la pendenza dei giudizi avverso [OSCURATO:PERSONA] e altri medici imputati, a séguito delle impugnazioni delle decisioni di prime cure; - non era stata poi, però, dimostrata la persistente pendenza del primo giudizio e, comunque, in comparsa conclusionale era stato dato atto della definizione con proscioglimento e rigetto delle richieste di condanna penale e civile della struttura e di tutti i medici dipendenti; ora, il fatto che quest’ultima affermazione avesse fatto riferimento ad altri sinistri, e dunque altri medici, non può evincersi dal contenuto della memoria di emenda delle allegazioni – neppure di integrazione probatoria e dunque non “dimostrativa” – di primo grado; né tale potenziale concludenza si può ricavare da altro cui il ricorso si riferisca; la mancata contestazione di parte avversaria neppure è concludente a fronte dell’affermazione contenuta nella comparsa conclusionale, quale rilevata dal Collegio di merito; la negazione della copertura assicurativa, che potrebbe legittimare l’interesse all’azione di accertamento negativo, è svuotata così di pregnanza, rispetto alla ragione decisoria, che non nega, a ben vedere, la diversità tra l’azione di garanzia e quella di accertamento dell’efficacia della stessa (pag. 6 della sentenza impugnata, nono rigo e seguenti), ma afferma che, per la sussistenza del concreto interesse ad agire era necessaria la correlazione con uno specifico quanto concreto evento potenzialmente oggetto dell’incertezza, laddove, comevisto, quello relativo a Tribuzio era venuto meno in termini di possibile esposizione dell’assicurato, nell’accertamento svolto quale sopra riassunto e discusso; nel senso appena ricostruito, le deduzioni del ricorso non configurano un errore revocatorio come ipotizzato in controricorso, poiché si è trattato di punti controversi, ovvero discussi, su cui risulta pronuncia, ma, ciò nondimeno, come visto, rimangono deduzioni non correlate in misura concludente alla “ratio decidendi” compiutamente ricostruita e, così, non idoneamente intaccata dalle censure infine aspecifiche formulate in questa sede di legittimità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del disposit
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