CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha dichiarato inammissibile e rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] DeLuca volta a ottenere la concessione delle misure alternative dell'affidamento inprova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare.A ragione ha osservato che il condannato, dopo avere indicato un domicilioove potere espletare la misura richiesta, si era reso irreperibile. Con talecondotta non solo aveva dimostrato di non avere la volontà di intraprenderealcun effettivo percorso di risocializzazione strumentale al suo reinserimentosociale, ma aveva reso impossibile la relazione da parte dell’UEPE sulla sua2. Con atto trasmesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, previasua qualificazione come ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato,per il tramite del difensore di fiducia, il descritto provvedimento, articolandoun’unica censura con cui denunzia violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.e del principio del contraddittorio ex art. 666 cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha valutato l’istanza depositata in data 4settembre 2025 nella quale aveva indicato il suo attuale domicilio, nonconsiderato nell’accertamento della sua irreperibilità, di fatto considerata decisivaper il rigetto dell’istanza, ed aveva allegato documentazione attestante ilregolare svolgimento di attività lavorativa in Germania, Stato in cui avevachiesto di eseguire la misura dell’affidamento in prova, ove concesso.[OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è fondato nei termini chiariti nel prosieguo.1. Dagli atti processuali risulta che l’odierno ricorrente, dopo la irrevocabilitàdella sentenza in esecuzione (15 giugno 2023), avvalendosi della facoltàriconosciuta dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ha avanzato al Tribunale disorveglianza una prima richiesta di concessione delle misure alternative a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], così attivando il procedimento che il Tribunale stessoavrebbe trattato all’udienza del 19 febbraio 2026.Prima della celebrazione di tale udienza (il 4 settembre 2025), [OSCURATO:PERSONA] hadepositato un'ulteriore richiesta in cui, ad integrazione di quella precedente, haindicato il domicilio dove era reperibile (Locher STR 31 – 65385 Rudesheim AMRH Germania) e ha specificato di voler eseguire l'affidamento in prova inGermania.Nonostante la loro astratta decisività ai fini della decisione, le informazionicontenute in questa seconda richiesta - che non risulta sia stata trattata edesaminata dal Tribunale in altro procedimento - ed il suo petitum sono state deltutto ignorati dal provvedimento impugnato: ciò è sufficiente per determinarne lanullità.2. La divisata omessa valutazione della richiesta e delle informazioni in essacontenute non è spiegabile con il suo eventuale deposito dopo la scadenza deltermine di trenta giorni previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.Va, infatti, ribadito che la disposizione da ultimo citata, nel prevedere lasospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentireall'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda dimisure alternative alla detenzione, introduce la regolamentazione delle modalitàdi esecuzione delle pene senza però pretendere il rispetto di requisiti previsti apena di inammissibilità dell'istanza e che, qualora l'interessato presenta ladomanda oltre il termine, l'esecuzione avrà comunque corso, ma l'istanza diaffidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo ladecisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cuiviene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Sez. 1, n.16363 del 05/03/2026, N., Rv. 289946 – 01; Sez. 1, 27617 del 14/06/2001,Dragutinovic, Rv. 219800 – 01; Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv.215959).In altri termini, il superamento del termine di trenta giorni, di cui all'art.656, comma 5, cod. proc. pen., pur comportando il ripristino dell’ordine dicarcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito didecidere sull'istanza di misura alternativa presentata, anche in data successivaalla scadenza del termine medesimo, senza che sia prevista dal codice di ritoalcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto.Per di più, nel caso in esame non si evince dagli atti se il superiore terminesia mai iniziato a decorrere non risultando trasmessa a questo Ufficio la notificaal condannato dell’ordine di esecuzione.3. In conclusione, la carenza e incompletezza della motivazione impongonol’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianzadi Catania per nuovo giudizio, che dovrà essere svolto alla luce dei principi soprarichiamati e previa complessiva valutazione degli elementi disponibili. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di CataniaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente