CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 35582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4101/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1 039 / 20 1 4 , depositata il 18/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Venezia che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633 per il mancato pagamento di Irap, Iva, Irpef e relative addizionali. 2. L’Ufficioriteneva che la contribuente fosse decaduta dal beneficio del pagamento rateale di cui all’art. 3-bis, d.lgs. 18 dicembre1997, n. 462 avendo versato la prima rata con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 18 febbraio 2011. 3. La C.t.p., pur rilevando il tardivo pagamento, riteneva che l’errore fosse scusabile e che non vi fossestato danno per l’Erario. Per l’effetto accoglieva il ricorso. 4. La C.t.r. confermava la sentenza dichiarando il diritto della contribuente a continuare a godere della rateizzazione. Rilevava che la decadenza era prevista per il mancato pagamento; che il ritardo non aveva recato danno; che non vi era violazione degliartt. 2, comma 2, e 3-bis, commi3 e 4, d.lgs. n. 462 del 1997; che doveva tenersi conto della buona fede della contribuente;che sussistevano i presupposti per l’applicazione del principio del favor reidi cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 3 - bis , comma 3 e 4, d.lgs. 1997, n. 462. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato il mancato pagamento della prima rata nel termine stabilito, ha escluso la violazione dell’art. 3-biscit. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 3-bis, comma 3 e 4, d.lgs. n. 462 del1997 e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l’esimente dell’errore scusabile. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.l.2 marzo 2012 n. 16 e dell’art. 3 d.lgs. n. 462 del1997 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la legge sopravvenuta secondo il principio del favor rei. Osserva che l l’art. 1 cit. era entrato in vigore il 2 marzo 2012; che la legge non ha effetto retroattivo; che la contribuente era decaduta dal beneficio della rateizzazione nel 2011; che la cartella era stata emessa prima dell’entrata in vigore della detta norma. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 4.1. L’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione vigente ratione temporisstabiliva, per il caso di rateizzazionedi somme dovute a seguito di controlli automatici, che in caso di mancato pagamento di una solarata vi fosse la decadenza dal beneficio . Questa Corte ha chiarito che tale disposizione non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento,come pacificamente avvenuto nel caso di specie,e mancato versamento della rata (Cass. 07/06/2023, n. 16062, Cass. 13/11/2017, n. 26776). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 4.2. Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 ha poi innovato la materia,sostituendo il comma 4 con i nuovi commi 4 e 4-bis, confermando la decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata e prevedendo, invece, per le rate successive detto effetto solo ove il pagamento non avvenga entro la scadenza del termine previsto per la rata successiva. 4.3. Nella fattispecie in esame non è contestato che la contribuente ha omesso di pagare nel termine la prima rata, sicché tale omissione (anche alla luce di quanto previsto con le successive modifiche) ha comportatola decadenza dal beneficio della rateizzazione. E' evidente, infatti, dallo stesso tenore letterale della disposizione intervenuta successivamente che le meno gravi conseguenze per i ritardi nel pagamento delle rate successive sono state previste solo se sia stato tempestivo e regolare il pagamento della prima rata, per la quale la tardività (come è accaduto nella specie) equivale ad omissione e comporta ladecadenza dal beneficio . Non si pone, pertanto, alcuna questione relativa all’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole. 4.4. Quanto all'esiguità del ritardo, all'epoca dei fatti esso era irrilevante. Ciò torva conferma nel fatto che una fattispecie di lieve inadempimento idonea a escludere la decadenza è stata preista dall’art. 3. d.lgs. n. 159 del 2015 che introdotto l’art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva (Cass. 24/12/2020, n. 29512, Cass.04/06/2018, n. 14279). 4.5. Deve aggiungersi che, p oiché il ritardato pagamento dellarata ha determinato la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione,non è rilevante lo stato soggettivo di questi, posto che la sua eventuale buona fede non appare in ogni caso idonea ad Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 impedire l'effetto decadenziale(cfr. Cass. 21/09/2023, n. 29537, Cass.24/10/2016, n. 21416 in materia di condono). Per altro,l'errore può ritenersi scusabile solo ove il soggetto abbia osservato una normale diligenza oppure in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo. 4.6. Infine, la questione oggetto del contendere attiene esclusivamente alla decadenza dal beneficio della rateizzazioneex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 e no n all’eve ntuale applicazione di sanzioni; resta , pertanto, estraneo alla fattispecie in esame quanto disposto dall’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997. 4.7. In contrasto con tali principi la C.t.r.ha ritenuto di escludere la decadenza assumendo che il ritardo non aveva avuto conseguenze per il Fisco e che si fosse in presenza di un errorescusabile sulla base di una generica nozione di buona fede nel ritardo ; che dovesse applicarsi alla contribuente la disciplina successiva più favorevole, secondo il principio del favor rei; che sussistessero i presupposti di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997. C osì motivando , la C.t.r. ha eli so impropriamente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto e la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 6. L’andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese delle fasi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; dichiara interamente compensate le sp ese del giudizio di merito; c ondanna Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 l’intimata a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di l