CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20073-2021 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 241/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20073 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 20073/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 241 del 2021 la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di differenze retributive da lavoro straordinario, la somma di euro 13.682,59, oltre accessori. 2. I giudici di seconde cure, in sintesi e per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto non valido il disconoscimento dei dischi cronotachigrafi, operato nell'interesse del Galletta, perché avvenuto con un atto a firma dei soli procuratori, non muniti di procura speciale, e non dalla parte; conseguentemente hanno rilevato la efficacia probatoria di parte dei dischi, prodotti in originale nel giudizio di appello dal lavoratore, e hanno reputato corrette le risultanze della disposta consulenza tecnica che aveva accertato, per il titolo posto a fondamento della domanda, un credito per lavoro straordinario di euro 13.682,59, specificando che il suddetto importo non concorreva a determinare il TFR e che alcun danno spettava a titolo di usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi nè poteva essere emessa, per i relativi obblighi contributivi, sentenza di condanna nei confronti dell'INPS non essendo stato il giudizio esteso anche nei confronti di questo. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cc e degli artt. 214 e 215 cpc, in relazione all'art. 84 cpc, per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato che il disconoscimento dei dischi cronotachigrafi non era valido perché non RG 20073/2021 effettuato personalmente dal Galletta ma dal suo procuratore ad litem con la comparsa di costituzione in giudizio. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2719 e 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto che i dischi cronotachigrafi, contestati, costituissero da soli piena prova dell'effettuazione del lavoro e dello straordinario. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione del RDL 15 marzo 1923 n. 692 e regolamenti di esecuzione nn. 1955 e 1956 del 1923, dell'art. 11 bis comma 2, in riferimento all'art. 11 co. 6 lett. a) CCNL di settore, e dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere tenuto conto la Corte di appello dei rilievi mossi all'elaborato peritale circa la durata massima della giornata lavorativa calibrata in relazione alle mansioni di autista svolte dal Toscano. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 n. 5 cpc, dell'art. 420 co. 5 e dell'art. 437 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito acquisito dei dischi cronotachigrafi, secondo il Toscano originali, pur a fronte della tempestiva contestazione di conformità ad essi delle copie effettuata da esso Galletta e, poi, per averli ritenuti validi come unica prova della effettuazione del lavoro straordinario. 6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 102 cpc, perché, pur avendo il Toscano aveva avanzato domanda di pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, non era stata disposta la chiamata in causa dell'INPS. 7. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta il malgoverno delle statuizioni sulle spese di giudizio che avrebbero dovuto essere poste a carico del Toscano. 8. Il primo motivo è inammissibile. 9. Infatti, se è vero che l'assunto della Corte territoriale, lì dove si è ritenuto che l'atto di disconoscimento delle copie rispetto agli originali dovesse provenire personalmente dalla parte contro cui la scrittura era stata prodotta e non potesse essere inserito anche in una memoria a firma dei 2 iv, RG 20073/2021 soli procuratori, sia errata in diritto in quanto, in sede di legittimità è stato affermato che il disconoscimento della scrittura privata rientra nei poteri conferiti al difensore con la procura alle liti, essendo di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa, ma concerne l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova (Cass. n. 2318/2010), tuttavia la gravata sentenza è fondata anche su un'altra argomentazione in virtù della quale si è dato atto che il Toscano aveva prodotto, nel corso del giudizio, alcuni originali dei dischi cronotachigrafi (limitatamente agli anni 1991 -96 e 2005-2006) e, in relazione ad essi, che non erano stati successivamente disconosciuti nella loro autenticità ma solo nel valore probatorio, è stata valutata, attraverso una consulenza tecnica di ufficio, la fondatezza della pretesa del lavoratore. 10. La pronuncia non è fondata, quindi, solo sulla ritenuta invalidità del disconoscimento delle copie dei dischi, ma è più articolata e ha avuto riguardo anche alla successiva produzione, da parte del Toscano, degli originali in suo possesso in relazione ai quali è stata, poi, accertata l'esecuzione di lavoro straordinario: originali che, si ribadisce, non risulta che siano stati nuovamente contestati nella loro autenticità come sarebbe stato, invece, necessario (Cass. n. 16551/2015). 11. L'eventuale accoglimento della censura, per la erroneità della statuizione della Corte di merito, non potrebbe comunque portare all'annullamento della sentenza impugnata e, quindi, va ravvisata la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla prospettata doglianza. 12. Il secondo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza. 13. In primo luogo, va osservato che, non essendo stati disconosciuti nella loro autenticità i dischi cronotachigrafi, depositati in primo grado ma acquisiti processualmente in originale solo nel giudizio di appello, gli stessi devono considerarsi idonei a costituire una pina prova per l'accertamento del lavoro straordinario prestato e della sua effettiva entità (Cass. n. 10366/2014; Cass. n. 17226/2016). 14. In secondo luogo, alcun error in procedendo è ravvisabile nell'operato dei giudici di seconde cure perché, da un lato, l'acquisizione di RG 20073/2021 nuovi documenti, da parte del giudice di appello, rientra nei poteri discrezionali riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cpc e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26117/2016) e, dall'altro, perché in tema di appello, non costituisce "nuova" produzione il deposito in originale di un documento la cui copia sia stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi di una regolarizzazione formale del precedente deposito, tempestivamente avvenuto, nei cui confronti la controparte può esercitare tutte le sue facoltà anche in ordine ad un eventuale disconoscimento di autenticità. 15. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità perché nella censura non sono stati riportati i conteggi analitici del CTU e quelli dell'odierno ricorrente onde consentire a questo Collegio un accurato e completo esame della doglianza. 16. Invero la Corte distrettuale, facendo proprie le conclusioni del CTU e superando, quindi, implicitamente tutte le contestazioni sollevate, ha specificato che: a) i dischi considerati utili erano solo quelli relativi agli anni dal 1991 al 1996 e dal 2005 al 2006; b) le operazioni avevano avuto riguardo ai tempi di percorrenza registrati su ciascun cronotachigrafo allegato e ricavando le ore lavorate prestate in ciascun giorno; c) il CCNL di settore, cui si era fatto riferimento per il calcolo del compenso, era quello del 29.5.1989 e successivi rinnovi economici e normativi. 17. A fronte di tale accertamento, comunque di merito e adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, la articolazione della censura, come detto, non è specifica limitatamente ai punti in cui si deduce che l'elaborato del CTU sarebbe stato errato ai fini di rilevare un eventuale travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. 18. Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente in quanto, non essendo stata disposta la condanna al pagamento dei contributi riguardanti il riconosciuto lavoro straordinario in favore dell'INPS, chi può eventualmente dolersi della mancata integrazione del contraddittorio è unicamente l'Istituto previdenziale. 19. Il sesto motivo è infondato poiché la Corte distrettuale ha, nelle statuizioni sulle spese di lite, applicato correttamente il principio della 4 [OSCURATO:PERSONA] 20073/2021 soccombenza, stante il riconoscimento, seppure parziale, della originaria domanda. 20. Alla stregua di quanto esposto ritiene il Collegio che il ricorso deve essere rigettato. 21. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità 4)- che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par