CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata ridotta la pena inflitta per il delitto di bancarotta semplice nei confronti dell'imputato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, propone doglianze in fatto e meramente riproduttive di quelle già disattese in sede di gravame, avendo la Corte di Appello ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del prevenuto, richiamando il dato documentale e la mancata collaborazione con la curatela. 3. Considerato che anche il secondo motivo di censura, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confronta con la pronuncia impugnata, che ha giustificato il diniego in ragione delle modalità della condotta e dei plurimi precedenti da cui l'imputato risulta gravato. 4. Rilevato che sono inammissibili, infine, anche il terzo ed il quarto motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio. In primo luogo, la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omette il confronto con la motivazione impugnata, che ha dato conto della mancanza di elementi di segno positivo valorizzabili a tal fine, in linea con quanto stabilito, tra le altre, da Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489. Quanto alla commisurazione della pena, è da rilevare che la Corte territoriale ha accolto il motivo proposto in sede di gravame rideterminandone l'entità, mentre il motivo sulla mancata disapplicazione della recidiva risulta proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità. 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d