CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di C:atania confermava la sentenza con cui il tribunale di Ragusa, in data 13.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 bis e 625, co. 1, n. 2), in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato eccependo la mancata dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del Giacchi, per essere il reato per cui si procede estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da un motivo manifestamente infondato, in quanto il ricorrente trascura che, essendo stata contestata in fatto e ritenuta dal tribunale la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, il massimo della pena edittale da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, c.p., trattandosi di circostanza aggravante a effetto speciale, è pari a dieci anni di reclusione, giusta la previsione dell'art. 624 bis, co. 3, c.p., vigente all'epoca di consumazione del reato, con la conseguenza che, trattandosi di reato commesso il 14.2.2012 e tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, il termine di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 161, c.p., nella sua estensione massima non era perento alla data di pronuncia della sentenza di appello (10.5.2023) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibililtà (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in