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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07447/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 9701/2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e TeodosioPafundi, come da procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e RobertoTrevia, come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 28/2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino indata 12/01/2021 e notificata il 10/02/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cuneo, la nipoteMuriel Bria, assumendo che in data 31 ottobre 2009 aveva, con atto dicompravendita prima casa redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Ceva,venduto alla convenuta la piena proprietà di un immobile sito in Comune diNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026Diano Marina (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, per un importo euro125.000,00, corrisposto a mezzo di un assegno bancario poi risultato noncoperto e, quindi, restituito all’emittente.

Chiedeva, pertanto, condannarsila convenuta a corrispondergli la predetta somma, le tasse, le imposte, glioneri ed i tributi comunali da lui anticipati e gli esborsi sostenuti per lamessa in sicurezza dell’immobile compravenduto, nonchè a rimuoverel’interclusione posta dalla Bria in uno degli ingressi al fabbricato alienato.Nel costituirsi in giudizio, la Bria deduceva che, come desumibile dall’art. 2del detto contratto di vendita, l’Alulli aveva rilasciato ampia e finalequietanza a saldo del pagamento del prezzo, avendo ricevuto la sommapattuita prima della data di stipula, che non corrispondeva a verità chel’assegno le fosse stato riconsegnato in quanto privo di fondi e che l’attoreancora non aveva provveduto a liberare l’immobile dalle diverse formalità(ipoteche) che su di esso gravavano.

Tanto dedotto, chiedeva, per quantoqui ancora rileva, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà insuo capo dell’alloggio in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, el’attore inadempiente ai sensi dell’art. 5 dell’atto di compravendita e, perl’effetto, condannarlo al pagamento, in suo favore, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto di unasomma di denaro da determinarsi ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. edordinarsi all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellare tutte le formalità pregiudizievoli gravantisull’immobile, ed accertare e dichiarare illegittimi i lavori realizzati dall’Allullisul lastrico solare e, per l’effetto, condannarlo all’immediata rimozione, apropria cura e spese, di tali opere ed al pagamento, in suo favore, di unasomma a titolo di risarcimento dei danni nel frattempo occorsi, ivi compresoquello morale patito, da determinarsi, occorrendo, secondo equità ex art.2056 c.c..2.

Il Tribunale di Cuneo, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alprimo la somma complessiva di euro 898,44, rigettando tutte le restantidomande di parte attrice, e, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da parte convenuta, dichiarava quest’ultima piena edNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026esclusiva proprietaria dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla Via ReginaMargherita n. 16, e, per l’effetto, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di consegnare alla Briale chiavi per accedere al predetto immobile, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellaretutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, per l’effetto, locondannava al pagamento, in favore della Bria, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto, dellasomma giornaliera di euro 100,00, nonchè alla rimessione in pristino stato,a propria cura e spese, del lastrico solare – terrazza comune,condannandolo al pagamento, in favore della Bria, a titolo di risarcimentodel danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione.3.

Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, inparziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di 125.000,00, oltre interessi legali,mentre rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla Bria relativealla condanna dell’appellante alla cancellazione di tutte le formalitàpregiudizievoli gravanti sull’immobile, al pagamento in favore della Briadella somma giornaliera di 100,00 euro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., allarimessione in pristino dell’immobile e al pagamento del risarcimento deldanno come liquidato in 5.000,00 euro.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon nota congiunta del 5.3.2026, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., daun lato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e al giudizio di cassazioneiscritto al n. 9701/2021 R.G., in attuazione dell'accordo transattivointervenuto tra le parti, e, dall’altro lato, il controricorrente ha accettato larinuncia.

L’atto risulta sottoscritto sia dalle parti personalmente che dairispettivi difensori.Per l’effetto, le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio dicassazione con integrale compensazione delle relative spese legali.La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c.,Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioniper dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.In base al quarto comma dell’art. 391 c.p.c., nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, avendo aderito alla rinuncia lealtre parti e i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato,dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica.Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026L A C O R T E SUPREMA D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILERinuncia ricorsoComposta daChiara [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 9701/2021Cesare Trapuzzano - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 9701/2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e TeodosioPafundi, come da procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e RobertoTrevia, come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 28/2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino indata 12/01/2021 e notificata il 10/02/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cuneo, la nipoteMuriel Bria, assumendo che in data 31 ottobre 2009 aveva, con atto dicompravendita prima casa redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Ceva,venduto alla convenuta la piena proprietà di un immobile sito in Comune diNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026Diano Marina (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, per un importo euro125.000,00, corrisposto a mezzo di un assegno bancario poi risultato noncoperto e, quindi, restituito all’emittente.

Chiedeva, pertanto, condannarsila convenuta a corrispondergli la predetta somma, le tasse, le imposte, glioneri ed i tributi comunali da lui anticipati e gli esborsi sostenuti per lamessa in sicurezza dell’immobile compravenduto, nonchè a rimuoverel’interclusione posta dalla Bria in uno degli ingressi al fabbricato alienato.Nel costituirsi in giudizio, la Bria deduceva che, come desumibile dall’art. 2del detto contratto di vendita, l’Alulli aveva rilasciato ampia e finalequietanza a saldo del pagamento del prezzo, avendo ricevuto la sommapattuita prima della data di stipula, che non corrispondeva a verità chel’assegno le fosse stato riconsegnato in quanto privo di fondi e che l’attoreancora non aveva provveduto a liberare l’immobile dalle diverse formalità(ipoteche) che su di esso gravavano.

Tanto dedotto, chiedeva, per quantoqui ancora rileva, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà insuo capo dell’alloggio in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, el’attore inadempiente ai sensi dell’art. 5 dell’atto di compravendita e, perl’effetto, condannarlo al pagamento, in suo favore, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto di unasomma di denaro da determinarsi ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. edordinarsi all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellare tutte le formalità pregiudizievoli gravantisull’immobile, ed accertare e dichiarare illegittimi i lavori realizzati dall’Allullisul lastrico solare e, per l’effetto, condannarlo all’immediata rimozione, apropria cura e spese, di tali opere ed al pagamento, in suo favore, di unasomma a titolo di risarcimento dei danni nel frattempo occorsi, ivi compresoquello morale patito, da determinarsi, occorrendo, secondo equità ex art.2056 c.c..2.

Il Tribunale di Cuneo, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alprimo la somma complessiva di euro 898,44, rigettando tutte le restantidomande di parte attrice, e, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da parte convenuta, dichiarava quest’ultima piena edNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026esclusiva proprietaria dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla Via ReginaMargherita n. 16, e, per l’effetto, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di consegnare alla Briale chiavi per accedere al predetto immobile, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellaretutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, per l’effetto, locondannava al pagamento, in favore della Bria, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto, dellasomma giornaliera di euro 100,00, nonchè alla rimessione in pristino stato,a propria cura e spese, del lastrico solare – terrazza comune,condannandolo al pagamento, in favore della Bria, a titolo di risarcimentodel danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione.3.

Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, inparziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di 125.000,00, oltre interessi legali,mentre rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla Bria relativealla condanna dell’appellante alla cancellazione di tutte le formalitàpregiudizievoli gravanti sull’immobile, al pagamento in favore della Briadella somma giornaliera di 100,00 euro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., allarimessione in pristino dell’immobile e al pagamento del risarcimento deldanno come liquidato in 5.000,00 euro.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon nota congiunta del 5.3.2026, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., daun lato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e al giudizio di cassazioneiscritto al n. 9701/2021 R.G., in attuazione dell'accordo transattivointervenuto tra le parti, e, dall’altro lato, il controricorrente ha accettato larinuncia.

L’atto risulta sottoscritto sia dalle parti personalmente che dairispettivi difensori.Per l’effetto, le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio dicassazione con integrale compensazione delle relative spese legali.La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c.,Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioniper dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.In base al quarto comma dell’art. 391 c.p.c., nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, avendo aderito alla rinuncia lealtre parti e i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato,dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 9701/2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e TeodosioPafundi, come da procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e RobertoTrevia, come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 28/2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino indata 12/01/2021 e notificata il 10/02/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cuneo, la nipoteMuriel Bria, assumendo che in data 31 ottobre 2009 aveva, con atto dicompravendita prima casa redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Ceva,venduto alla convenuta la piena proprietà di un immobile sito in Comune diNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026Diano Marina (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, per un importo euro125.000,00, corrisposto a mezzo di un assegno bancario poi risultato noncoperto e, quindi, restituito all’emittente. Chiedeva, pertanto, condannarsila convenuta a corrispondergli la predetta somma, le tasse, le imposte, glioneri ed i tributi comunali da lui anticipati e gli esborsi sostenuti per lamessa in sicurezza dell’immobile compravenduto, nonchè a rimuoverel’interclusione posta dalla Bria in uno degli ingressi al fabbricato alienato.Nel costituirsi in giudizio, la Bria deduceva che, come desumibile dall’art. 2del detto contratto di vendita, l’Alulli aveva rilasciato ampia e finalequietanza a saldo del pagamento del prezzo, avendo ricevuto la sommapattuita prima della data di stipula, che non corrispondeva a verità chel’assegno le fosse stato riconsegnato in quanto privo di fondi e che l’attoreancora non aveva provveduto a liberare l’immobile dalle diverse formalità(ipoteche) che su di esso gravavano. Tanto dedotto, chiedeva, per quantoqui ancora rileva, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà insuo capo dell’alloggio in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, el’attore inadempiente ai sensi dell’art. 5 dell’atto di compravendita e, perl’effetto, condannarlo al pagamento, in suo favore, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto di unasomma di denaro da determinarsi ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. edordinarsi all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellare tutte le formalità pregiudizievoli gravantisull’immobile, ed accertare e dichiarare illegittimi i lavori realizzati dall’Allullisul lastrico solare e, per l’effetto, condannarlo all’immediata rimozione, apropria cura e spese, di tali opere ed al pagamento, in suo favore, di unasomma a titolo di risarcimento dei danni nel frattempo occorsi, ivi compresoquello morale patito, da determinarsi, occorrendo, secondo equità ex art.2056 c.c..2. Il Tribunale di Cuneo, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alprimo la somma complessiva di euro 898,44, rigettando tutte le restantidomande di parte attrice, e, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da parte convenuta, dichiarava quest’ultima piena edNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026esclusiva proprietaria dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla Via ReginaMargherita n. 16, e, per l’effetto, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di consegnare alla Briale chiavi per accedere al predetto immobile, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellaretutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, per l’effetto, locondannava al pagamento, in favore della Bria, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto, dellasomma giornaliera di euro 100,00, nonchè alla rimessione in pristino stato,a propria cura e spese, del lastrico solare – terrazza comune,condannandolo al pagamento, in favore della Bria, a titolo di risarcimentodel danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, inparziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di 125.000,00, oltre interessi legali,mentre rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla Bria relativealla condanna dell’appellante alla cancellazione di tutte le formalitàpregiudizievoli gravanti sull’immobile, al pagamento in favore della Briadella somma giornaliera di 100,00 euro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., allarimessione in pristino dell’immobile e al pagamento del risarcimento deldanno come liquidato in 5.000,00 euro.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon nota congiunta del 5.3.2026, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., daun lato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e al giudizio di cassazioneiscritto al n. 9701/2021 R.G., in attuazione dell'accordo transattivointervenuto tra le parti, e, dall’altro lato, il controricorrente ha accettato larinuncia. L’atto risulta sottoscritto sia dalle parti personalmente che dairispettivi difensori.Per l’effetto, le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio dicassazione con integrale compensazione delle relative spese legali.La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c.,Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioniper dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.In base al quarto comma dell’art. 391 c.p.c., nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, avendo aderito alla rinuncia lealtre parti e i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato,dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica.Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026L A  C O R T E SUPREMA D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILERinuncia ricorsoComposta daChiara [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 9701/2021Cesare Trapuzzano - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 9701/2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e TeodosioPafundi, come da procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e RobertoTrevia, come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 28/2021 emessa dalla Corte d’appello di Torino indata 12/01/2021 e notificata il 10/02/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cuneo, la nipoteMuriel Bria, assumendo che in data 31 ottobre 2009 aveva, con atto dicompravendita prima casa redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Ceva,venduto alla convenuta la piena proprietà di un immobile sito in Comune diNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026Diano Marina (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, per un importo euro125.000,00, corrisposto a mezzo di un assegno bancario poi risultato noncoperto e, quindi, restituito all’emittente. Chiedeva, pertanto, condannarsila convenuta a corrispondergli la predetta somma, le tasse, le imposte, glioneri ed i tributi comunali da lui anticipati e gli esborsi sostenuti per lamessa in sicurezza dell’immobile compravenduto, nonchè a rimuoverel’interclusione posta dalla Bria in uno degli ingressi al fabbricato alienato.Nel costituirsi in giudizio, la Bria deduceva che, come desumibile dall’art. 2del detto contratto di vendita, l’Alulli aveva rilasciato ampia e finalequietanza a saldo del pagamento del prezzo, avendo ricevuto la sommapattuita prima della data di stipula, che non corrispondeva a verità chel’assegno le fosse stato riconsegnato in quanto privo di fondi e che l’attoreancora non aveva provveduto a liberare l’immobile dalle diverse formalità(ipoteche) che su di esso gravavano. Tanto dedotto, chiedeva, per quantoqui ancora rileva, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà insuo capo dell’alloggio in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, el’attore inadempiente ai sensi dell’art. 5 dell’atto di compravendita e, perl’effetto, condannarlo al pagamento, in suo favore, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto di unasomma di denaro da determinarsi ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. edordinarsi all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellare tutte le formalità pregiudizievoli gravantisull’immobile, ed accertare e dichiarare illegittimi i lavori realizzati dall’Allullisul lastrico solare e, per l’effetto, condannarlo all’immediata rimozione, apropria cura e spese, di tali opere ed al pagamento, in suo favore, di unasomma a titolo di risarcimento dei danni nel frattempo occorsi, ivi compresoquello morale patito, da determinarsi, occorrendo, secondo equità ex art.2056 c.c..2. Il Tribunale di Cuneo, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alprimo la somma complessiva di euro 898,44, rigettando tutte le restantidomande di parte attrice, e, in accoglimento, per quanto di ragione, delledomande proposte da parte convenuta, dichiarava quest’ultima piena edNumero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026esclusiva proprietaria dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla Via ReginaMargherita n. 16, e, per l’effetto, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di consegnare alla Briale chiavi per accedere al predetto immobile, ordinava all’[OSCURATO:PERSONA] di cancellaretutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, per l’effetto, locondannava al pagamento, in favore della Bria, fino alla liberazione delleformalità pregiudizievoli a carico dell’immobile compravenduto, dellasomma giornaliera di euro 100,00, nonchè alla rimessione in pristino stato,a propria cura e spese, del lastrico solare – terrazza comune,condannandolo al pagamento, in favore della Bria, a titolo di risarcimentodel danno, della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, inparziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di 125.000,00, oltre interessi legali,mentre rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla Bria relativealla condanna dell’appellante alla cancellazione di tutte le formalitàpregiudizievoli gravanti sull’immobile, al pagamento in favore della Briadella somma giornaliera di 100,00 euro ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., allarimessione in pristino dell’immobile e al pagamento del risarcimento deldanno come liquidato in 5.000,00 euro.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon nota congiunta del 5.3.2026, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., daun lato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e al giudizio di cassazioneiscritto al n. 9701/2021 R.G., in attuazione dell'accordo transattivointervenuto tra le parti, e, dall’altro lato, il controricorrente ha accettato larinuncia. L’atto risulta sottoscritto sia dalle parti personalmente che dairispettivi difensori.Per l’effetto, le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio dicassazione con integrale compensazione delle relative spese legali.La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c.,Numero registro generale 9701/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 7447/2026Data pubblicazione 28/03/2026per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioniper dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.In base al quarto comma dell’art. 391 c.p.c., nessuna pronuncia va adottatain ordine alle spese del presente giudizio, avendo aderito alla rinuncia lealtre parti e i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato,dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris