CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42966/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 18/11/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Livorno per il reato di tentato furto della somma di 250 euro appena prelevate dal bancomat da [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di acquisizione di una planimetria dei luoghi, che dimostrerebbe che il fatto si è verificato a distanza di circa 70-80 metri dal bancomat, e che la circostanza avrebbe dovuto far escludere la contestata aggravante. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha precisato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 8 ter, cod. pen. non è calibrata sulla vicinanza dello sportello bancomat al fatto, ma sulla circostanza che la persona sia vittima del furto nell'immediatezza del prelievo di denaro da uno sportello bancario. Nel caso in esame, a prescindere dal rilievo della indubbia prossimità dello sportello bancomat rispetto al furto - secondo la stessa deduzione delle ricorrenti -, rileva che il fatto sia stato commesso ai danni di una persona che aveva appena prelevato il denaro. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10