CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1992
Cassazione n. 07605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 18 marzo 2025 ha ridotto la p en a inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 ad anni uno e mesi uno di reclusione. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato denunciando violazione di legge. In particolare,lamenta il ricorrente la dosimetriasanzionatoria, particolarmente aspra e non sorretta da adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). Il ricorrente, a fronte di una soddisfacente motivazione in punto alla dosimetria sanzionatoria che si pone ai limiti edittali minimi della rubrica, che sterilizza l’aggravante della recidiva con la concessione delle generiche in un giudizio di necessitata equivalenza e che determina un aumento del tutto minimo per il delitto posto in continuazione espone argomentazioni del tutto generiche e prive della necessaria incisività rispetto all’ordito motivazionale avversato. E’ in ognicaso principio più volte affermato da qu e sta Corte quello secondo il quale l’onere motivazionale è tanto è più stringente quanto più la determinazione del trattamento sanzionatorio sia deteriore per l’imputato, ciò in quanto tanto più è favorevole all’imputato tanto meno è individuabile un abuso del potere discrezionale; in tema, ad esempio, in tema di pene accessorie si è affermato che ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo. (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01). Analogamente in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche si è affermato che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058 - 01) Anche in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa