CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 17040/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 9 ottobre 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui interessa, rideterminava la penainflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione eviolazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito nonaveva reso una motivazione in relazione alla ritenuta responsabilitàdell’imputato, che prevedeva uno scrutinio che poteva essere effettuato in ognistato e grado del processo, e pertanto anche anteriormente all’accordointervenuto fra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile.Trova applicazione, nel caso di specie, il principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, intema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1,comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdelle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]