CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 09910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, accertati a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato - censurato per la mancata riformulazione del reato di cui al capo 2 ex art. 712 cod. pen. - e della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 20/02/2021, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato oggetto di contestazione, che non consentivano la riformulazione del delitto di cui al capo 2 della rubrica ex art. 712 cod. pen. La riformulazione invocata dalla difesa del ricorrente, infatti, oltre che illogica e processualmente incongrua, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018,,Mazzeo, Rv. 272995-01). In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, che imponevano l'applicazione della recidiva e non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tali conclusioni appaiono ineccepibili, dovendosi, in proposito, evidenziare che le attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente