Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:942
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0321(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE
(causa T‑321/17)
«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Venir meno dell’oggetto della controversia – Perdita dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione della Banca centrale europea (BCE) recante revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Decisione abrogata e sostituita da una decisione di identico contenuto adottata nell’ambito del procedimento di riesame – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 131)
(v. punti 29, 34, 35, 50-52 e 55)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza, nell’atto introduttivo del giudizio, dell’indicazione precisa del fondamento giuridico del ricorso nonché di un argomento che sviluppi i motivi dedotti – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 56, 60-64)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2017-213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 della Banca centrale europea del 23 marzo 2017, recante revoca dell’autorizzazione per l’accesso alle attività di ente creditizio della [OSCURATO:PERSONA] plc e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.
2)
La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
3)
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] plc, la Nevestor SA e la [OSCURATO:PERSONA] plc e la Banca centrale europea (BCE) sono condannati ciascuno a sopportare le proprie spese relative alla domanda di annullamento
4)
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Nevestor e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della BCE relative alla domanda di risarcimento danni
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.