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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06346/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha respinto l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010; è stata affermata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo di commissione di altri delitti in ragione del fatto che solo pochi mesi prima della decisione si era verificato l'arresto in flagranza del condannato per spaccio di sostanza stupefacente, ossia reato della stessa indole di quelli precedentemente commessi; in tal senso sono stati richiamati anche i precedenti penali e la mancanza di attività lavorativa; il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente richiamato anche l'inidoneità del domicilio indicato; ritenuto che: a fronte di tale motivazione l'unico motivo di ricorso contiene argomenti che tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto e, comunque, non spiega (a dispetto della rubrica che preannuncia la censura di «assenza di corrispondenza fra devoluto e decisione») quale sarebbero gli argomenti del reclamo che non sarebbero stati oggetto di disamina da parte del Tribunale; le censure proposte si pongono in termini di eterogeneità rispetto alle puntuali considerazioni svolte nel provvedimento impugnato; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha respinto l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010; è stata affermata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo di commissione di altri delitti in ragione del fatto che solo pochi mesi prima della decisione si era verificato l'arresto in flagranza del condannato per spaccio di sostanza stupefacente, ossia reato della stessa indole di quelli precedentemente commessi; in tal senso sono stati richiamati anche i precedenti penali e la mancanza di attività lavorativa; il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente richiamato anche l'inidoneità del domicilio indicato; ritenuto che: a fronte di tale motivazione l'unico motivo di ricorso contiene argomenti che tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto e, comunque, non spiega (a dispetto della rubrica che preannuncia la censura di «assenza di corrispondenza fra devoluto e decisione») quale sarebbero gli argomenti del reclamo che non sarebbero stati oggetto di disamina da parte del Tribunale; le censure proposte si pongono in termini di eterogeneità rispetto alle puntuali considerazioni svolte nel provvedimento impugnato; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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