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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 23354/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22183/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con sede in Ronco all’Adige (Verona), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in Roma, via dei Savorelli n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Larino n. 41 8 /201 9 depositat o i l 24/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. poneva in vendita alcuni macchinari acquisiti all’attivo fallimentare che si trovavano all’interno dello stabilimento della fallita.

L’ordinanza di vendita prevedeva un termine per l’asporto dei beni di dieci mesi dalla datadel versamento del prezzo di aggiudicazione; in caso contrario, secondo le condizioni di vendita, l’aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo, mentre la curatela avrebbe avuto il diritto di agire per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti e/o di trattenere e rivendere immediatamente i beni a terzi. [OSCURATO:SOCIETA]. si aggiudicava i beni posti in vendita, provvedeva al pagamento del prezzo, ma ritardava il ritiro dei macchinari, tanto che il curatore le intimava il pagamento della penale prevista nel bando di vendita.

In seguito il G.D., vista la comunicazione del 27 marzo 2018 con cui il curatore lo informava che il ritiro dei beni non era stato ancora ultimato, disponeva, con decreto in data 3 aprile 2018, la revoca dell’aggiudicazione e autorizzava il curatore a trattenere il prezzo versato dall’aggiudicatario e rivendere i beni.

2. Il Tribunale di Larino, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che l’aggiudicataria non aveva adempiuto all’obbligo di liberare gli immobili nei quali si trovavano i beni venduti nel termine perentorio di dieci mesi.

Evidenziava che le condizioni di vendita prevedevano espressamente il diritto “di trattenere e rivendere immediatamente a terzi i beni” in caso di inadempimento dell’obbligo di liberazione degli immobili entro il termine stabilito, rimanendo così attribuita agli organi della procedura -e precisamente al curatore fallimentare sotto il controllo del giudice delegato, come era avvenuto nel caso di specie - la potestà di determinare la caducazione della vendita, pur se già perfezionata con il versamento del prezzo.

Osservava, inoltre, che l’art. 107 l. fall. lascia ampio spazio agli organi della procedura nella determinazione delle modalità di vendita e, perciò, anche nella determinazione delle conseguenze dell’inadempimento di obblighi diversi da quello di pagamento del prezzo; di conseguenza, era possibile prevedere penalità e sanzioni a carico dell’aggiudicatario inadempiente all’obbligo di ritiro dei beni venduti, applicabili anche direttamente dagli organi della procedura.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, depositato in data 24 maggio 2019, prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

Considerato che:

4. È opportuno rilevare, in via preliminare, che avverso la statuizione del tribunale con cui è stata confermata, in sede di reclamo ex art.26 l. fall., la revoca dell’aggiudicazione del compendio mobiliare posto in vendita è ammissibile la presentazione di un ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost..

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.-quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” Cass., Sez.

U., 1914/2016, § 2).

Nel caso di specie il tribunale, nel negare il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a mantenere fermi gli effetti della vendita fallimentare, ha deciso una controversia fra parti contrapposte, con una pronuncia che incide sul diritto dell’aggiudicatariadi mantenere il diritto di proprietà sul bene posto in vendita (disconoscendolo, pur a seguito del pagamento del prezzo) e non soggetta ad altri mezzi di impugnazione.

Il provvedimento ha, perciò, i caratteridella decisorietà e definitività necessari perpoter essere impugnato ex art. 111 Cost.. 5.1 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato a causa della mancata valutazione delle prove documentali, in quanto il collegio di merito avrebbe tralasciato di considerare che, a termini dell’avviso di vendita, quest’ultima, una volta perfezionatasi, non poteva essere revocata per alcun motivo. 5.2 Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 l. fall.: il tribunale avrebbe erroneamente tralasciato di considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revoca dell’aggiudicazione non può avvenire una volta che sia intervenuto il trasferimento del bene con la pronuncia del relativo decreto, per i beni immobili, o sia versato integralmente il prezzo, per i beni mobili.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 6.1 Questa Corte ha già avuto modo di ricordare (cfr. Cass.26076/2022) che al curatore è riconosciuta la discrezionalità di scegliere tra l'effettuazione della vendita mediante procedure competitive (ai sensi del primo comma dell'art. 107 l. fall.) o nelle forme previste dal codice di procedura civile per la vendita forzata, in quanto compatibili (ai sensi del secondo comma della norma); una volta che il curatore abbia optato per la prima delle due alternative, la procedura competitiva, sottratta alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal codice di rito (cfr. Cass. 21645/2011), deve svolgersi secondo regole minime inderogabili di correttezza e trasparenza, che assicurino l'obiettività e l'imparzialità della gara, da consacrare nell'avviso di vendita e rappresentanti la lex specialis della procedura competitiva (destinata a restare insensibile anche alle modificazioni eventualmente sopravvenute nella disciplina legale in vigore al momento della sua emanazione, e ciò proprio al segnalato fine di garantire il mantenimento della posizione di parità dei partecipanti, nonché il loro affidamento in ordine alla trasparenza della procedura medesima; cfr. Cass. 24570/2018, Cass.21009/2022).

Questa lex specialis esenta il curatore dal seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile, dato che l’art. 107 l. fall. non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive,sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità. 6.2 La libertà che l’art. 107 l. fall. assicura al curatore, tuttavia, non solo trova limite nel necessario rispetto dei principi generali,appena richiamati, che regolano le vendite forzate, ma riguarda, esclusivamente, la scelta delle concrete modalità operative con cui addivenire alla vendita del compendio acquisito all’attivo della procedura.

Non è data, invece, al curatore la possibilità di derogare, all’interno dell’avviso di vendita, alla disciplina sostanziale in materia di esiti della vendita forzata o di contratti.

Si tratta, perciò, di una lex specialisdi carattere procedurale limitata alle operazioni competitive di liquidazione dell’attivo, che viene sempre ad operare all’interno di un’inderogabile cornice costituita dalle norme sostanziali che regolano, in particolare, la vendita di beni a regime competitivo nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare e, più in generale, il perfezionamento e la risoluzione dei contratti di vendita, per quanto compatibili.

Il provvedimento impugnato, perciò, risulta errato laddove ritiene che l’art. 107 l. fall. lasci al curatore ampio spazio anche nella determinazione delle conseguenze dell’inadempimento di obblighi diversi dal pagamento del prezzo, fino ad attribuirgli la potestà di determinare la caducazione della vendita pur se già perfezionata con il pagamento dell’intero corrispettivo dovuto. 6.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare, la vendita di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell’art. 107 l. fall. anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato, non può equipararsi a quella volontaria, sicché l’effetto traslativo del bene non dipende dal consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, si verifica esclusivamente con l’integrale pagamento del prezzo (Cass.25329/2017).

Ne discende che il provvedimento di revoca può investire l’aggiudicazione, ma non la vendita oramai perfezionata, e non può essere pronunciato quando l’effetto traslativo si sia già prodotto a seguito dell’integrale pagamento del prezzo. 6.4 La previsione dell’ordinanza di vendita secondo cui il curatore avrebbe potuto trattenere e rivendere i beni a terzi doveva perciò ritenersi necessariamente correlata al mancato versamento del prezzo dell’aggiudicazione; altrimenti, andava interpretata come clausola risolutiva espressa, clausola che comunque doveva essere fatta valere dal curatore nelle forme previste dall’art. 1456, comma 2, cod. civ., non certo tramite un’inammissibile revoca dell’aggiudicazione una volta che il prezzo di vendita fosse già stato interamente pagato.

L’eventuale risoluzione della vendita, inoltre, non poteva che comportare gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 cod. civ. anche rispetto al prezzo, salva la prova del maggior danno. 6.4 L’accoglimento dei motivi appena esaminati comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

7. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnat o deve essere cassato.

Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontroverso fra le parti (ed attestato all’interno dello stesso decreto impugnato) che il giudice delegato aveva revocato l’aggiudicazione (con decreto del 19 gennaio 2018) quando il pagamento del prezzo di vendita era già integralmente avvenuto(in data 3 aprile 2017) e l’effetto traslativo si era oramai prodotto.

Pertanto, con decisione nel meritoex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., il decreto (di revoca dell’aggiudicazione) adottato dal giudice delegato in data 19 gennaio 2018 deve essere revocato.

Le spese, del precedente giudizio di reclamo e del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnat o in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il decreto reso dal giudice delegato in data 19 gennaio 2018.

Condanna il fallimento controricorrente al rimborso delle spese del giudizio di reclamo, che liquida in €6.000, oltre accessori come per legge e contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22183/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con sede in Ronco all’Adige (Verona), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in Roma, via dei Savorelli n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Larino n. 41 8 /201 9 depositat o i l 24/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. poneva in vendita alcuni macchinari acquisiti all’attivo fallimentare che si trovavano all’interno dello stabilimento della fallita. L’ordinanza di vendita prevedeva un termine per l’asporto dei beni di dieci mesi dalla datadel versamento del prezzo di aggiudicazione; in caso contrario, secondo le condizioni di vendita, l’aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo, mentre la curatela avrebbe avuto il diritto di agire per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti e/o di trattenere e rivendere immediatamente i beni a terzi. [OSCURATO:SOCIETA]. si aggiudicava i beni posti in vendita, provvedeva al pagamento del prezzo, ma ritardava il ritiro dei macchinari, tanto che il curatore le intimava il pagamento della penale prevista nel bando di vendita. In seguito il G.D., vista la comunicazione del 27 marzo 2018 con cui il curatore lo informava che il ritiro dei beni non era stato ancora ultimato, disponeva, con decreto in data 3 aprile 2018, la revoca dell’aggiudicazione e autorizzava il curatore a trattenere il prezzo versato dall’aggiudicatario e rivendere i beni. 2. Il Tribunale di Larino, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che l’aggiudicataria non aveva adempiuto all’obbligo di liberare gli immobili nei quali si trovavano i beni venduti nel termine perentorio di dieci mesi. Evidenziava che le condizioni di vendita prevedevano espressamente il diritto “di trattenere e rivendere immediatamente a terzi i beni” in caso di inadempimento dell’obbligo di liberazione degli immobili entro il termine stabilito, rimanendo così attribuita agli organi della procedura -e precisamente al curatore fallimentare sotto il controllo del giudice delegato, come era avvenuto nel caso di specie - la potestà di determinare la caducazione della vendita, pur se già perfezionata con il versamento del prezzo. Osservava, inoltre, che l’art. 107 l. fall. lascia ampio spazio agli organi della procedura nella determinazione delle modalità di vendita e, perciò, anche nella determinazione delle conseguenze dell’inadempimento di obblighi diversi da quello di pagamento del prezzo; di conseguenza, era possibile prevedere penalità e sanzioni a carico dell’aggiudicatario inadempiente all’obbligo di ritiro dei beni venduti, applicabili anche direttamente dagli organi della procedura. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, depositato in data 24 maggio 2019, prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che: 4. È opportuno rilevare, in via preliminare, che avverso la statuizione del tribunale con cui è stata confermata, in sede di reclamo ex art.26 l. fall., la revoca dell’aggiudicazione del compendio mobiliare posto in vendita è ammissibile la presentazione di un ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost.. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.-quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” Cass., Sez. U., 1914/2016, § 2). Nel caso di specie il tribunale, nel negare il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a mantenere fermi gli effetti della vendita fallimentare, ha deciso una controversia fra parti contrapposte, con una pronuncia che incide sul diritto dell’aggiudicatariadi mantenere il diritto di proprietà sul bene posto in vendita (disconoscendolo, pur a seguito del pagamento del prezzo) e non soggetta ad altri mezzi di impugnazione. Il provvedimento ha, perciò, i caratteridella decisorietà e definitività necessari perpoter essere impugnato ex art. 111 Cost.. 5.1 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato a causa della mancata valutazione delle prove documentali, in quanto il collegio di merito avrebbe tralasciato di considerare che, a termini dell’avviso di vendita, quest’ultima, una volta perfezionatasi, non poteva essere revocata per alcun motivo. 5.2 Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 l. fall.: il tribunale avrebbe erroneamente tralasciato di considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revoca dell’aggiudicazione non può avvenire una volta che sia intervenuto il trasferimento del bene con la pronuncia del relativo decreto, per i beni immobili, o sia versato integralmente il prezzo, per i beni mobili. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 6.1 Questa Corte ha già avuto modo di ricordare (cfr. Cass.26076/2022) che al curatore è riconosciuta la discrezionalità di scegliere tra l'effettuazione della vendita mediante procedure competitive (ai sensi del primo comma dell'art. 107 l. fall.) o nelle forme previste dal codice di procedura civile per la vendita forzata, in quanto compatibili (ai sensi del secondo comma della norma); una volta che il curatore abbia optato per la prima delle due alternative, la procedura competitiva, sottratta alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal codice di rito (cfr. Cass. 21645/2011), deve svolgersi secondo regole minime inderogabili di correttezza e trasparenza, che assicurino l'obiettività e l'imparzialità della gara, da consacrare nell'avviso di vendita e rappresentanti la lex specialis della procedura competitiva (destinata a restare insensibile anche alle modificazioni eventualmente sopravvenute nella disciplina legale in vigore al momento della sua emanazione, e ciò proprio al segnalato fine di garantire il mantenimento della posizione di parità dei partecipanti, nonché il loro affidamento in ordine alla trasparenza della procedura medesima; cfr. Cass. 24570/2018, Cass.21009/2022). Questa lex specialis esenta il curatore dal seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile, dato che l’art. 107 l. fall. non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive,sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità. 6.2 La libertà che l’art. 107 l. fall. assicura al curatore, tuttavia, non solo trova limite nel necessario rispetto dei principi generali,appena richiamati, che regolano le vendite forzate, ma riguarda, esclusivamente, la scelta delle concrete modalità operative con cui addivenire alla vendita del compendio acquisito all’attivo della procedura. Non è data, invece, al curatore la possibilità di derogare, all’interno dell’avviso di vendita, alla disciplina sostanziale in materia di esiti della vendita forzata o di contratti. Si tratta, perciò, di una lex specialisdi carattere procedurale limitata alle operazioni competitive di liquidazione dell’attivo, che viene sempre ad operare all’interno di un’inderogabile cornice costituita dalle norme sostanziali che regolano, in particolare, la vendita di beni a regime competitivo nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare e, più in generale, il perfezionamento e la risoluzione dei contratti di vendita, per quanto compatibili. Il provvedimento impugnato, perciò, risulta errato laddove ritiene che l’art. 107 l. fall. lasci al curatore ampio spazio anche nella determinazione delle conseguenze dell’inadempimento di obblighi diversi dal pagamento del prezzo, fino ad attribuirgli la potestà di determinare la caducazione della vendita pur se già perfezionata con il pagamento dell’intero corrispettivo dovuto. 6.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della liquidazione dell’attivo fallimentare, la vendita di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell’art. 107 l. fall. anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato, non può equipararsi a quella volontaria, sicché l’effetto traslativo del bene non dipende dal consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, si verifica esclusivamente con l’integrale pagamento del prezzo (Cass.25329/2017). Ne discende che il provvedimento di revoca può investire l’aggiudicazione, ma non la vendita oramai perfezionata, e non può essere pronunciato quando l’effetto traslativo si sia già prodotto a seguito dell’integrale pagamento del prezzo. 6.4 La previsione dell’ordinanza di vendita secondo cui il curatore avrebbe potuto trattenere e rivendere i beni a terzi doveva perciò ritenersi necessariamente correlata al mancato versamento del prezzo dell’aggiudicazione; altrimenti, andava interpretata come clausola risolutiva espressa, clausola che comunque doveva essere fatta valere dal curatore nelle forme previste dall’art. 1456, comma 2, cod. civ., non certo tramite un’inammissibile revoca dell’aggiudicazione una volta che il prezzo di vendita fosse già stato interamente pagato. L’eventuale risoluzione della vendita, inoltre, non poteva che comportare gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 cod. civ. anche rispetto al prezzo, salva la prova del maggior danno. 6.4 L’accoglimento dei motivi appena esaminati comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 7. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnat o deve essere cassato. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontroverso fra le parti (ed attestato all’interno dello stesso decreto impugnato) che il giudice delegato aveva revocato l’aggiudicazione (con decreto del 19 gennaio 2018) quando il pagamento del prezzo di vendita era già integralmente avvenuto(in data 3 aprile 2017) e l’effetto traslativo si era oramai prodotto. Pertanto, con decisione nel meritoex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., il decreto (di revoca dell’aggiudicazione) adottato dal giudice delegato in data 19 gennaio 2018 deve essere revocato. Le spese, del precedente giudizio di reclamo e del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnat o in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il decreto reso dal giudice delegato in data 19 gennaio 2018. Condanna il fallimento controricorrente al rimborso delle spese del giudizio di reclamo, che liquida in €6.000, oltre accessori come per legge e contribut
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