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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 31968/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito l'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, con l'impugnata ordinanza, ha respinto l'appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo ai fini impeditivi, dell'immobile commerciale sito in Eboli alla via Fortunato, al foglio catastale 25, p.11e 615 e 1077, in relazione all'incolpazione provvisoria di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, perché [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, realizzava un immobile adibito ad attività commerciale in assenza di autorizzazione paesaggistica.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale indagata e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea individuazione della sussistenza del vincolo paesaggistico.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il vincolo paesaggistico in relazione alla qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale torrente anziché quale corso d'acqua, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42 del 2004. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e alla sussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell'assenza del vincolo paesaggistico. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla manifesta illogicità della motivazione. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni proposte dalla difesa e sostenute dalla CT di parte ignorata dal tribunale. - Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo avendo la parte acquistato il bene da una procedura esecutiva che escludeva il vincolo paesaggistico. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dapprima rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale indagata, non essendo titolare del bene in sequestro e in assenza di allegazione di interesse concreto ad impugnare.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01). 2.Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], persona fisica indagata nel procedimento penale, non ha allegato l'interesse alla restituzione del bene di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], non avendo allegato una situazione in forza della quale vanterebbe il diritto ad ottenere la restituzione dello stesso.

La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti.

3. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] srl è, parimenti, inammissibile perché manifestamente infondato.

4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc.

Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Sono pertanto inammissibili le censure della ricorrente sull'asserita illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Salerno, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso, considerato, peraltro, che risulta che il Tribunale ha esaminato la CT di parte.

Allo stesso modo non è proponibile il vizio di motivazione di cui alla censura rubricata lett.

F), che si appunta sul difetto dell'elemento soggettivo rilevabile in questa sede soltanto ove ictu ocu/i si palesi la sua insussistenza, situazione non ravvisa bile nel caso in esame.

5. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti manifestamente infondati in quanto diretti a contestare la motivazione del Tribunale che con accertamento di fatto che in questa sede non può essere rimesso in discussione, salvo approfondimenti nella fase del merito, sede a ciò deputata, ha ritenuto il fumus commissi delícti sul rilievo della sussistenza del vincolo paesaggistico, ex art. 142 d.lgs n. 42 del 2004, in relazione a lavori edilizi nella fascia di rispetto del vincolo di m.

150.6. La questione attiene alla verifica della esistenza o meno del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 d.lgs n. 42 del 2004, in relazione alla qualificazione del "Tiranna" da cui consegue la sussistenza o meno del fumus commissi delicti in relazione all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, stante la realizzazione di un immobile in assenza di nulla osta della Sovraintendenza dei BBCC.

L'art. 142 del d.lvo n. 42 del 2004, oggi vigente, prevede al comma "1.

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

La giurisprudenza amministrativa, che si è occupata del tema, anche richiamata nel provvedimento, ritiene che il requisito della iscrizione si riferisca solo ai corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti, rilevandosi per questi ultimi l'esistenza del vincolo ex lege, a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche e che il riferimento all'articolo 822 del codice civile che, nell'individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali " i fiumi , i torrenti, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia" comporta che fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali ex se, senza necessità di iscrizione in appositi elenchi, iscrizione che è necessaria per gli altri corsi d'acqua.

Anche il Consiglio di Stato (Cons.

Stato sez.6, n.657, 4 febbraio r4'111V n relativa all'art. 82, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977, come introdotto dal dl. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che costituisce l'antecedente storico, con identico testo, dell'art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004), ha confermato che "i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesaggistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche".

Ancora di recente l'orientamento sopra indicato ha trovato continuità con una più recente sentenza (Cons.

Stato IV sent. sent.n.3230/2017) che richiama la pronuncia del 2002, concludendo che la pubblicità di fiumi e torrenti, deriva dall'art. 822 cod.civ., mentre per i soli corpi idrici "che non sono né fiumi né torrenti", la pubblicità consegue alla loro iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

La Corte di cassazione, sul versante penale, ha affermato che in forza di una lettura delle disposizioni in esame (l'art.142 cit.) effettuata da alcuni precedenti (Cons.

Stato Sez. 6, n.657, 4 febbraio 2002, cit.), da una interpretazione letterale, logica e sistematica della richiamata disposizione, deve ritenersi che i fiumi ed i torrenti siano soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche" (Sez. 3, n. 48186 del 2019), aderendo così alla sopra richiamata giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo la quale, nei corpi idrici, andrebbe enucleata una categoria principale, costituita da "fiumi e torrenti" ed una categoria residuale di "corsi d'acqua", comprensiva di acque fluenti di minore portata.

Da cui l'ulteriore affermazione che "i fiumi e i torrenti sono ex se soggetti a tutela paesaggistica, a prescindere dall'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

Tale iscrizione ha efficacia costitutiva del vincolo solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti in quanto acque fluenti di minori dimensioni e importanza." (Sez. 3, n. 21016 del 25/01/2011, non mass.).

Pertanto, per fiumi e torrenti il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 cod.civ.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi.

Acclarato, dunque, che i torrenti sono beni vincolati ex se, mentre gli altri corsi d'acqua lo sono solo se iscritti negli elenchi, deve, ancora, per completezza espositiva, darsi rilievo, sempre secondo le indicazioni offerte dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'individuazione della natura del corso d'acqua deve farsi riferimento, in primo luogo, alla denominazione ufficiali e mentre la verifica sostanziale è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l' appartenenza di uno specifico tratto del corso d'acqua all'una o all'altra qualificazione.

Ciò posto, quanto al caso in esame, la verifica sostanziale della appartenenza del corso d'acqua Tiranna all'una o all'altra categoria è stata argomentata dal Tribunale con motivazione, a pag. 4, che richiama la consulenza del P.M. che definisce il Tiranna come "torrente" in ragione della indicazione quale "torrente" contenuta in taluni atti.

La censura relativa alla classificazione del Tiranna, quale "Vallone" o corso d'acqua, propugnata dalla difesa, attiene ad un profilo essenzialmente fattuale in ordine al quale l'ordinanza impugnata dà una spiegazione che non è apparente, unico vizio denunciabile in questa sede.

7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito l'avv. A. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, con l'impugnata ordinanza, ha respinto l'appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo ai fini impeditivi, dell'immobile commerciale sito in Eboli alla via Fortunato, al foglio catastale 25, p.11e 615 e 1077, in relazione all'incolpazione provvisoria di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, perché [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, realizzava un immobile adibito ad attività commerciale in assenza di autorizzazione paesaggistica. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale indagata e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea individuazione della sussistenza del vincolo paesaggistico. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il vincolo paesaggistico in relazione alla qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale torrente anziché quale corso d'acqua, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42 del 2004. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e alla sussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell'assenza del vincolo paesaggistico. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla manifesta illogicità della motivazione. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni proposte dalla difesa e sostenute dalla CT di parte ignorata dal tribunale. - Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo avendo la parte acquistato il bene da una procedura esecutiva che escludeva il vincolo paesaggistico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dapprima rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale indagata, non essendo titolare del bene in sequestro e in assenza di allegazione di interesse concreto ad impugnare. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01). 2.Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], persona fisica indagata nel procedimento penale, non ha allegato l'interesse alla restituzione del bene di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], non avendo allegato una situazione in forza della quale vanterebbe il diritto ad ottenere la restituzione dello stesso. La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. 3. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] srl è, parimenti, inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Sono pertanto inammissibili le censure della ricorrente sull'asserita illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Salerno, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso, considerato, peraltro, che risulta che il Tribunale ha esaminato la CT di parte. Allo stesso modo non è proponibile il vizio di motivazione di cui alla censura rubricata lett. F), che si appunta sul difetto dell'elemento soggettivo rilevabile in questa sede soltanto ove ictu ocu/i si palesi la sua insussistenza, situazione non ravvisa bile nel caso in esame. 5. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti manifestamente infondati in quanto diretti a contestare la motivazione del Tribunale che con accertamento di fatto che in questa sede non può essere rimesso in discussione, salvo approfondimenti nella fase del merito, sede a ciò deputata, ha ritenuto il fumus commissi delícti sul rilievo della sussistenza del vincolo paesaggistico, ex art. 142 d.lgs n. 42 del 2004, in relazione a lavori edilizi nella fascia di rispetto del vincolo di m. 150.6. La questione attiene alla verifica della esistenza o meno del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 d.lgs n. 42 del 2004, in relazione alla qualificazione del "Tiranna" da cui consegue la sussistenza o meno del fumus commissi delicti in relazione all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, stante la realizzazione di un immobile in assenza di nulla osta della Sovraintendenza dei BBCC. L'art. 142 del d.lvo n. 42 del 2004, oggi vigente, prevede al comma "1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". La giurisprudenza amministrativa, che si è occupata del tema, anche richiamata nel provvedimento, ritiene che il requisito della iscrizione si riferisca solo ai corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti, rilevandosi per questi ultimi l'esistenza del vincolo ex lege, a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche e che il riferimento all'articolo 822 del codice civile che, nell'individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali " i fiumi , i torrenti, e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia" comporta che fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali ex se, senza necessità di iscrizione in appositi elenchi, iscrizione che è necessaria per gli altri corsi d'acqua. Anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato sez.6, n.657, 4 febbraio r4'111V n relativa all'art. 82, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977, come introdotto dal dl. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che costituisce l'antecedente storico, con identico testo, dell'art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004), ha confermato che "i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesaggistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche". Ancora di recente l'orientamento sopra indicato ha trovato continuità con una più recente sentenza (Cons. Stato IV sent. sent.n.3230/2017) che richiama la pronuncia del 2002, concludendo che la pubblicità di fiumi e torrenti, deriva dall'art. 822 cod.civ., mentre per i soli corpi idrici "che non sono né fiumi né torrenti", la pubblicità consegue alla loro iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. La Corte di cassazione, sul versante penale, ha affermato che in forza di una lettura delle disposizioni in esame (l'art.142 cit.) effettuata da alcuni precedenti (Cons. Stato Sez. 6, n.657, 4 febbraio 2002, cit.), da una interpretazione letterale, logica e sistematica della richiamata disposizione, deve ritenersi che i fiumi ed i torrenti siano soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche" (Sez. 3, n. 48186 del 2019), aderendo così alla sopra richiamata giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo la quale, nei corpi idrici, andrebbe enucleata una categoria principale, costituita da "fiumi e torrenti" ed una categoria residuale di "corsi d'acqua", comprensiva di acque fluenti di minore portata. Da cui l'ulteriore affermazione che "i fiumi e i torrenti sono ex se soggetti a tutela paesaggistica, a prescindere dall'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva del vincolo solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti in quanto acque fluenti di minori dimensioni e importanza." (Sez. 3, n. 21016 del 25/01/2011, non mass.). Pertanto, per fiumi e torrenti il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 cod.civ.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Acclarato, dunque, che i torrenti sono beni vincolati ex se, mentre gli altri corsi d'acqua lo sono solo se iscritti negli elenchi, deve, ancora, per completezza espositiva, darsi rilievo, sempre secondo le indicazioni offerte dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'individuazione della natura del corso d'acqua deve farsi riferimento, in primo luogo, alla denominazione ufficiali e mentre la verifica sostanziale è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l' appartenenza di uno specifico tratto del corso d'acqua all'una o all'altra qualificazione. Ciò posto, quanto al caso in esame, la verifica sostanziale della appartenenza del corso d'acqua Tiranna all'una o all'altra categoria è stata argomentata dal Tribunale con motivazione, a pag. 4, che richiama la consulenza del P.M. che definisce il Tiranna come "torrente" in ragione della indicazione quale "torrente" contenuta in taluni atti. La censura relativa alla classificazione del Tiranna, quale "Vallone" o corso d'acqua, propugnata dalla difesa, attiene ad un profilo essenzialmente fattuale in ordine al quale l'ordinanza impugnata dà una spiegazione che non è apparente, unico vizio denunciabile in questa sede. 7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre
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