CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43528/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 ottobre 2020, la corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 14-1-2020 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti entrambi responsabili di rapina e lesioni personali ed il secondo anche di porto abusivo di coltello, riduceva le pene agli stessi inflitte. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava, per [OSCURATO:PERSONA]: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del capo a) della rubrica nei termini della rapina impropria sotto il profilo dell'assenza di dolo eventuale sussistente al momento della deliberazione criminosa posto che le circostanze del fatto ed in particolare l'avvenuto urto di altri mezzi dimostravano una condotta maldestra e non anche la volontaria aggressione dell'altrui incolumità; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al calcolo della pena in relazione alla diminuzione per le attenuanti generiche non compresa nel giudizio di bilanciamento, all'aumento per continuazione, ed alla mancata riduzione della metà per la scelta de' l rito abbreviato per il reato contravvenzionale di cui al capo c). 1.3 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva riproposto il primo motivo in punto qualificazione giuridica ed inoltre si deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. in assenza di volontà originaria del concorrente nel reato che non ha posto in essere direttamente gli atti di violenza o minaccia; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. e difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva con giustificazione apodittica non dimostrando i fatti la maggiore pericolosità dell'imputato; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'aumento per continuazione nella misura stabilita dall'art. 81 cod.pen. per i recidivi sebbene per tale circostanza non fosse stata operato alcun aumento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, la corte di appello di Messina, effettuata un'accurata ricostruzione dei fatti, ha ampiamente esposto a pagina 5 della motivazione come l'investimento della persona offesa ad opera della vettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] ed a bordo della quale viaggiava anche il fratello Francesco era finalizzata ad ottenere l'impunità mediante la rapida fuga dal luogo di consumazione del delitto e tale valutazione, in quanto ancorata a precise circostanze interpretate senza alcuna illogicità tanto meno manifesta, appare priva dei lamentati vizi. Corretta appare pertanto la contestata qualificazione giuridica posto che l'azione di aggressione all'incolumità della p.o. venne posta in essere all'atto della fuga dei due imputati dopo la sottrazione del bene ed appariva evidentemente finalizzata ad assicurarsi l'impunità; circostanza manifestata dall'avvenuto investimento di altri due mezzi di altri conducenti e che rende palese la volontà di sottrarsi alla cattura ad ogni costo e, quindi, il volontario investimento della vittima intervenuta per recuperare la refurtiva ed individuare gli autori del delitto. 2.2 Altresì reiterativo appare il motivo con il quale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.; con le osservazioni svolte a pagina 6 della motivazione la corte di appello ha adeguatamente spiegato come la condotta posta in essere da quest'ultimo al momento della concitata fuga a bordo del mezzo, unitamente al fratello, dimostra la chiara adesione al proposito criminoso che prevedeva quale sviluppo possibile dell'azione anche l'aggressione alla persona al fine di ottenere l'impossessamento dei beni o per sottrarsi all'arresto. Sul punto, pertanto, il ricorso è reiterativo e propone una lettura alternativa di dati di fatto che non pare consentita non sussistendo comunque alcun elemento positivo che induca a ritenere [OSCURATO:PERSONA] non consapevole dell'evoluzione della condotta criminosa. 2.3 In relazione a tutti i motivi in punto di pena si osserva che: - la recidiva appare riconosciuta a carico di [OSCURATO:PERSONA] in forza di specifica motivazione facente leva sulla maggiore pericolosità evidentemente dimostrata dalla consumazione di un ulteriore delitto con danni anche alla persona non censurabile nella presente sede perché priva di qualsiasi illogicità; - la negazione delle attenuanti generiche al medesimo è altresì oggetto di specifica motivazione priva dei lamentati vizi; - la valutazione delle attenuanti generiche concesse a [OSCURATO:PERSONA] in termini di equivalenza appare implicitamente motivata dal giudice di appello in considerazione della gravità dei fatti ripetutamente affermata nel corpo della motivazione; difatti il giudizio di bilanciamento rientra nei poteri discrezionali del giudizio di merito sindacabile in cassazione solo ove risulti palesemente contraddittorio rispetto ad altri elementi non rilevabili nel caso in esame; - corretta ed esente da censure appare altresì la determinazione degli aumenti per continuazione avendo il giudice di merito tenuto conto della natura dell'azione. In conclusione, l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 2.4 Fondato è invece il motivo con il quale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta il vizio della sentenza impugnata relativamente al calcolo della riduzione per il rito abbreviato in relazione al capo c) della rubrica; difatti secondo l'orientamento di questa corte in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo. (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869).\ Di conseguenza, deve essere corretto il calcolo della sanzione effettuato dal giudice di appello che ha applicato una riduzione di un terzo per il rito abbreviato anche per il reato di cui al capo c) e la pena inflitta al predetto [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere rideterminata nella misura di anni 2, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed C 583,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed C 583,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 novembre 2021 L