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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19263/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 17 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici del merito non è supportata dal materiale istruttorio; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione e senza indicare quali sarebbero gli elementi a sostegno delle invocate attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 17 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici del merito non è supportata dal materiale istruttorio; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione e senza indicare quali sarebbero gli elementi a sostegno delle invocate attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 19263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris